Sentenza 8 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, i presupposti applicativi per la revoca della patente prevista sia dall'art. 186, comma secondo bis cod. strada sia dall'art. 222, comma secondo, cod. strada sono solo parzialmente coincidenti, giacché per entrambe le norme è previsto che il conducente presenti un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; tuttavia, per l'operatività dell'ipotesi ex art. 186, comma secondo bis, è, altresì, necessario che il conducente abbia provocato un incidente stradale mentre, per la diversa prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 222, occorre che il guidatore abbia commesso i delitti di lesioni colpose gravi o gravissime oppure di omicidio colposo.
Commentario • 1
- 1. Guida in stato di ebbrezza: legittimo l'obbligo di revoca della patente in caso di sinistro stradaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 186, comma 2-bis, cod. strada , in relazione all' art. 3 Cost. , nella parte in cui dispone la revoca obbligatoria della patente di guida nell'ipotesi di sinistro stradale provocato da conducente per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, sussistendo piena autonomia tra tale previsione e quella di cui all' art. 222 cod. strada, e non avendo, la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione, ad opera della sentenza n. 88 del 2019 della Corte costituzionale , inciso sulla coerenza sistematica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/01/2015, n. 4640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4640 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 08/01/2015
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 34
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 35105/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
BURGER ALESSANDRA N. IL 27/04/1987;
avverso la sentenza n. 3671/2013 GIP TRIBUNALE di TRIESTE, del 06/02/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONTAGNI ANDREA;
lette le conclusioni del PG Dott. SCARDACCIONE Eduardo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Il G.i.p. presso il Tribunale di Trieste, con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in data 6.02.2014 applicava la pena concordata dalle parti nei confronti di Burger Alessandra, in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. e), comma 2 bis e comma 2-sexies.
Il giudicante ha pure applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per la durata di mesi tredici.
2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Trieste, denunciando la violazione della legge penale, laddove il giudicante ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo della revoca del medesimo titolo abilitativo, sanzione espressamente prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2 bis, per il caso in cui il conducente, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, provochi un incidente stradale. Al riguardo, il ricorrente osserva che erroneamente il G.i.p. ha escluso - argomentando sulla base della disposizione di cui all'art. 222 C.d.S., comma 2, - l'operatività della revoca della patente prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2 bis, nel caso in cui dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale non sia derivata una lesione grave, gravissima o un omicidio colposo.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto che la Suprema Corte voglia annullare con rinvio la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso.
4. L'imputata, a mezzo del difensore, ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso proposto dal Procuratore Generale territoriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L'art. 186 C.d.S., comma 2-bis, disciplina - nell'ambito della fattispecie della guida sotto l'influenza di alcol - la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale. La norma stabilisce che, nel caso in cui "il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale", le sanzioni previste dell'art. 186, comma 2 e dell'art. 186 bis C.d.S., comma 3, sono raddoppiate. Ai fini di interesse, si osserva poi che la disposizione in commento prevede, inoltre, che qualora, per il conducente che provochi un incidente stradale, sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, "la patente di guida è sempre revocata". La norma si conclude con la clausola in base alla quale "È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 222". L'art. 222 C.d.S., regola l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, in conseguenza dell'accertamento dei delitti di lesioni ed omicidio colposo, per violazione delle norme contenute nel codice della strada. Segnatamente, l'ultimo periodo del comma 2, dell'art. 222 citato, prevede che qualora la lesione personale grave o gravissima ovvero l'omicidio colposo, sia stato commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica superiore a 1,5 g/l, il giudice applichi la revoca della patente. Come si vede, le norme ora richiamate delineano distinte ipotesi, dalle quali discende l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, che, per espressa indicazione offerta dal legislatore, sono destinate ad operare indipendentemente le une dalle altre. Ed invero, l'art. 186 C.d.S., comma 2 bis, dopo avere regolato l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, per il caso in cui il conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, abbia provocato un incidente stradale, stabilisce espressamente che resta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 222 C.d.S..
Pertanto, il sistema sanzionatorio, ai fini di interesse, risulta articolato nei termini che seguono: ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2 bis, all'accertamento del reato contravvenzionale di guida sotto l'influenza di alcol, aggravato dall'aver provocato un incidente stradale, qualora il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 g/l, consegue la revoca della patente di guida, se il conducente presentava un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; del pari, ai sensi dell'art. 222 C.d.S., comma 2, all'accertamento dei delitti di lesioni colpose gravi o gravissime e di omicidio colposo, commessi con violazione delle norme contenute nel codice della strada, qualora il fatto sia commesso da soggetto in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Applicando i principi di diritto ora richiamati al caso di specie, deve osservarsi che la sentenza in esame risulta inficiata dalla denunciata violazione di legge. Ed invero, il G.i.p. di Trieste ha erroneamente ritenuto - muovendo dalla travisata lettura della clausola di salvezza, circa l'operatività dell'art. 222 cod. strada, contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 186 C.d.S., comma 2 bis, che la revoca della patente di guida si applichi solo nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, abbia commesso il delitto di lesioni colpose gravi o gravissime o di omicidio colposo, con violazione della disciplina stradale. Al contrario, come sopra si è evidenziato, la norma di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2-bis, prevede la revoca della patente di guida, qualora il conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l provochi un incidente stradale, indipendentemente dal fatto di aver provocato danni alle persone.
Del resto, la simultanea operatività delle richiamate previsioni sanzionatorie risulta del tutto coerente, sul piano sistematico, con il consolidato orientamento interpretativo, in base al quale si ha un concorso materiale di reati, e non un reato complesso, in caso di omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, se pure quest'ultima violazione dia di per sè luogo all'illecito contravvenzionale della guida in stato di ebbrezza (cfr. Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 3559 del 29/10/2009, dep. 28/01/2010, Rv. 246300; Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 46441 del 03/10/2012, dep. 30/11/2012, Rv. 253839). E rafforza il convincimento considerare, conclusivamente sul punto, che l'art. 222 regola una pluralità di ipotesi, in cui all'accertamento di delitti colposi di danno, commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, segue la revoca della patente di guida, comprese quelle che regolano la guida in stato di ebbrezza, ove è parimenti espressamente prevista la revoca della patente di guida. Pertanto, la richiamata clausola di salvezza, che chiude l'art. 186 C.d.S., comma 1 bis, si giustifica in ragione della possibile simultanea operatività delle diverse fattispecie sanzionatorie, che prevedono l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
2. Tanto ritenuto, deve osservarsi che questa Suprema Corte ha chiarito che va annullata senza rinvio la sentenza con la quale il giudice ha illegittimamente applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida in misura inferiore al minimo stabilito dalla legge ovvero in luogo della revoca della medesima patente (cfr. Cass. Cass. Sez. 3^, Sentenza n. 29210 del 13/05/2004, dep. 06/07/2004, Rv. 229466). Si è, infatti, osservato che seppure non è di norma possibile una correzione di errori da parte della Corte di legittimità, in quanto il rapporto negoziale sottostante preclude ogni intervento che alteri i termini dell'accordo e incida sul consenso prestato, tuttavia, la possibilità di correggere l'errore di diritto (riportando nei limiti legali l'errata applicazione della sanzione amministrativa accessoria, che consegue di diritto all'applicazione della pena e che è sottratta alla disponibilità delle parti) ricorre ogni qual volta tale sanzione possa essere rideterminata in conformità alla violazione contestata.
3. Applicando il richiamato principio di diritto alla fattispecie che occupa, per condivise ragioni, si procede all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Invero, nel caso, risulta legittimo l'accordo delle parti avente ad oggetto l'applicazione della pena, come ratificato dal giudice;
conseguentemente, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l, limitatamente alla statuizione con la quale è stata illegittimamente applicata la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, in luogo della revoca della patente, che deve essere disposta, secondo l'espressa previsione di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2 bis. Tale annullamento senza rinvio implica strutturalmente la superfluità di un nuovo giudizio, poiché la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce il "thema decidendum" e perché tale provvedimento consequenziale può essere adottato dalla Corte di Cassazione in quanto compatibile con la sua cognizione di mera legittimità, non essendo necessario un giudizio di merito che involga accertamenti e valutazioni di circostanze controverse. Pertanto, la correzione afferente alla sanzione amministrativa accessoria di cui si tratta, nei termini anzidetti, sana la denunciata violazione di legge e rende superfluo il rinvio al giudice di merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida;
dispone la revoca del predetto titolo abilitativo.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2015