Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/1999, n. 4442
CASS
Sentenza 4 maggio 1999

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La cosiddetta quietanza liberatoria rilasciata dal lavoratore a saldo di ogni sua pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti e pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale, che non preclude al dichiarante di agire in giudizio (nel termine di prescrizione) per l'accertamento dei suoi diritti non ancora soddisfatti. Va, infatti, precisato che nella suddetta dichiarazione liberatoria sono ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o di transazione in senso stretto soltanto quando, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili "aliunde", risulti accertato che il lavoratore l'abbia rilasciata con la chiara e piena consapevolezza di specifici diritti, determinati o obiettivamente determinabili, a lui spettanti e con il cosciente intento di abdicare o transigere sui medesimi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/1999, n. 4442
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4442
    Data del deposito : 4 maggio 1999

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