Sentenza 12 febbraio 2002
Massime • 1
L'aumento dei termini di custodia cautelare relativi al giudizio di primo grado stabilito dall'art.303, comma 1, lett. b), n. 3 bis cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 2 del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito nella legge 19 gennaio 2001,n. 4 - non richiede un provvedimento del giudice ma opera automaticamente, per il tempo necessario, entro il limite di sei mesi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/02/2002, n. 11304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11304 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI BRUNO - Presidente - del 12/02/2002
1. Dott. LATTANZI GIORGIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIZZUTI GIUSEPPE - Consigliere - N. 425
3. Dott. FERRUA GIULIANA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. AMATO ALFONSO - Consigliere - N. 039075/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SS OV N. IL 02/06/1947
avverso ORDINANZA del 26/09/2001 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LATTANZI GIORGIO Udito il Procuratore generale nella persona del Dott. Enrico Delehaye che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto e in diritto
Con ordinanza del 23 luglio 2001 il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di VA ES di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare rilevando che nei confronti di ES era stato disposto il giudizio con decreto del 19 luglio 2000 e che quindi, a norma dell'art. 303 comma 1, lett. b), n. 3 bis c.p.p., il termine relativo al giudizio di primo grado sarebbe scaduto il 19 gennaio 2002.
ES ha proposto appello e ha dedotto che la motivazione dell'ordinanza era viziata, perché motivata per relationem, e che la proroga di sei mesi, prevista dal citato n. 3 bis dell'art 303 comma 1 lett. b), era stata disposta il 23 luglio 2001 con il provvedimento appellato, quando il termine di un anno, da prorogare, era già decorso (il 19 luglio 2001).
Il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello rilevando: 1) che la motivazione per relationem era legittima e che comunque l'eventuale vizio di motivazione non avrebbe comportato l'annullamento dell'ordinanza impugnata ma avrebbe richiesto per la parte viziata una adeguata motivazione del provvedimento del giudice di appello;
2) che l'aumento fino a sei mesi, previsto dal citato n.
3 - bis per i procedimenti di cui all'art. 407 comma 2. lett. a) c.p.p., opera automaticamente e non richiede un provvedimento di proroga. ES ha proposto ricorso per cassazione e con il primo motivo ha nuovamente dedotto la questione della nullità della motivazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di scarcerazione, perché motivata per relationem, mentre con il secondo motivo ha contestato l'interpretazione data alla disposizione del citato n.
3 - bis dalla corte di appello e ha sostenuto che l'aumento del termine di custodia fino a sei mesi non è automatico ma deve formare oggetto di un provvedimento del giudice, il quale è tenuto anche a quantificare l'aumento.
Il motivo relativo alla motivazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di scarcerazione è manifestamente infondato, sia perché, come ha ricordato il giudice dell'appello, l'eventuale vizio della motivazione di quel provvedimento non ne potrebbe comportare l'annullamento, sia perché la questione che si pone è esclusivamente di diritto e concerne l'interpretazione della disposizione del citato n.
3 - bis dell'art. 303 comma 1 lett. b) c.p.p..
Occorre infatti stabilire se l'aumento fino a sei mesi previsto da questa disposizione operi di diritto, come ha ritenuto l'ordinanza impugnata, o richieda un apposito provvedimento del giudice, come sostiene il ricorrente.
È opinione di questa Corte che la disposizione di cui si tratta (introdotta dall'art. 2 d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4) operi automaticamente. Come ha rilevato l'ordinanza impugnata, una chiara indicazione in questo senso proviene dalla lettera della legge che, con la formula "i termini... sono aumentati", non lascia spazio a una valutazione del giudice, anche perché non ne individua in alcun modo i possibili parametri. Inoltre, l'interpretazione che esclude il provvedimento del giudice trova conferma nella vicenda genetica della disposizione, che è frutto di un radicale cambiamento del testo del decreto legge, operato dalla legge di conversione.
L'art. 2 comma 3 d.l. cit. infatti perseguiva l'obiettivo del prolungamento del termine stabilito per il giudizio attraverso una modificazione dell'art. 305 c.p.p., al quale, tra l'altro, aveva aggiunto il comma 3 con la previsione di una proroga disposta dal giudice su richiesta del pubblico ministero, e la modificazione della sede della nuova disposizione, spostata dall'art. 305 c.p.p., relativo alla proroga della custodia cautelare, all'art. 303 c.p.p., relativo invece ai termini massimi, dimostra la volontà del legislatore di modificare il sistema congegnato dal decreto legge sostituendo il meccanismo della proroga con quello più semplice dell'aumento automatico. Oltre alla sede è stata conseguentemente modificata la formula originaria, sostituendo la "proroga disposta dal giudice di primo grado" con l'aumento automatico. Secondo il ricorrente il provvedimento del giudice sarebbe necessario anche per quantificare l'aumento del termine entro il limite che secondo la disposizione può essere "fino a sei mesi". È vero però il contrario: non occorre alcuna quantificazione perché, entro il limite dei sei mesi, l'aumento previsto è quello occorrente per giungere alla pronuncia della sentenza di condanna. Poiché si tratta di un periodo che può essere imputato a quello relativo al giudizio di cassazione (il quale è correlativamente ridotto) occorre che l'aumento sia quello e solo quello necessario, senza un giorno in meno ma anche senza un giorno in più, e questo risultato non sarebbe stato facilmente raggiungibile con un provvedimento di proroga mentre costituisce un effetto naturale dell'automatismo. Deve quindi concludersi che il ricorso è privo di fondamento e al suo rigetto deve far seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 norme att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2002