Sentenza 5 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/2002, n. 9818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9818 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
A E L N L O E I D Z " A 9 7 R . 1 T T 3 S I R . REPUBBLICA ITALIANA G A N ' IN NOME DEL POPOLO ITALIAN9 8.18B E L 7 R L 6 E 9 A 1 D D - 0 I 5 - E S 3 MADI CASSAZIONE T N LA CO E N Oggetto E E S G S I G E SEZIONE PRIMA CIVILE A E " L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO - Presidente R.G.N. 2070/00 Consigliere Cron. 26576 Dott. Donato PLENTEDA Dott. Walter CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Aniello NAPPI Consigliere Ud.06/02/02 SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente S ENT ENZ A sul ricorso proposto da: D'RI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BRITANNIA 13, presso l'avvocato MACCIONI, rappresentato e difeso dall'avvocato PIER LUIGI D'RI, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
PREFETTURA DI PISA;
intimata avverso la sentenza n. 53/98 del Tribunale di PISA, Sezione distaccata di PONTEDERA, depositata 1'1/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2002 udienza del 06/02/2002 dal Consigliere Dott. Bruno 274 -1- SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del PIVETTI Generale Dott. Marco rigetto del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per il Svolgimento del processo Con ricorso in data 24-5-1997 D'RR FR proponeva opposizione, ai sensi della 1. n. 689/81, innanzi al Pretore di Pisa avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Pisa a seguito di violazione dell'art. 142, 9° comma, C.d.S. (superamento dei limiti di velocità), accertata dalla Poli- zia Municipale di Montopoli Valdarno a mezzo autovelox. L'adito Pretore, costituitasi la Prefettura, con la decisione in esame, rigettava l'opposizione. Ricorre per cassazione, con tre motivi, il D'RR; non ha svolto attività difensiva l'intimato Preto- re. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce l'illegittimità del verbale di contestazione in mancanza di un preventivo verbale di accertamento. Con il secondo motivo si deduce l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 23, 2° comma, della 1. n. 689/81, della costituzione in giudizio della convenuta a mezzo servizio postale. Con il terzo motivo, infine, si deduce la violazione del termine di giorni novanta tra il deposito del ricorso al Prefetto e la decisione da parte dello stesso di cui agli artt. 203, 2° comma, e 204, 1° comma, C.d.S.. Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze. Per quanto attiene il primo motivo deve osservarsi che, come già sostenuto da questa Corte di legit- timità, non vi è né nel Codice della Strada, né nel relativo Regolamento alcuna norma che impone la notifica del verbale di accertamento prima della notifica del c.d. verbale di contestazione;
inoltre quest'ultimo è formalmente valido, ai sensi degli artt. 201 C.d.S. e 385, 3° comma, del Regola- mento, qualora non si sia proceduto a contestazione immediata, se successivamente notificato con sistema “meccanizzato” e con sottoscrizione del responsabile del Comando di Polizia Municipale, quale soggetto responsabile dell'accertamento ed attestante la legittimità dell'operato dei verbaliz- zanti. Con riferimento, poi, al secondo motivo va rilevato che, per quanto puntualmente messo in eviden- za nell'impugnata decisione, la Prefettura di Pisa, nel giudizio innanzi al Pretore, si è ritualmente costituita con comparsa depositata in cancelleria il 30-7-1997; ne deriva che pretestuosa è la do- glianza in esame. Il terzo motivo, infine, attiene a questione non proposta innanzi al Pretore in sede di opposizione e, come tale, è inammissibile, in quanto "nuovo" nella presente fase. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata Prefettura comporta il non dover- si provvedere in ordine alle spese in questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. In Roma, il 6-2-2002 Il Presidente L'estensore B bulici CORTE SUPREM ONE 5 1 Prima Sez 0 IL CANCELLIERE 0 Andra Bianchi Deposited 2 0 0 il 2 E A AL CANCELLIERE L N L O I E Z D " A 7 R 9 1 T . 3 T S I R N G A ' E 7 L R 6 L 9 E A 1 - D D 5 - I E 3 S T N E N E G E S G S I E E " A L