Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/01/2015, n. 4640
CASS
Sentenza 8 gennaio 2015

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Massime1

In tema di guida in stato di ebbrezza, i presupposti applicativi per la revoca della patente prevista sia dall'art. 186, comma secondo bis cod. strada sia dall'art. 222, comma secondo, cod. strada sono solo parzialmente coincidenti, giacché per entrambe le norme è previsto che il conducente presenti un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; tuttavia, per l'operatività dell'ipotesi ex art. 186, comma secondo bis, è, altresì, necessario che il conducente abbia provocato un incidente stradale mentre, per la diversa prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 222, occorre che il guidatore abbia commesso i delitti di lesioni colpose gravi o gravissime oppure di omicidio colposo.

Commentario1

  • 1Guida in stato di ebbrezza: legittimo l'obbligo di revoca della patente in caso di sinistro stradale
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023

    La massima È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 186, comma 2-bis, cod. strada , in relazione all' art. 3 Cost. , nella parte in cui dispone la revoca obbligatoria della patente di guida nell'ipotesi di sinistro stradale provocato da conducente per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, sussistendo piena autonomia tra tale previsione e quella di cui all' art. 222 cod. strada, e non avendo, la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione, ad opera della sentenza n. 88 del 2019 della Corte costituzionale , inciso sulla coerenza sistematica …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/01/2015, n. 4640
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4640
Data del deposito : 8 gennaio 2015

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