Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 19/01/2026, n. 410
TAR
Decreto cautelare 8 giugno 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 3 luglio 2024
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TAR
Sentenza 7 aprile 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 49 del TFUE

    Il TAR ha correttamente richiamato gli artt. 45 e 49 TFUE, come confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia UE nelle cause riunite C-340/24 e C-442/24.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per omessa considerazione delle differenze tra normative italiane e romene e del valore della laurea in Italia

    Il deposito della "ER" da parte della richiedente ha superato questo motivo di appello, dimostrando la sua attivazione per ottenere la documentazione necessaria.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della direttiva 2005/36/CE

    Il deposito della "ER" da parte della richiedente ha superato questo motivo di appello, dimostrando la sua attivazione per ottenere la documentazione necessaria.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza in relazione al capo che ha dato atto del fatto che il diniego potrebbe ritenersi illegittimo ove fondato sulla sola assenza di apostille

    Il TAR ha correttamente preso in esame l'inconsistenza giuridica dell'assenza di apostille, che era una delle motivazioni del diniego. Il Consiglio di Stato ritiene che il diniego si basasse su carenze istruttorie e formali, non su una valutazione sostanziale.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che in assenza della "ER" lo Stato ospitante abbia la possibilità di ricorrere a misure compensative

    Il deposito della "ER" da parte della richiedente ha superato questo motivo di appello, dimostrando la sua attivazione per ottenere la documentazione necessaria.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per mancata sospensione impropria del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia UE

    La sentenza della Corte di Giustizia UE è intervenuta, superando questo motivo di appello.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 51 della direttiva 2005/36/CE e degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 206/2007

    Il deposito della "ER" da parte della richiedente ha superato questo motivo di appello, dimostrando la sua attivazione per ottenere la documentazione necessaria e smentendo l'improprio richiamo al principio di autoresponsabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 19/01/2026, n. 410
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 410
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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