Sentenza 4 maggio 1999
Massime • 1
La cosiddetta quietanza liberatoria rilasciata dal lavoratore a saldo di ogni sua pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti e pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale, che non preclude al dichiarante di agire in giudizio (nel termine di prescrizione) per l'accertamento dei suoi diritti non ancora soddisfatti. Va, infatti, precisato che nella suddetta dichiarazione liberatoria sono ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o di transazione in senso stretto soltanto quando, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili "aliunde", risulti accertato che il lavoratore l'abbia rilasciata con la chiara e piena consapevolezza di specifici diritti, determinati o obiettivamente determinabili, a lui spettanti e con il cosciente intento di abdicare o transigere sui medesimi.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/1999, n. 4442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4442 |
| Data del deposito : | 4 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ASSOCIAZIONE AGRICOLA TAVERNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA SALLUSTIO N.9, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO PALERMO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
VA TO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 333/96 del Tribunale di MATERA, depositata il 21/10/96 r.g.n.1094/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/99 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 maggio 1995 NT AL proponeva appello avverso la sentenza emessa il 4 marzo 1995 dal Pretore di Matera nel giudizio intentato dallo stesso AL nel confronti della Associazione Agricola Taverna e con la quale quest'ultima era stata condannata al pagamento in favore del primo della complessiva somma di lire 73 12.741 oltre rivalutazione o interessi. A fondamento della proposta impugnazione rilevava un erroneo riconoscimento delle differenze retributive, così come attribuite nella sentenza impugnata, dal momento che il Giudice di primo grado aveva ritenuto di otto ore giornaliere l'orario ordinario di lavoro e non aveva considerato provata l'esecuzione di lavoro straordinario da parte del ricorrente.
L'appellante lamentava, altresì, la erronea riduzione delle tariffe salariali effettuata dal Pretore e contestava l'applicazione alternativa tra interessi e rivalutazione monetaria, riconosciuta in sentenza.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, riconoscersi in suo favore la somma di lire 34.056.552, di cui lire 19.211.337 a titolo di differenza salariale per lavoro ordinario e lire 14.844.179 per straordinario, maggiorata di rivalutazione ed interessi fino al soddisfo o, in via subordinata, la somma di lire 23.222.032, con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio. L'Associazione Agricola Taverna si costituiva contestando gli assunti di controparte. In particolare ribadiva che, nelle more tra la notifica del ricorso in primo grado e la udienza di prima comparizione dinanzi al Pretore, le parti avevano transatto la lite come da atto scritto allegato agli atti di causa. Ribadiva anche che, comunque, nessuna differenza retributiva andava riconosciuta al AL.
Concludeva , pertanto, chiedendo dichiararsi la nullità della sentenza e la validità del negozio transattivo intercorso tra le parti.
Con ricorso depositato il 20 maggio 1995 anche la Associazione Agricola Taverna proponeva appello avverso la medesima sentenza rilevando la erroneità della pronuncia resa dal Giudice di primo grado perché basata sul mancato riconoscimento dell'atto transattivo intervenuto tra le parti.
L'appellante, inoltre, ribadiva la validità della retribuzione come concordata tra datore di lavoro e lavoratore, sebbene in deroga alle tariffe sindacali, e concludeva affinché, dichiarata nulla la sentenza di primo grado, fosse ritenuto valido ed efficace il negozio transattivo intercorso tra le parli, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso tale atto di appello si costituiva il AL, spiegando appello incidentale, ribadendo le doglianze già illustrate nell'atto di appello principale proposto con ricorso del 20 maggio 1995 e concludendo per il riconoscimento delle spettanze retributive già richieste, anch'esse, con l'appello principale.
Riuniti i due giudizi, l'adito Tribunale di Matera rigettava l'appello proposto dalla Associazione Agricola Taverna;
dichiarava inammissibile l'appello incidentale proposto dal AL;
in accoglimento per quanto di ragione dell'appello principale proposto dal AL ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannava l'Ass. Agricola Taverna al pagamento, in favore del AL, della complessiva somma di lire 15.411.373) oltre rivalutazione monetaria secondo agli indici ISTAT dalla maturazione dei singoli ratei di credito all'effettivo soddisfo ed interessi legali sulle somme così rivalutate e per il medesimo periodo;
confermava nel resto l'impugnata sentenza e condannava l'Ass. Agricola Taverna al pagamento, in favore della controparte, della metà delle spese del grado compensando l'altra metà. A sostegno della decisione, il Tribunale osservava, per quanto interessa in questa sede, che la c.d. transazione, con la quale le parti convennero che il NA, legale rappresentante dell'Associazione, versasse al AL, a saldo delle sue pretese lavorative, la somma di lire 2.300.000 assumendosi l'onere delle spese legali per un totale di lire 3.800.000, era in realtà una dichiarazione di scienza, priva di vincolatività, tenuto conto che in esso non erano specificati i diritti e le pretese alle quali il lavoratore intendeva rinunciare, e che, inoltre, anche a volerne riconoscere natura negoziale, la stessa era stata tempestivamente impugnata ai sensi dell'art.2113 c.c. Osservava ancora il Giudice d'appello che dalle testimonianze acquisite era emerso che il AL aveva lavorato per otto ore al giorno, precisando che, nella specie, non trovando applicazione diretta la contrattazione collettiva di categoria -conformemente alle richieste del lavoratore- andava applicato, come parametro di riferimento retributivo, il compenso previsto dai contratti provinciali piuttosto che quello previsto dai contratti nazionali ridotto all'80%, come statuito dal Pretore.
Ricorre per cassazione l'Associazione Agricola Taverna, formulando cinque motivi di censura.
Il AL non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente Associazione deduce violazione degli artt. 1362 primo comma e 1372 c.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., per avere erroneamente il Tribunale considerato l'atto in data 24 dicembre 1992 alla stregua di "dichiarazione di scienza", piuttosto che di accordo negoziale.
Con il secondo motivo si denuncia illogicità ed intrinseca contraddittorietà della motivazione (art.360 n.5 c.p.c.), sostenendosi che non risponderebbe ad alcuna logica aver fatto discendere l'esclusione della natura negoziale dell'atto dall'asserita "genericità delle reciproche concessioni" o dalla mancanza di una "specifica indicazione dei diritti e delle pretese", cui il LL ebbe a rinunziare.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.1362, secondo comma, 1364, 1369, 1965 e 2113 c.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. nonché carenza di motivazione in relazione all'art.360 n.5 c.p.c., assumendo che con l'atto in questione le parti intesero specificamente definire la controversia ormai in corso e di tanto il Tribunale avrebbe dovuto tener conto nel valutare la natura dell'atto stesso ed, in ogni caso, specificare le ragioni della asserita genericità ed indeterminatezza delle reciproche concessioni.
Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1376, 1441, 1442 ultimo comma, 1965 e 2113 c.c., nonché illogicità ed incongruenza della motivazione (art.360 n.5 c.p.c.), lamentando che il Tribunale aveva ritenuto che la
"rituale impugnazione, proposta dal AL ai sensi dell'art.2113 c.c.", fosse di per sè sufficiente ad escludere l'efficacia preclusiva del negozio posto in essere dalle parti in data 24 dicembre 1992, che l'Associazione Agricola Taverna aveva formalmente chiesto di accertare e dichiarare, senza considerare che all'uopo occorreva una specifica domanda e quindi una sentenza di annullamento e che, in ogni caso, l'eccezione di annullabilità del contratto sollevata dal AL era priva di effetto dal momento che il negozio aveva avuto esecuzione.
Con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.36 Cost. e 2099 c.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. nonché omessa motivazione in relazione all'art.360 n.5 c.p.c., assumendo che nel corso del giudizio di merito essa Associazione aveva dedotto l'esistenza e, soprattutto, la pratica di un accordo aziendale, alla cui stregua la retribuzione del AL e degli altri dipendenti, per oltre tre anni, era stata pacificamente determinata, corrisposta e ricevuta, "in accordanza con le specifiche esigenze della locale comunità di lavoro". Sul punto pertanto secondo la ricorrente- il Tribunale avrebbe dovuto valutare se dette retribuzioni rispettassero o meno il precetto di cui all'art.36 Cost, e sarebbe incorso nella violazione del richiamato art.2099, applicando arbitrariamente come parametro i contratti provinciali.
I primi quattro motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati.
Va preliminarmente evidenziato che, secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, la semplice dichiarazione del prestatore d'opera d'aver ricevuto una determinata somma a saldo d'ogni sua spettanza inerente al precorso rapporto di lavoro, esprime, di regola, la sola convinzione dell'interessato d'essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, risolvendosi in un mero giudizio subiettivo circa la congruità e sufficienza della retribuzione percepita;
tale dichiarazione di scienza, per essere priva di ogni efficacia negoziale, non determina il costituirsi di una situazione definitiva, sicché, quante volte l'opinamento personale del lavoratore risulti in prosieguo errato, il dichiarante è senz'altro facultato a richiedere la tutela giurisdizionale per il pagamento dei crediti che non siano stati effettivamente estinti (Cass.7 luglio 1967 n. 1685 e, più di recente, tra le tante, Cass. 15 dicembre 1994 n. 10762). A tale incontrastato orientamento il Tribunale di Matera ha inteso ispirarsi, allorché ha affermato la natura di dichiarazione di scienza dell'atto in oggetto, ipotizzando tuttavia anche la possibilità che la dichiarazione potesse avere natura negoziale, transattiva o abdicativa, ma evidenziando al contempo l'ininfluenza di tale diversa prospettazione, essendovi stata in ogni caso una tempestiva impugnativa di detto atto negoziale.
La censura mossa alla impugnata decisione, secondo cui sarebbe stata trascurata la regola per la quale il Giudice, nel l'interpretare la volontà del dichiarante (o dei dichiaranti), deve avere riguardo al comportamento immediatamente precedente delle parti, dando il giusto rilievo al fatto che la quietanza venga rilasciata dopo che una controversia sia già sorta o dopo che tra le parti si sia ampiamente discusso delle reciproche pretese, si presenta allora priva di rilevanza.
Invero, anche a voler condividere la tesi secondo cui, allorché la scrittura fu formata, le parti erano già in causa davanti al Pretore di Matera, in quanto il ricorso introduttivo, nel quale il AL aveva già tradotto le sue concrete pretese di pagamento, era stato ormai depositato e notificato, ed anche a voler ritenere che siffatta situazione non sia stata presa in considerazione dal Tribunale, con conseguente palese violazione dell'art.1362, secondo comma, c.c. - secondo cui, al fine di "determinare la comune intenzione delle parti si deve valutare il comportamento complessivo", inserendo il regolamento contrattuale nel contesto suo proprio, alcuna conseguenza discende a favore della ricorrente- la censura si presenta ininfluente ai fini della decisione, stante la prospettata alternativa circa la natura della "scrittura".
Giova tuttavia puntualizzare -come questa Corte ha più volte affermato- che, nella stessa dichiarazione liberatoria, è in realtà dato ravvisare un negozio di rinunzia, ovvero di transazione in senso stretto, "quando, per il concorso di particolari elementi di interpretazione, contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti accertato che il lavoratore l'abbia rilasciata con la chiara e piena consapevolezza di specifici diritti, determinati od obiettivamente determinabili, a lui spettanti, e con il cosciente intento di abdicare o transigere sui medesimi- (Cass.10 gennaio 1989 n. 31; Cass.1 febbraio 1988 n. 879). Alla luce di tale orientamento -tenuto conto che nel caso in oggetto la scrittura del 24 dicembre 1992 appare inscindibilmente legata al procedimento giudiziale, ricorso al Pretore di Matera e definito dalla impugnata sentenza, e che con la suddetta scrittura le parti ebbero essenzialmente a comporre la lite fra loro insorta, il cui ambito oggettivo, non poteva di certo considerarsi generico ed indeterminato, riflettendo il contenuto del ricorso al Pretore- trova dunque fondamento l'ipotizzata natura negoziale della "dichiarazione" in parola.
Acclarato che nella specie trattasi di transazione o rinunzia, va osservato che la non contestata impugnazione stragiudiziale della medesima ha avuto il limitato effetto di evitare la decadenza dalla proposizione dell'azione di annullamento ma non anche l'effetto di annullare il negozio, per il quale occorre pur sempre esperire l'apposita azione, nel caso in esame, non proposta.
Ciò non ha impedito tuttavia al Vincenti, nel corso del giudizio di merito, di opporre - come è pacifico- ope exceptionis l'annullabilità dell'accordo del 24 dicembre 1992, paralizzando in tal modo - contrariamente all'assunto della ricorrente- la domanda della Associazione diretta al riconoscimento della validità dell'atto transattivo.
Invero, inconferente appare il richiamo di quest'ultima all'art.1442, quarto comma, c.c., non essendo condivisibile l'opinione espressa dall'Associazione, secondo cui la relativa disposizione consentirebbe di avvalersi di tale strumento solo per evitare l'adempimento di obbligazioni contrattuali nell'ipotesi in cui il negozio non abbia avuto ancora esecuzione e quest'ultima venga coattivamente richiesta, non già quando le parti, come nella specie, abbiano già attuato il rapporto, attraverso l'integrale realizzazione di quanto convenuto, e cada in questione, sotto un profilo puramente oggettivo, l'efficacia preclusiva, che del negozio è propria, come sua caratteristica intrinseca.
Infatti, l'invocato principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum", trova applicazione nel caso in cui si è ormai prescritta l'azione per far valere l'annullabilità e non anche quando tale azione non sia prescritta.
Opinare diversamente ed ammettere la preclusione a far valere l'eccezione di annullamento nel caso di avvenuta esecuzione del negozio transattivo, significherebbe ammettere la possibilità di convalida di detto negozio, e ciò in contrasto con l'ultimo comma dell'art. 1444 c.c. a tenore del quale "La convalida non ha effetto,
se chi l'esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto".
Nel caso in esame deve escludersi la possibilità di convalida della rinunzia o della transazione, se non altro perché essa si concreterebbe, a sua volta, in un nuovo negozio dispositivo soggetto alla medesima disciplina di cui all'art.2113 c.c., provenendo la convalida da un soggetto che non è in condizione di concludere validamente il contratto in quanto si trova nella medesima situazione di origine.
Infondati sono dunque i predetti quattro motivi.
Infondato è anche il quinto motivo avendo il Tribunale congruamente motivato le ragioni poste a base dell'applicazione parametrica della contrattazione provinciale., osservando che il compenso previsto da detta contrattazione appare congruo anche ex art.36 Cost. e quindi interamente recepibile, "in quanto, proprio perché elaborato in sede locale, appare il più ederente alla realtà socio-economica delle categorie interessate". Il riferimento innanzi operato dal Tribunale all'art.36 Cost. esclude, peraltro, ogni rilevanza alla dedotta esistenza e pratica di un accordo aziendale -i cui termini economici non risultano neppure riportati in ricorso- non essendo questo suscettibile di contraddire il principio costituzionale, in tale articolo contenuto. Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese in mancanza di costituzione del AL.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 1999