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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ORICCHIO MICHELE, Presidente
PARISI DOMENICO, EL
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1127/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
RICORRENTE 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 01284202500004070/2025 IRPEF 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 77/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato a mezzo pec il 10.10.2025 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Avellino e depositato il 10.11.2025 presso questa Corte di giustizia tributaria, RICORRENTE 1 proponeva opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 01284202500004070/2025, notificato il
10.10.2025, per il recupero dell'importo di €10.314,83 relativo a due cartelle di pagamento, notificate nel
2018 e nel 2019, per crediti contributivi della Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei Geometri, eccependo la nullità dell'atto per omessa notifica delle cartelle medesime e del successivo atto di intimazione di pagamento. Asseriva l'esistenza del grave pericolo per l'attività professionale derivante dalla minacciata esecuzione e chiedeva quindi l'annullamento del pignoramento, previa sospensiva e con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva ritualmente per contestare l'avverso dedotto, esibendo la prova delle notifiche delle cartelle e di due intimazioni di pagamento, tutti non opposti, ma rinunciando al notificato pignoramento in quanto l'Ente impositore, dopo la notifica dello stesso atto, aveva sgravato con due diversi atti tutti gli importi prima iscritti a ruolo. Concludeva quindi per la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese.
Disposta dal presidente la comparizione delle parti, alla udienza camerale del 29.1.2026 la Corte decideva la controversia ravvisando i presupposti dell'art.47ter D.Lgs. 546/1992.
Rileva il Collegio che non sussiste alcun dubbio sull'avvenuta cessazione della materia del contendere, essendo stato revocato il notificato atto di pignoramento presso terzi, mentre l'avvenuto sgravio degli importi iscritti a ruolo successivamente alla predisposizione e notifica dello stesso atto esecutivo giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ORICCHIO MICHELE, Presidente
PARISI DOMENICO, EL
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1127/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
RICORRENTE 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 01284202500004070/2025 IRPEF 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 77/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato a mezzo pec il 10.10.2025 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Avellino e depositato il 10.11.2025 presso questa Corte di giustizia tributaria, RICORRENTE 1 proponeva opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 01284202500004070/2025, notificato il
10.10.2025, per il recupero dell'importo di €10.314,83 relativo a due cartelle di pagamento, notificate nel
2018 e nel 2019, per crediti contributivi della Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei Geometri, eccependo la nullità dell'atto per omessa notifica delle cartelle medesime e del successivo atto di intimazione di pagamento. Asseriva l'esistenza del grave pericolo per l'attività professionale derivante dalla minacciata esecuzione e chiedeva quindi l'annullamento del pignoramento, previa sospensiva e con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva ritualmente per contestare l'avverso dedotto, esibendo la prova delle notifiche delle cartelle e di due intimazioni di pagamento, tutti non opposti, ma rinunciando al notificato pignoramento in quanto l'Ente impositore, dopo la notifica dello stesso atto, aveva sgravato con due diversi atti tutti gli importi prima iscritti a ruolo. Concludeva quindi per la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese.
Disposta dal presidente la comparizione delle parti, alla udienza camerale del 29.1.2026 la Corte decideva la controversia ravvisando i presupposti dell'art.47ter D.Lgs. 546/1992.
Rileva il Collegio che non sussiste alcun dubbio sull'avvenuta cessazione della materia del contendere, essendo stato revocato il notificato atto di pignoramento presso terzi, mentre l'avvenuto sgravio degli importi iscritti a ruolo successivamente alla predisposizione e notifica dello stesso atto esecutivo giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.