Sentenza 27 giugno 2003
Massime • 1
Non essendo tassativo l'elenco degli atti contenuto nell'art. 83 cod. proc. civ., la procura al difensore apposta su atto diverso da quelli indicati in detto articolo (nel caso di specie sulla copia della sentenza di primo grado) deve ritenersi valida ove risulti depositata al momento della costituzione in giudizio e la controparte non sollevi con la prima difesa specifiche contestazioni circa la sua esistenza e tempestività (nella specie le contestazioni sono state sollevate solo davanti alla S.C.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2003, n. 10251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10251 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - rel. Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EC AM, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 26, presso lo studio dell'avvocato FABIO JACORELLI, difesa dall'avvocato DANTE FANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
In data 20/1/03 veniva depositato controricorso da parte di RI LI in qualità di interventrice ex art. lll cpc comma 3, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONEGLIANO 8 - INT. 23, presso lo studio dell'Avvocato ALFONSO PEZZONE, che la difende, giusta delega in atti;
- costituito in questo procedimento - nonché
contro
DI GR GI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 168/01 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 22/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/03 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato PEZZONE Alfonso per RI IA, difensore che ha chiesto rigetto del ricorso principale e accoglimento del controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 30 luglio 1987 EL AV conveniva in giudizio davanti al tribunale di PE EP Di OR e, premesso di avere stipulato con questo, contestualmente, due contratti, e, precisamente, un preliminare per la vendita a lui di un appezzamento di terreno in Francavila al Mare, ed un contratto di appalto, collegato al primo, per opere che egli avrebbe dovuto realizzare su altro terreno di essa istante, con l'espressa previsione che la risoluzione del contratto di appalto avrebbe comportato l'automatica risoluzione del preliminare, e che l'inadempimento del primo avrebbe comportato la risoluzione del secondo;
premesso che il De OR si era reso gravemente inadempiente nell'esecuzione dell'appalto, non avendo rispettato il termine stabilito per la consegna dei lavori ed avendo, anzi, abbandonato gli stessi nell'agosto 1985, con conseguenti notevoli danni per essa attrice;
tutto ciò premesso, chiedeva la condanna del convenuto al rilascio del terreno oggetto del preliminare ed al pagamento della somma di lire 50.000.000 a titolo di indennità per l'occupazione dello stresso, nonché al pagamento delle ulteriori somme maturate e maturande nelle more, con rivalutazione ed interessi.
Nel costituirsi in giudizio, EP Di OR contestava la fondatezza della domanda, nel senso che, non avendo l'attrice proposto domanda di risoluzione dei due contratti, doveva ritenersi inammissibile quella di rilascio dell'immobile, e, nel merito, negava qualsiasi inadempimento nell'esecuzione del contratto di appalto, proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale per la pronuncia di sentenza costitutiva, ai sensi dell'art. 2932 c.c., del trasferimento in suo favore della proprietà del terreno di cui al contratto preliminare, e per la condanna dell'attrice al pagamento di una somma pari alla differenza tra l'importo dei lavori pattuiti e quelli effettivamente realizzati, con interessi e rivalutazione, nonché al risarcimento dei danni seguiti al suo comportamento, avendo la AV, nel settembre 1985, impedito immotivatamente agli operai addetti ai lavori di accedere nel cantiere. Instauratosi in tal modo il contraddittorio, era espletata l'istruttoria del caso, con consulenza tecnica, acquisizione di documentazione e assunzione di prova testimoniale, ed, all'esito, dopo che il giudice istruttore aveva autorizzato il sequestro giudiziario dell'immobile oggetto del preliminare, richiesto dall'attrice, il tribunale, con sentenza in data 22-2-1996, convalidato il sequestro, accoglieva la domanda della AV e condannava il convenuto a rilasciare il terreno ed a pagare alla stessa la somma di lire 131.157.520 a titolo di indennità per il godimento dell'immobile e a titolo di penale, previa compensazione delle somme così dovute con la somma di lire 48.842.480 dovuta dall'attrice quale compenso per i lavori eseguiti dal convenuto. Rigettava, invece, la domanda riconvenzionale.
Impugnata la sentenza dal Di OR, la corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 22-3-2001 pronunciata in contraddittorio della AV, in riforma di quella del tribunale, ha rigettato la domanda dell'attrice e, per l'effetto, ha dichiarato inefficace il sequestro giudiziario autorizzato con ordinanza del giudice istruttore in data 30-6-1991; ha accolto, invece, parzialmente la domanda riconvenzionale del Di OR e ha condannato l'appellata al pagamento all'appellante della complessiva somma di lire 48.842.480, oltre rivalutazione monetaria dalla domanda fino alla data della sentenza di appello e oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata e fino al saldo, nonché al rimborso delle spese processuali del doppio grado del giudizio.
Il giudice di appello è pervenuto a siffatta decisione in quanto ha ritenuto che:
- non sono stati individuati gli inadempimenti attribuiti dalla AV all'appaltatore con riferimento alla qualità dei lavori, per cui non può operare, sotto tale profilo, la risoluzione di diritto del contratto di appalto dedotta dall'attrice;
- neppure è imputabile all'appaltatore la mancata osservanza del termine per la consegna dell'opera alla data contrattualmente stabilita del 30-5-1985.
Il fatto invero, che successivamente alla originaria scadenza contrattuale l'attrice ebbe a commissionare al Di OR ulteriori lavori ha comportato una tacita modifica dei tempi di consegna, con conseguente esclusione di un interesse della committente alla consegna dell'opera alla data contrattualmente prevista, ed ha fatto venir meno anche la ragione per la quale era stata stabilita la penale per il ritardo.
- il capo della sentenza con il quale è stata respinta la domanda dell'attrice di condanna del convenuto al pagamento della penale giornaliera per il ritardo nell'adempimento del contratto di appalto non è stato impugnato con appello incidentale dalla AV e, dunque, su di esso (e sulla esclusione del colpevole ritardo nell'adempimento) si è formato il giudicato interno fra le parti;
- la risoluzione di diritto del contratto è stata ricollegata dal tribunale alla sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore; ma nessuna prova ha fornito l'attrice dell'avvenuto abbandono del cantiere ad opera del convenuto, avendo, anzi, costui fornito la prova contraria a tale circostanza, vale a dire la prova della sua estromissione dal cantiere da parte della committente;
- è fondata, per converso, la domanda riconvenzionale del Di OR per il pagamento del compenso per i lavori eseguiti, compenso che va determinato nell'importo di lire 48.842.480, così come accertato dal primo giudice e non contestato validamente ne' dall'appellante ne' dall'appellato.
Ricorre per la Cassazione della sentenza AV EL, dedducendo quattro motivi di gravame.
Con ordinanza del 15-5-2002 è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso a Di OR EP, il quale non ha svolto peraltro attività difensiva.
È intervenuta, invece, con controricorso GL IA ai sensi dell'art. 111 comma 3 c.p.c., quale cessionaria del credito vantato dal Di OR nei confronti della AV in dipendenza della sentenza della corte di appello qui impugnata. La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente denuncia:
1) Violazione degli artt. 83, 99 e 125 c.p.c. in relazione agli artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Con questo primo motivo la ricorrente eccepisce la "manifesta inammissibilità" dell'appello proposto dal Di OR e la conseguente nullità del procedimento e della sentenza, per irritualità della procura rilasciata dal Di OR in calce alla copia della sentenza di primo grado, cioè in calce ad un atto non previsto tra quelli indicati nell'art. 83 c.p.c; ciò non consente di verificare, tra l'altro, secondo la ricorrente, l'anteriorità del rilascio della procura stessa alla notifica dell'atto di appello o, quanto meno, alla costituzione in giudizio dell'appellante.
2) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c. - Violazione degli artt. 1456 e 1453 c.c. in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.. Con tale secondo motivo la ricorrente si duole della mancata declaratoria di risoluzione di diritto del contratto di appalto - da cui sarebbe derivata la risoluzione anche del connesso preliminare di compravendita -, a causa del dedotto inadempimento del convenuto, che aveva prima sospeso e poi interrotto definitivamente i lavori, come accertato dal tribunale. La statuizione della corte, sul punto, è inficiata, secondo la ricorrente, dalla errata valutazione della documentazione(ved. fatture) e testimonianze (ved. soprattutto deposizione teste IA RO) acquisite al processo, che, invece, se correttamente compiuta, avrebbe dovuto portare a ritenere che fu il Di OR ad abbandonare il cantiere, e non già la AV ad estrometterlo e ad impedirgli di continuare e portare a compimento i lavori nei termini contrattualmente stabiliti. 3)Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 277 e 333 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c. - Insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2967 c.c., in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.. Con tale motivo la ricorrente censura la statuizione della corte, con cui si è ritenuto che sul punto della negata risoluzione del contratto per il ritardo nella consegna dei lavori si era formato il giudicato, laddove, avendo il tribunale accertato e dichiarato la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'illegittima sospensione dei lavori, ed essendo l'appellata rimasta comunque vittoriosa, non sorgeva alcuna necessità di proporre appello incidentale con riguardo alla mancata declaratoria di risoluzione per il ritardo nella consegna dei lavori;
tale questione, ad ogni buon conto, era stata riproposta con la costituzione in appello e, pertanto, la corte non avrebbe dovuto omettere di esaminarla. Si duole, poi, la ricorrente che la corte, affermando che non vi era stato un inadempimento dell'appaltatore per il ritardo, in quanto, dopo la scadenza del termine per la consegna dei lavori, oggetto del primo contratto, allo stesso ne erano stati affidati altri per un importo di lire 29.566.000, e che era mancata la prova sia della fissazione di un nuovo termine di consegna sia dell'inadempimento dell'appaltore per il ritardo, non ha considerato che il ritardo era stato contestato con riguardo non alla data del 30-5-1985, ma del 27- 8-1985, e che, comunque, non spettava alla committente provare la causa del ritardo e la colpa dell'appaltatore. La Corte non ha esaminato, infine, due questioni:
a) il Di OR non poteva, come invece è avvenuto, farsi pagare lire 63.300.00, perché il prezzo di acquisto del terreno doveva essere soddisfatto con compensazione di quando dovuto per l'appalto;
b) lo stesso Di OR, in caso di risoluzione per qualsiasi causa del preliminare, doveva corrispondere un indennizzo di un milione mensile per il possesso del terreno ed una penale di pari importo, ove la risoluzione fosse stata a lui imputabile.
4) Violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.. Denuncia, infine, la ricorrente, con l'ultimo motivo, che la corte, nel condannarla al pagamento del residuo corrispettivo dell'appalto, è incorsa in vizio di ultrapetizione, in quanto il Di OR, mentre in primo grado aveva proposto domanda riconvenzionale di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., nonché domanda di pagamento della sola differenza tra l'importo dei lavori pattuiti e quello dei lavori effettivamnete svolti, oltre agli eventuali danni - ed il tribunale, pur rilevando l'inammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c., aveva pronunciato sentenza di rigetto -, in appello il Di OR riproponeva tale domanda e, cumulativamente con questa, domanda di pagamento di tutte le opere eseguite. Ne deriva, pertanto, che la condanna della ricorrente, da parte della corte di appello, al pagamento al Di OR del residuo corrispettivo dell'appalto integra il denunciato vizio di ultrapetizione, "mancando una corrispettiva domanda".
Il ricorso è infondato.
Non ha pregio l'eccezione di nullità del procedimento e della sentenza di appello proposta con il primo motivo, non riscontrandosi la violazione delle norme ivi menzionate.
Posto che è consentito rilasciare la procura alle liti sulla copia della sentenza di primo grado, non essendo tassativa l'elencazione degli atti contenuta nell'art. 83 c.p.c., tardivamente l'attuale ricorrente ha sollevato dubbi circa l'anteriorità del rilascio alla notifica dell'atto di appello o alla costituzione in giudizio. Secondo l'insegnamento di questa Suprema Corte, deve ritenersi valida, infatti, la procura al difensore apposta su un atto diverso da quelli elencati nell'art. 83 c.p.c., quando risulti depositata al momento della costituzione in giudizio e non vengano sollevate con la prima difesa - come appunto nella fattispecie - specifiche contestazioni circa la sua esistenza e tempestività(sent. n. 2329/96, n. 6280/95,n. 9489/92). Anche la censura di cui al secondo motivo non coglie nel segno, posto che la corte è pervenuta alla conclusione che non fu il Di OR a rendersi inadempiente (con la sospensione dei lavori e l'abbandono del cantiere), come dedotto dalla ricorrente, a seguito di approfondito esame e valutazione critica delle risultanze processuali, di cui ha dato debito conto - riportando, tra l'altro, significativi passi della deposizione del teste IA - e fornendo una spiegazione logica e coerente del raggiunto convincimento, in ordine alla circostanza che fu la committente, invece, con la estromissione dell'appaltatore dal cantiere, ad impedire allo stesso la prosecuzione dei lavori;
di qui la consequenziale esclusione dell'inadempimento del secondo all'obbligazione assunta con il contratto di appalto.
Ora, la ricorrente, nel denunciare, con il motivo in esame, vizi di motivazione e violazione di legge, propone, in buona sostanza, una diversa lettura ed interpretazione delle risultanze processuali, prospettando, in particolare, una sospetta attendibilità e manifesta contradditorietà della disposizione del teste IA, che non possono evidentemente trovare ingresso in questa sede, avendo la corte di merito fornito, sulla decisiva circostanza dell'impedimento frapposto dalla committente alla prosecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore, una spiegazione immune da vizi logici e giuridici e basata su accertamenti in fatto, che, come tale, si sottrae, nel giudizio di legittimità, alle critiche mosse dalla ricorrente.
Con riguardo al terzo motivo si osserva, innanzitutto, che, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, l'odierna ricorrente aveva dedotto l'inadempimento dell'appaltatore con riferimento al mancato rispetto del termine stabilito per la consegna dei lavori ed, inoltre, per l'abbandono del cantiere da parte dello stesso nell'agosto 1985; ed il tribunale, nell'escludere l'inadempimento del Di OR per il primo fatto (ritardo nella consegna dei lavori), e nel negare, quindi, la risoluzione del contratto per tale causa, ha peraltro accolto la domanda, per la ritenuta sospensione dei lavori ed abbandono del cantiere da parte del Di OR. La AV non ha impugnato il capo della sentenza relativo all'esclusione dell'inadempimento dell'appaltatore per ritardo nella consegna dei lavori - da cui, secondo l'attrice, scaturiva l'obbligo del Di OR di pagare la pattuita penale giornaliera -, e la corte di appello correttamente ha ritenuto che sul punto si è formato il giudicato, non essendo stata riproposta, con appello incidentale, una delle due causae petendi distintamente dedotte in giudizio dalla AV per chiedere la risoluzione del contratto di appalto.
Quanto alle altre critiche rivolte alla sentenza impugnata con lo stesso motivo, esse si incentrano, a ben vedere, tutte sulla statuizione della corte, con la quale è stato escluso l'inadempimento dell'appaltatore con riferimento anche all'altra causa petendi dedotta dall'attrice, cioè la illegittima e non giustificata sospensione dei lavori ed abbandono del cantiere da parte del primo.
Ma su tale questione si è già detto sopra (ved. esame del secondo motivo), dovendosi qui evidenziare, per completezza, che la corte di appello ha rilevato che la committente, sulla quale gravava l'onere di fornire la prova dell'inadempimento dell'appaltatore per la causa da lei dedotta, non l'ha fornita, avendo viceversa quest'ultimo fornito la prova dei contrario;
vale a dire la prova della sua estromissione dal cantiere per fatto della committente e conseguente impossibilità di eseguire la prestazione, con la prosecuzione e compimento dei lavori di cui al contratto di appalto e di quelli successivamente commessigli (ved. sent. 7604/96; n. 1500/94). E di tale raggiunto convincimento e della conseguente statuizione il giudice di appello ha dato, ancora una volta, debito conto e fornito congrua motivazione nella impugnata sentenza, indicando dati di fatto ed elementi di giudizio emersi dall'espletata istruttoria e posti a base della statuizione, che non possono essere rimessi qui in discussione.
Le altre questioni proposte con lo stesso motivo, per un verso, sono assorbite o superate dalla soluzione data dalla corte a quella o a quelle che ne costituivano il presupposto e, per altro verso, sono nuove.
Nel senso che, per quanto riguarda le prime, rigettata, da una parte, la domanda di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore, ed accolta, dall'altra, la riconvenzionale di quest'ultimo per la condanna della prima al pagamento del corrispettivo dei lavori effettivamente realizzati, la corte ne ha determinato l'importo nella misura già accertata dal tribunale, avuto riguardo, da un lato, al costo complessivo dei lavori eseguiti, sia di quelli previsti nell'originario contratto di appalto sia di quelli successivamente commissionati, e, dall'altro, al costo dei lavori fatti eseguire direttamente dalla committente ed agli acconti da lei versati all'appaltatore.
Per quanto riguarda, invece, le questioni di cui sub b) e c) del motivo in esame, si rileva che le stesse sono nuove rispetto al thema decidendum dibattuto nel processo e, pertanto, non possono essere qui prese in considerazione.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, infine, violazione di legge (degli artt. 112 e 345 c.p.c.), che per la verità non si riscontra, posto che con l'appello il Di OR ha riproposto le domande già formulate, in via riconvenzionale, in primo grado e basate su due ben distinti titoli;
e delle stesse è stata accolta l'una e rigettata l'altra.
Con la impugnata decisione non è stato violato ne' il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ne' il divieto dello ius novorum in appello.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in euro 136,50, oltre euro 1000,00 per onorari ed accessori. Così deciso in Roma, il 11 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2003