Sentenza 12 gennaio 2000
Massime • 1
In tema di condizioni di procedibilità, nel caso in cui, in sede di appello, sorga questione sull'accertamento della proposizione della querela, il giudice, se non è in possesso di elementi decisivi idonei a farla ritenere omessa, deve disporre, anche di ufficio, che nel fascicolo per il dibattimento siano riversati gli atti descritti nell'art 431 lettera a) cod.proc.pen. Integra pertanto violazione, per mancata applicazione dell'art 603 comma terzo cod. proc. pen, la decisione che risolva negativamente la questione dell'esistenza della suddetta condizione di procedibilità, sul mero rilievo del mancato riscontro nel fascicolo del dibattimento della querela della persona offesa, omettendo qualsiasi indagine in merito alla sua effettiva proposizione. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello, confermativa di quella di primo grado, che aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela, dal momento che nel fascicolo ex art 431 cod.proc.pen.non era stato inserito il relativo documento. Il giudice di secondo grado aveva ritenuto che la relativa questione avrebbe dovuto essere sollevata nella fase degli atti introduttivi del dibattimento. La Suprema corte, nell'affermare il principio sopra riportato, ha precisato che la questione sulla effettiva proposizione della querela era certamente da ritenersi assolutamente necessaria ai fini del decidere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2000, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 12/01/2000
1. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " Vittorio EBNER " N.30
3. " Angelo DI POPOLO " REGISTRO GENERALE
4. " Mario ROTELLA " N.24581/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Campobasso avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Campobasso in data 22.4.1999 nei confronti di IT LD, nata a [...] il [...];
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Anna Maria De Sandro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'Avv. Massimo Tirone, in sostituzione dell'Avv. Giovanni Marinelli, per l'imputato;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 28.12.1995, il Pretore di Isernia dichiarava non doversi procedere nei confronti di IT LD in ordine al reato di ingiuria in danno di LI AN per difetto di querela.
A seguito di appello del pubblico ministero, che lamentava la erroneità della decisione, assumendo che la querela era stata regolarmente presentata, chiedendone l'acquisizione agli atti, con conseguente condanna della querelata, la Corte d'Appello di Campobasso, con sentenza in data 22.4.1999, ha confermato l'impugnata decisione sul rilievo che ai sensi dell'art. 431 lett. a) c.p.p. gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale vanno inseriti nel fascicolo per il dibattimento e ove tali atti, per errore, non siano stati inseriti in detto fascicolo, la relativa questione può essere sollevata nella fase degli atti introduttivi al dibattimento ai sensi dell'art. 491, secondo comma, c.p.p. e può esserne richiesto l'inserimento in detta sede. Qualora, come nel caso in esame, la questione non venga proposta subito dopo la regolare costituzione delle parti, essa ai sensi del citato art. 491, secondo comma, c.p.p., rimane definitivamente preclusa.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale, il quale deduce violazione, erronea applicazione, dell'art. 491, secondo comma, c.p.p., in relazione all'art. 606, primo comma lett. c), c.p.p., nonché violazione, per mancata applicazione degli artt. 495, 507, 603 c.p.p. in relazione all'art. 606, primo comma, lett. d) c.p.p., per mancata assunzione di una prova decisiva rappresentata dalla querela ritualmente proposta e rimasta negli atti del pubblico ministero, atteso che la produzione della querela attiene all'integrazione della prova, sia pure limitata alla condizione di procedibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ove, in sede di appello, sorga la questione dell'accertamento della proposizione della querela, il giudice, se non dispone di elementi decisivi, idonei a farla ritenere omessa, deve disporre, anche senza richiesta delle parti, che nel fascicolo per il dibattimento, previsto dall'art. 431, primo comma, c.p.p., siano riversati gli atti descritti nella lettera a) dello stesso disposto. Pertanto, integra violazione, per mancata applicazione, dell'art.603, terzo comma, c.p.p., la decisione che - nell'ipotesi descritta -
risolva negativamente la questione dell'esistenza della suddetta condizione di procedibilità, sul mero rilievo del mancato riscontro nel fascicolo del dibattimento della querela della persona offesa, omettendo qualsiasi indagine in merito alla sua effettiva proposizione. In caso siffatto, l'accertamento dell'esistenza della querela non può non essere ritenuta "assolutamente necessaria" ai fini della decisione, trattandosi di una condizione di procedibilità, per cui la circostanza che la questione dell'esistenza della querela non sia stata sollevata dalle parti nei tempi e nei modi previsti dall'art. 491, secondo comma, c.p.p., non può giustificare la mancata iniziativa d'ufficio del giudice. Ciò premesso, si impone l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Napoli.
P. Q. M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 12 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2000