CASS
Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/08/2025, n. 29675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29675 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Latina emessa il 14 dicembre 2023, ha riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 i fatti contestati e rideterminato in conseguenza la pena nei confronti di AM ED, SS HA, OU EI e HA ID. 2. Avverso la prefata sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei propri difensori. 3. Il ricorso di SS HA consta di due motivi: 3.1. Con il primo motivo, si deduce violazione degli artt. 192, 530, 533 e 125 cod. proc. pen. per i capi di imputazione 1), 39), 61) e 71), nonché difetto di motivazione, ritenuta generica ed apparente. Il giudizio di penale responsabilità dell'imputato con riguardo ai predetti capi si è basato su indizi che non assurgono al rango di prova. Né la Corte territoriale avrebbe tenuto conto delle argomentazioni difensive;
3.2. Con il secondo motivo, si deduce l’inosservanza degli artt. 132 e 133 cod. pen. e 27 Cost., nonché illogicità della motivazione che si sostiene essere anche inesistente, per avere la Corte di appello determinato il trattamento sanzionatorio individuando la pena base nel massimo edittale pur avendo ritenuto la lieve entità dei fatti contestati. Nel caso in esame, la manifesta illogicità emergerebbe altresì del raffronto con la pena erogata nei confronti di UR FT, giudicato con rito ordinario, e la cui pena è risultata essere inferiore rispetto a quella inflitta all'odierno ricorrente, giudicato con il rito abbreviato. 4. Il ricorso di OU EI si fonda su un unico motivo identico al secondo motivo testé illustrato di SS HA, a cui pertanto si rimanda. 5. Parimenti si dica per il ricorso di AM UR, articolato nell’anzidetto unico motivo. 6. Il ricorso di HA ID consta di un solo motivo con cui si lamenta mancanza e manifesta e logicità della motivazione per travisamento dei fatti delle risultanze processuali in ordine ai reati contestati. La motivazione sarebbe il frutto di un ragionamento deduttivo, ipotetico ed aleatorio. 7. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5f8b490b173f4fc8 - Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11104417ac3eb30b Firmato Da: DANIELA DAWAN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 30294ab02a4d019f Penale Sent. Sez. 4 Num. 29675 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 20/06/2025 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo comune ai ricorrenti SS HA, AM UR e OU EI, con il quale si contesta la sentenza impugnata sostenendosi che la Corte territoriale abbia illogicamente rideterminato il trattamento sanzionatorio individuando la pena base nel massimo edittale, pur avendo riconosciuto l'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/90, è fondato. È inammissibile nel resto il ricorso di SS HA. Il ricorso di HA ID è inammissibile. 2. Risulta invero che la pena base nei confronti dei predetti SS HA, AM UR e OU EI sia stata rideterminata nel massimo edittale, senza che al riguardo la Corte territoriale abbia fornito alcuna motivazione. Il Giudice dell’appello ha pertanto disatteso il consolidato principio giurisprudenziale per il quale l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (ex multis, Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre Fabiola, Rv. 276932; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013 - dep. 2013, Monterosso, Rv. 255153). Nel caso di specie, non è dato ravvisare una simile motivazione, atteso che nella sentenza di secondo grado non sono affatto spiegati i criteri che giustificano una pena base così elevata. Le censure in punto di affermazione di responsabilità di cui ai ricorsi proposti nell’interesse di HA ID e SS HA sono meramente contestative e dunque del tutto generiche perché prive di alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata, altresì deducendo l’imputato SS l’omessa valutazione di argomentazioni difensive non meglio specificate. Sul punto, giova ricordare che costituisce principio consolidato quello per cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice di appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (ex multis, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B e altri. Rv. 264879). 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti SS HA, AM UR e OU EI limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Deve essere dichiarato inammissibile nel resto il ricorso di SS HA. Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di HA ID, con condanna del ricorrente al Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5f8b490b173f4fc8 - Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11104417ac3eb30b Firmato Da: DANIELA DAWAN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 30294ab02a4d019f 4 pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SS HA, di AM UR e di OU EI limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di SS HA. Dichiara inammissibile il ricorso di HA ID e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL AN AT VE
3.2. Con il secondo motivo, si deduce l’inosservanza degli artt. 132 e 133 cod. pen. e 27 Cost., nonché illogicità della motivazione che si sostiene essere anche inesistente, per avere la Corte di appello determinato il trattamento sanzionatorio individuando la pena base nel massimo edittale pur avendo ritenuto la lieve entità dei fatti contestati. Nel caso in esame, la manifesta illogicità emergerebbe altresì del raffronto con la pena erogata nei confronti di UR FT, giudicato con rito ordinario, e la cui pena è risultata essere inferiore rispetto a quella inflitta all'odierno ricorrente, giudicato con il rito abbreviato. 4. Il ricorso di OU EI si fonda su un unico motivo identico al secondo motivo testé illustrato di SS HA, a cui pertanto si rimanda. 5. Parimenti si dica per il ricorso di AM UR, articolato nell’anzidetto unico motivo. 6. Il ricorso di HA ID consta di un solo motivo con cui si lamenta mancanza e manifesta e logicità della motivazione per travisamento dei fatti delle risultanze processuali in ordine ai reati contestati. La motivazione sarebbe il frutto di un ragionamento deduttivo, ipotetico ed aleatorio. 7. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5f8b490b173f4fc8 - Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11104417ac3eb30b Firmato Da: DANIELA DAWAN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 30294ab02a4d019f Penale Sent. Sez. 4 Num. 29675 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 20/06/2025 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo comune ai ricorrenti SS HA, AM UR e OU EI, con il quale si contesta la sentenza impugnata sostenendosi che la Corte territoriale abbia illogicamente rideterminato il trattamento sanzionatorio individuando la pena base nel massimo edittale, pur avendo riconosciuto l'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/90, è fondato. È inammissibile nel resto il ricorso di SS HA. Il ricorso di HA ID è inammissibile. 2. Risulta invero che la pena base nei confronti dei predetti SS HA, AM UR e OU EI sia stata rideterminata nel massimo edittale, senza che al riguardo la Corte territoriale abbia fornito alcuna motivazione. Il Giudice dell’appello ha pertanto disatteso il consolidato principio giurisprudenziale per il quale l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (ex multis, Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre Fabiola, Rv. 276932; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013 - dep. 2013, Monterosso, Rv. 255153). Nel caso di specie, non è dato ravvisare una simile motivazione, atteso che nella sentenza di secondo grado non sono affatto spiegati i criteri che giustificano una pena base così elevata. Le censure in punto di affermazione di responsabilità di cui ai ricorsi proposti nell’interesse di HA ID e SS HA sono meramente contestative e dunque del tutto generiche perché prive di alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata, altresì deducendo l’imputato SS l’omessa valutazione di argomentazioni difensive non meglio specificate. Sul punto, giova ricordare che costituisce principio consolidato quello per cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice di appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (ex multis, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B e altri. Rv. 264879). 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti SS HA, AM UR e OU EI limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Deve essere dichiarato inammissibile nel resto il ricorso di SS HA. Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di HA ID, con condanna del ricorrente al Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5f8b490b173f4fc8 - Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11104417ac3eb30b Firmato Da: DANIELA DAWAN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 30294ab02a4d019f 4 pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SS HA, di AM UR e di OU EI limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di SS HA. Dichiara inammissibile il ricorso di HA ID e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL AN AT VE