Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 07/05/2026, n. 8444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8444 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08444/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04221/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4221 del 2023, proposto da H.S. Hospital Service S.P.A:, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Bottacchiari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione BR, Regione BR, Direzione Regionale Salute e Welfare, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di TO e di ZA, non costituiti in giudizio;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
per l'annullamento
- della DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N.13106 DEL 14/12/2022 della DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE della Regione BR (di seguito la “Regione”), avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”;
- del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022;
- della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018;
- dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di TO e ZA (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 -2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019);
- dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022);
- del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022;
- nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente:
- DGR n. 1118 del 14.11.2022 dell'ASL BR 1;
- DGR n. 1773 del 15.11.2022 dell'ASL BR 2;
- DGR n. 366 del 11.11.2022 dell'Azienda Ospedaliera di Perugia;
- DGR n. 145 del 10.11.2022 dell'Azienda Ospedaliera di Terni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 la dott.ssa TO IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il difensore di parte ricorrente ha depositato in atti l’istanza con la quale ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con richiesta di compensazione delle spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, per l’intervenuto versamento della quota del 25% ivi prevista;
Considerato che l’art. 7 del D.L. n. 95/2025 dispone che “ Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni ((e delle province autonome di TO e di ZA)), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di TO e di ZA accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. ”;
Considerato che, pertanto, ai fini della declaratoria della cessazione della materia del contendere, sulla base della richiamata normativa, è necessaria la produzione in giudizio, da parte delle amministrazioni regionali delle attestazioni ivi previste che, invece, nella fattispecie mancano;
Considerato, tuttavia, che la richiesta della declaratoria della cessazione della materia del contendere da parte ricorrente può essere valutata e apprezzata ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso in quanto evidenzia una sopravvenuta carenza di interesse da parte della stessa alla definizione nel merito del;
Considerato che, pertanto, non resta se non prendere atto della predetta circostanza ai fini della declaratoria dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Considerato, infine, che sussistono giusti motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
DI LA, Presidente FF
TO IC, Primo Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| TO IC | DI LA |
IL SEGRETARIO