CASS
Sentenza 17 aprile 2026
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/04/2026, n. 14183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14183 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EA GI, nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del 27/11/2025 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RE UR, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27/11/2025, il Tribunale di Bari, decidendo sull’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari il 5 novembre 2025, con cui era stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari in luogo della custodia in carcere oggetto di richiesta, disponeva l’applicazione, nei confronti di GI EA, della misura cautelare della custodia in carcere. 2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Bari propone ricorso l’avv. Rolando Sepe, difensore di fiducia di GI EA, articolando due motivi.
2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge, con riferimento agli artt. 310, 275, comma 3, cod. proc. pen., Penale Sent. Sez. 2 Num. 14183 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: SBRANA FRANCESCA Data Udienza: 25/03/2026 nonché mancanza di motivazione sugli elementi che escludono la necessità di applicazione della misura cautelare di massimo rigore. Al riguardo, lamenta come il Tribunale abbia recepito la impostazione della Procura, senza considerare la documentazione prodotta dalla difesa in sede di discussione dell’appello, comprovante la esclusione o quantomeno la attenuazione di qualsiasi esigenza cautelare. Deduce, in particolare, come il EA avesse agito quale responsabile dell’area mezzi di Logistica Levante s.r.l., per assicurare che il AT, dipendente responsabile del sinistro, risarcisse il danno cagionato alla società: l’ambiente lavorativo, dunque, non solo rappresentava il contesto in cui era avvenuta la condotta, ma anche l’ambito di riferimento in relazione al quale avrebbe dovuto essere formulata la valutazione del rischio di recidiva, di talché la sospensione cautelativa dal servizio, disposta dalla società con effetto immediato nei confronti del ricorrente in data 12 novembre 2025, l’elevazione, nei confronti del medesimo, di contestazione disciplinare in data 13 novembre 2025 e, infine, la comunicazione del licenziamento (quest’ultima avvenuta nelle ore successive alla celebrazione della udienza di appello innanzi al Tribunale del riesame), concretavano elementi in grado di far ritenere venute meno le esigenze cautelari o dette esigenze contenibili con misure meno afflittive.
2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. In particolare, rileva il ricorrente come non siano condivisibili le conclusioni a cui è giunto sul punto il Tribunale, poiché gli argomenti addotti si rilevano tautologici, limitandosi ad evocare la gravità dei fatti e atteso che il Tribunale non era chiamato a rivalutare le esigenze cautelari, bensì la adeguatezza della misura. Sarebbe inoltre assertiva, a parere del ricorrente, l’affermazione della spiccata personalità criminogena del EA, siccome tratta da due precedenti molto risalenti nel tempo e relativi a fatti di modestissima gravità ed a tipologie differenti di reati, in assenza di motivazione sulla inadeguatezza della applicata misura degli arresti domiciliari e sulla adeguatezza esclusiva della custodia in carcere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. In premessa si rammenta che, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela e di adeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia in carcere, sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che può essere superata a condizione che si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, quali possono essere quelli desunti dalla fattispecie di reato per il quale si procede, dalle concrete modalità del fatto e dalla risalenza dei fatti illeciti (Sez. 2, n. 1709 del 23/12/2025, dep. 2026, Papaleo, Rv. 289277 – 01; Sez. 4, n. 29237 del 11/06/2025, Liandro, Rv. 288309 – 01; Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698 - 01; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 – 02).
1.2. La giurisprudenza di questa Corte ha altresì precisato che, in caso di riforma, da parte del Tribunale in funzione di giudice dell'appello de libertate, della precedente decisione del primo giudice (totalmente o parzialmente) reiettiva della domanda cautelare, pur non essendo richiesta - in ragione del diverso standard cognitivo che governa il procedimento incidentale - una motivazione rafforzata, la valutazione adottata dovrà comunque essere dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 – 04; Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593 – 01).
1.3. Ciò premesso in punto di diritto, il primo motivo è aspecifico, poiché non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata, e comunque manifestamente infondato. Nella ordinanza impugnata, dopo essersi dato atto della caratura criminale del coindagato Capriati - organico all’omonimo clan, la cui natura di sodalizio di tipo mafioso è stata riconosciuta con sentenze irrevocabili (pag. 12 della ordinanza cit.) -, si evidenziano le concrete modalità delle plurime condotte specificamente ascritte al EA, progressivamente ingravescenti (vds. pagg. 5- 6 e 18 della ordinanza impugnata). Il Tribunale ha quindi esaminato e preso posizione sulla documentazione prodotta dalla difesa alla udienza, ritenendo la stessa non incidente sul quadro delle esigenze cautelari, che prescinde “dal contesto lavorativo” in cui si è verificata la vicenda ed in ragione della indubbia gravità dei fatti, della contiguità ad “esponenti di temibili circuiti criminogeni”, del cui apporto EA si è avvalso, e dei precedenti penali, per quanto risalenti, da cui il ricorrente è gravato (pag. 18 della ordinanza citata). Il Tribunale ha dunque esposto, con motivazione compiuta e priva di aporie logiche, e con rilievo assorbente, la propria valutazione in termini di assenza di elementi idonei a ritenere superata la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., facendo corretta applicazione del principio di diritto sopra enunciato e prendendo in considerazione, specificamente, sia il tipo di reato per il quale si procede e le concrete modalità del fatto, che gli elementi allegati dalla difesa.
1.4. Anche il secondo motivo risulta aspecifico, nella parte in cui non pone una critica argomentata alla motivazione della ordinanza, e comunque manifestamente infondato. Sul punto, il Tribunale, richiamando la ricostruzione operata - non posta in contestazione dall’odierno ricorrente - ha ritenuto non superata la presunzione di adeguatezza della più afflittiva delle misure cautelari, dando rilievo alla gravità dei fatti, inseriti in uno “spaccato criminale di alto profilo”, alle ripetute intimidazioni poste in essere nella specie dal EA, all’estremo disvalore giuridico della condotta: da tali elementi, ritenuti vieppiù sintomatici di assenza di freni inibitori alle pulsioni criminose, è stata tratta conferma della persistente attualità (peraltro a fronte di fatti di recente datazione) della presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere, in assenza di diversi elementi idonei a ritenere superata la presunzione posta dalla norma di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (pagg. 18 e 19 della ordinanza). Il motivo di ricorso, di contro, argomentando circa il vizio di motivazione in ordine al rilievo dei precedenti penali o alla inadeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari, non si confronta con il principio di diritto applicato e con la motivazione della ordinanza impugnata.
1.5. Il Tribunale ha dunque compiuto una valutazione autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio, confrontandosi vieppiù con gli argomenti che hanno fondato la decisione riformata e con quelli, altresì, la cui valutazione è stata omessa da parte del primo giudice, esponendo le ragioni della propria decisione con motivazione compiuta e logica, facendo vieppiù corretta applicazione della doppia presunzione di cui all’art. 275 cod. proc. pen. Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni e diversa deduzione. 2. Alla pronuncia consegue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, avuto riguardo alla natura dei motivi che hanno dato causa alla inammissibilità, in euro tremila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 25/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RE UR, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27/11/2025, il Tribunale di Bari, decidendo sull’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari il 5 novembre 2025, con cui era stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari in luogo della custodia in carcere oggetto di richiesta, disponeva l’applicazione, nei confronti di GI EA, della misura cautelare della custodia in carcere. 2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Bari propone ricorso l’avv. Rolando Sepe, difensore di fiducia di GI EA, articolando due motivi.
2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge, con riferimento agli artt. 310, 275, comma 3, cod. proc. pen., Penale Sent. Sez. 2 Num. 14183 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: SBRANA FRANCESCA Data Udienza: 25/03/2026 nonché mancanza di motivazione sugli elementi che escludono la necessità di applicazione della misura cautelare di massimo rigore. Al riguardo, lamenta come il Tribunale abbia recepito la impostazione della Procura, senza considerare la documentazione prodotta dalla difesa in sede di discussione dell’appello, comprovante la esclusione o quantomeno la attenuazione di qualsiasi esigenza cautelare. Deduce, in particolare, come il EA avesse agito quale responsabile dell’area mezzi di Logistica Levante s.r.l., per assicurare che il AT, dipendente responsabile del sinistro, risarcisse il danno cagionato alla società: l’ambiente lavorativo, dunque, non solo rappresentava il contesto in cui era avvenuta la condotta, ma anche l’ambito di riferimento in relazione al quale avrebbe dovuto essere formulata la valutazione del rischio di recidiva, di talché la sospensione cautelativa dal servizio, disposta dalla società con effetto immediato nei confronti del ricorrente in data 12 novembre 2025, l’elevazione, nei confronti del medesimo, di contestazione disciplinare in data 13 novembre 2025 e, infine, la comunicazione del licenziamento (quest’ultima avvenuta nelle ore successive alla celebrazione della udienza di appello innanzi al Tribunale del riesame), concretavano elementi in grado di far ritenere venute meno le esigenze cautelari o dette esigenze contenibili con misure meno afflittive.
2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. In particolare, rileva il ricorrente come non siano condivisibili le conclusioni a cui è giunto sul punto il Tribunale, poiché gli argomenti addotti si rilevano tautologici, limitandosi ad evocare la gravità dei fatti e atteso che il Tribunale non era chiamato a rivalutare le esigenze cautelari, bensì la adeguatezza della misura. Sarebbe inoltre assertiva, a parere del ricorrente, l’affermazione della spiccata personalità criminogena del EA, siccome tratta da due precedenti molto risalenti nel tempo e relativi a fatti di modestissima gravità ed a tipologie differenti di reati, in assenza di motivazione sulla inadeguatezza della applicata misura degli arresti domiciliari e sulla adeguatezza esclusiva della custodia in carcere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. In premessa si rammenta che, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela e di adeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia in carcere, sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che può essere superata a condizione che si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, quali possono essere quelli desunti dalla fattispecie di reato per il quale si procede, dalle concrete modalità del fatto e dalla risalenza dei fatti illeciti (Sez. 2, n. 1709 del 23/12/2025, dep. 2026, Papaleo, Rv. 289277 – 01; Sez. 4, n. 29237 del 11/06/2025, Liandro, Rv. 288309 – 01; Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698 - 01; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 – 02).
1.2. La giurisprudenza di questa Corte ha altresì precisato che, in caso di riforma, da parte del Tribunale in funzione di giudice dell'appello de libertate, della precedente decisione del primo giudice (totalmente o parzialmente) reiettiva della domanda cautelare, pur non essendo richiesta - in ragione del diverso standard cognitivo che governa il procedimento incidentale - una motivazione rafforzata, la valutazione adottata dovrà comunque essere dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 – 04; Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593 – 01).
1.3. Ciò premesso in punto di diritto, il primo motivo è aspecifico, poiché non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata, e comunque manifestamente infondato. Nella ordinanza impugnata, dopo essersi dato atto della caratura criminale del coindagato Capriati - organico all’omonimo clan, la cui natura di sodalizio di tipo mafioso è stata riconosciuta con sentenze irrevocabili (pag. 12 della ordinanza cit.) -, si evidenziano le concrete modalità delle plurime condotte specificamente ascritte al EA, progressivamente ingravescenti (vds. pagg. 5- 6 e 18 della ordinanza impugnata). Il Tribunale ha quindi esaminato e preso posizione sulla documentazione prodotta dalla difesa alla udienza, ritenendo la stessa non incidente sul quadro delle esigenze cautelari, che prescinde “dal contesto lavorativo” in cui si è verificata la vicenda ed in ragione della indubbia gravità dei fatti, della contiguità ad “esponenti di temibili circuiti criminogeni”, del cui apporto EA si è avvalso, e dei precedenti penali, per quanto risalenti, da cui il ricorrente è gravato (pag. 18 della ordinanza citata). Il Tribunale ha dunque esposto, con motivazione compiuta e priva di aporie logiche, e con rilievo assorbente, la propria valutazione in termini di assenza di elementi idonei a ritenere superata la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., facendo corretta applicazione del principio di diritto sopra enunciato e prendendo in considerazione, specificamente, sia il tipo di reato per il quale si procede e le concrete modalità del fatto, che gli elementi allegati dalla difesa.
1.4. Anche il secondo motivo risulta aspecifico, nella parte in cui non pone una critica argomentata alla motivazione della ordinanza, e comunque manifestamente infondato. Sul punto, il Tribunale, richiamando la ricostruzione operata - non posta in contestazione dall’odierno ricorrente - ha ritenuto non superata la presunzione di adeguatezza della più afflittiva delle misure cautelari, dando rilievo alla gravità dei fatti, inseriti in uno “spaccato criminale di alto profilo”, alle ripetute intimidazioni poste in essere nella specie dal EA, all’estremo disvalore giuridico della condotta: da tali elementi, ritenuti vieppiù sintomatici di assenza di freni inibitori alle pulsioni criminose, è stata tratta conferma della persistente attualità (peraltro a fronte di fatti di recente datazione) della presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere, in assenza di diversi elementi idonei a ritenere superata la presunzione posta dalla norma di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (pagg. 18 e 19 della ordinanza). Il motivo di ricorso, di contro, argomentando circa il vizio di motivazione in ordine al rilievo dei precedenti penali o alla inadeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari, non si confronta con il principio di diritto applicato e con la motivazione della ordinanza impugnata.
1.5. Il Tribunale ha dunque compiuto una valutazione autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio, confrontandosi vieppiù con gli argomenti che hanno fondato la decisione riformata e con quelli, altresì, la cui valutazione è stata omessa da parte del primo giudice, esponendo le ragioni della propria decisione con motivazione compiuta e logica, facendo vieppiù corretta applicazione della doppia presunzione di cui all’art. 275 cod. proc. pen. Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni e diversa deduzione. 2. Alla pronuncia consegue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, avuto riguardo alla natura dei motivi che hanno dato causa alla inammissibilità, in euro tremila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 25/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4