CASS
Sentenza 3 aprile 2023
Sentenza 3 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2023, n. 13832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13832 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EM IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/11/2022 del TRIB. LIBERTA di CATANIA svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto FRANCESCA COSTANTINI, con le quali si è chiesto dichiararsi inammissibili il ricorso;
letta la memoria a firma dell'avv. S. Troia, con la quale si è chiesto per l'annullamento dell'ordinanza. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13832 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 16/03/2023 Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Catania ha confermato l'ordinanza del GIP, con la quale è stata applicata, nei confronti di EM RI, la misura della custodia cautelare in carcere per più reati (associazione finalizzata al narco traffico, reati contro la Pubblica Amministrazione nella qualità di Sovrintendente capo della Polizia di Stato, cessioni di stupefacenti e falso). 2. La difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza, per travisamento, con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei chiamanti in correità DI e NA, il cui riferito porterebbe, secondo il deducente, a conclusioni totalmente opposte a quelle rassegnate dai giudici territoriali, essendo emersa la volontà del DI di vendicarsi dello IA e del EM, i quali avevano disatteso le sue aspettative di informatore della Polizia di stato. Quanto alla gravità indiziaria in ordine al capo a), la difesa afferma che l'impugnata ordinanza si fonderebbe su mere illazioni tratte dalle dichiarazioni del citato DI, prive di credibilità e assolutamente inattendibili e non riscontrate. Afferma il deducente esser pacifico che il EM non era mai stato assegnato al confezionamento dei plichi contenenti la droga sequestrata, ciò che la difesa ritiene dimostrato da allegazioni (perizia calligrafica), procedendo a un esame critico delle dichiarazioni accusatorie valorizzate dai giudici della cautela. Quanto, invece, al collaboratore NA, la difesa rileva che la tempistica della sua collaborazione ne minerebbe la credibilità, avendo egli iniziato a collaborare nel 2013, in concomitanza con l'arresto del capo del gruppo, VINCI Davide, avvenuto proprio grazie alle sue propalazioni;
ma, solo nel 2021, aveva cominciato a riferire in ordine ai fatti per cui è procedimento, limitandosi, peraltro, alla conferma di quanto dichiarato dal DI, delle cui dichiarazioni non è provato come fosse venuto a conoscenza. Anche con riferimento a tale collaboratore, secondo la difesa, sarebbe difettato il vaglio di credibilità e attendibilità. Un altro collaboratore, poi, AT ES, già capo indiscusso dell'omonimo clan, detenuto nella stessa cella del DI, aveva riferito delle aspettative del DI di uscire dal carcere e affermato che costui gli aveva detto che EM era persona corretta. Infine, la difesa rileva, quanto agli ulteriori reati, che il Tribunale catanese non avrebbe correttamente valutato i fatti, elevando a rango di indizi mere congetture. 2 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca COSTANTINI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha depositato memoria difensiva a sostegno del ricorso principale, con allegati, sviluppando le proprie difese e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il Tribunale ha operato una sintesi dei fatti che fanno da sfondo al presente incidente cautelare, dando conto, innanzitutto, degli elementi gravemente indiziari valutati in sede di adozione della misura cautelare, con riferimento ai reati contestati all'indagato, sostanzialmente ricavabili dal riferito di alcuni collaboratori di giustizia (DI e NA, ma anche altri, come AT ES e QU Giampaolo), oltre che dall'esito delle intercettazioni disposte e dai riscontri al riferito dei collaboratori. Il procedimento, infatti, aveva preso le mosse dalle dichiarazioni rese dal gennaio 2021 da DI ES, soggetto di primissimo piano nell'ambiente del narcotraffico della citta di Siracusa, già condannato nel procedimento cd. "Bronx" a 23 anni di reclusione quale vertice dell'omonima associazione. Dalle intercettazioni disposte nel citato procedimento era emerso, secondo l'impianto accusatorio, un patologico rapporto tra costui e due appartenenti alla Polizia di Stato, cioè gli indagati EM RI e IA SE, i quali avevano tentato di convincere il DI a non iniziare la collaborazione;
in ogni caso, era pure emerso che il EM, per il caso che il DI iniziasse detto percorso, si era prefisso di gestirne la collaborazione in prima persona, in modo da essere presente ai suoi interrogatori, strategia che, del resto, era stata approntata anche nel 2013, allorquando aveva iniziato a collaborare NA. La strategia del duo EM- IA era quella di dipingere DI come un ex confidente della Polizia animato da intenti vendicativi dovuti al mancato aiuto nel quale aveva confidato. E, a tal fine, i due si erano impegnati a reperire le relazioni di servizio dalle quali risultava il rapporto di confidenza intrattenuto con il detenuto e a strumentalizzare a propria difesa l'attività di intercettazione della quale erano a conoscenza. La collaborazione del DI era ciononostante iniziata e il dichiarante aveva descritto il rapporto fiduciario con tali componenti della Sezione antidroga della Squadra Mobile della Questura di Siracusa (dei quali per anni era stato confidente, permettendo numerosi arresti e sequestri nell'ambito dell'attività di repressione del traffico di stupefacenti), un rapporto che, ben presto, aveva travalicato quello di confidente, fino a tradursi addirittura in un aiuto diretto degli indagati all'attività di spaccio condotta dallo stesso DI, essendo emerso che analogo schema era stato seguito con NA LI, trafficante di droga, anch'egli pentitosi. 3 Anche a costui, secondo lo stesso modus operandi descritto dal DI, il duo IA-EM aveva fornito la droga recuperata dai reperti in sequestro, previa sua sostituzione con materiali atti a dissimularne la sottrazione. Anche il NA, sentito sul punto, aveva dichiarato di non aver riferito tali fatti in passato per timore di ritorsioni anche sui propri familiari, confermando gli assunti accusatori che, peraltro, si arricchivano di ulteriori elementi, alla luce dei quali emergeva l'attività di traffico di stupefacenti condotta dal duo citato, anche con la complicità di terzi (CA AT, PA RI, TA EN e IE NZ), attività accertata nei mesi di novembre e dicembre 2020. Richiamati nell'ordinanza i numerosi elementi che hanno costituito il grave quadro indiziario ritenuto in capo all'indagato, i giudici del riesame hanno dato conto, anche attraverso la trascrizione di interi stralci del riferito accusatorio, delle indagini condotte sul chiamante DI, dei suoi rapporti con il duo citato, delle condotte che hanno costituito oggetto delle contestazioni di cui ai capi da a) a j), descritte dal collaboratore con dovizia di particolari e riportate ciascuna ai punti da 1) a 21) del § 4.2. dell'ordinanza, cui si rinvia, in uno con gli elementi di riscontro, di volta in volta acquisiti, dando conto infine delle convergenti dichiarazioni di altri collaboratori, NA, NO e QU, anch'esse riportate nell'ordinanza censurata. Quanto, poi, al capo k), inerente a più episodi di cessione di droga in concorso con IA, TA EN e IE NZ, in essere nel corso del 2020, il Tribunale ha richiamato gli atti di PG, i tabulati del traffico telefonico e il contenuto delle intercettazioni disposte, rilevando che dalla lettura combinata di tali elementi era stato possibile ricostruire i singoli episodi di cessione, avendo il personale della Polizia, durante l'attività di controllo, osservato i movimenti del EM, ritenuti far parte delle illecite transazioni ed essendo stati acquisiti significativi elementi dall'esito delle attività di ascolto delle conversazioni che avevano coinvolti i due indagati. Nel valutare le censure veicolate con la richiesta di riesame, il Tribunale ha ritenuto le stesse infondate. Ha, in particolare, positivamente vagliato l'attendibilità del DI, le cui dichiarazioni erano state coerenti e costanti, le ragioni di risentimento evidenziate a difesa non incidendo su tale giudizio, ma imponendo solo un maggior rigore sul piano dei riscontri esterni. Peraltro, l'astio del dichiarante nei confronti degli accusati doveva considerarsi rafforzativo della intrinseca attendibilità del riferito, dando conto dello sviluppo del rapporto, dapprima fiduciario, esistente tra accusatore e accusati, il movente della vendetta essendo invece non persuasivo di fronte alle dichiarazioni di contenuto dettagliato in ordine a singoli fatti, il tutto ampiamente riscontrato dalle intercettazioni, dai servizi di OCP, dalle videoriprese, dagli arresti e dai sequestri operati e anche dalle convergenti dichiarazioni degli altri collaboratori. Quanto a queste ultime, il Tribunale ha condiviso la spiegazione del primo giudice in ordine all'iniziale silenzio del dichiarante, avuto riguardo alle riferite intimidazioni e alle 4 minacce ricevute e al conseguente timore di ritorsioni da parte degli accusati, che erano stati presenti agli interrogatori del collaboratore, anche per questo dichiarante essendosi evidenziata la circostanza che, come il DI, egli si era contestualmente accusato di gravi crimini, difficilmente contestabili senza il suo personale contributo, altresì evidenziandosi come le due fonti non avessero mai avuto contatti nel corso degli ultimi anni, rendendo dichiarazioni in tempi diversi. In conclusione, il Tribunale ha ritenuto di dover confermare la valutazione di sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai reati di cui alla incolpazione provvisoria, opponendo, in risposta ai rilievi difensivi sul punto, che le condotte descritte esulavano dai confini del rapporto tra polizia e confidenti, le plurime condotte di sostituzione della droga repertata, in uno con gli episodi corruttivi, confermando pienamente le accuse di strumentalizzazione del ruolo istituzionale per la commissione dei reati e non per la loro prevenzione, anche senza dubitare della natura iniziale dei rapporti intrattenuti con i vertici del narcotraffico nella città siciliana. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Il punto devoluto riguarda la valutazione del compendio indiziario, con specifico riguardo alle propalazioni dei collaboratori di giustizia e la sussistenza della gravità indiziaria necessaria per l'emissione del titolo in ordine a tutti i reati per i quali la misura è stata resa. La difesa ha contestato tale gravità indiziaria rispetto ai singoli capi d'incolpazione, omettendo, tuttavia, un effettivo confronto con il ragionamento articolato dai giudici territoriali, confutato attraverso la prospettazione, in sede di legittimità, di una lettura alternativa del compendio indiziario, sia con riferimento alla valutazione trifasica del riferito collaborativo, che avuto riguardo alla valutazione dei relativi riscontri. Pertanto, nonostante il richiamo anche alla lettera c) dell'art. 606, cod. proc. pen., il ricorso è stato articolato attraverso la prospettazione di un vizio motivazionale inerente proprio alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie. Premesso che, in ogni caso, non si rinviene nell'articolato ragionamento dei giudici territoriali alcuna violazione di legge o di norme processuali sanzionata, deve comunque ricordarsi che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976). Ne consegue la inammissibilità del ricorso con il quale si censuri l'erronea applicazione dell'art. 192, c. 3, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla 5 denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, c. 1, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (sez. 6, n. 13442 del 8/3/2016, De Angelis, Rv. 266924; sez. 2, n. 38676 del 24/5/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027). Oltre a ciò, va considerata la natura del materiale probatorio esminato dai giudici del merito: quanto alle chiamate in correità, infatti, il vaglio operato è del tutto coerente con il diritto vivente, alla stregua del quale va perpetuato il consolidato indirizzo che ritiene che le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, c. 1, cod. proc. pen. - in virtù dell'estensione applicativa dell'art. 192, c. 3 e 4, ad opera dell'art. 273, c. 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11, legge n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. U, n. 36267 del 30/5/2006, Spennato, Rv. 234598; sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 26413; sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., RV. 269683). Peraltro, le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, purché esse siano, ciascuna, dotate di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e - in assenza di specifici elementi di sospetto di accordi fraudolenti o reciproche suggestioni - siano concordanti nel loro nucleo essenziale, essendo irrilevanti eventuali divergenze relative solo ad elementi circostanziali del fatto e purchè le loro caratteristiche non siano tali da far necessariamente ritenere o che il dichiarante non abbia preso parte alle vicende riferite, ovvero che egli abbia alterato il narrato al riconoscibile fine di sostenere un'accusa altrimenti insostenibile (sez. 1, n. 10561 del 28/10/2021, Scicchitano, Rv. 280741), dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (sez. 6, n. 47108 del 8/10/2019, Bombardino, Rv. 277393). Quanto, invece, alle intercettazioni, deve ribadirsi che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337), diretto precipitato di altro principio consolidato secondo cui, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia 6 criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; ). 4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, con trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda ai sensi dell'art. 94 c.
1-ter, disp.att., c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att., cod. proc. pen. Deciso il 16 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Preyente GA PE ES 1,v1a
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto FRANCESCA COSTANTINI, con le quali si è chiesto dichiararsi inammissibili il ricorso;
letta la memoria a firma dell'avv. S. Troia, con la quale si è chiesto per l'annullamento dell'ordinanza. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13832 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 16/03/2023 Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Catania ha confermato l'ordinanza del GIP, con la quale è stata applicata, nei confronti di EM RI, la misura della custodia cautelare in carcere per più reati (associazione finalizzata al narco traffico, reati contro la Pubblica Amministrazione nella qualità di Sovrintendente capo della Polizia di Stato, cessioni di stupefacenti e falso). 2. La difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza, per travisamento, con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei chiamanti in correità DI e NA, il cui riferito porterebbe, secondo il deducente, a conclusioni totalmente opposte a quelle rassegnate dai giudici territoriali, essendo emersa la volontà del DI di vendicarsi dello IA e del EM, i quali avevano disatteso le sue aspettative di informatore della Polizia di stato. Quanto alla gravità indiziaria in ordine al capo a), la difesa afferma che l'impugnata ordinanza si fonderebbe su mere illazioni tratte dalle dichiarazioni del citato DI, prive di credibilità e assolutamente inattendibili e non riscontrate. Afferma il deducente esser pacifico che il EM non era mai stato assegnato al confezionamento dei plichi contenenti la droga sequestrata, ciò che la difesa ritiene dimostrato da allegazioni (perizia calligrafica), procedendo a un esame critico delle dichiarazioni accusatorie valorizzate dai giudici della cautela. Quanto, invece, al collaboratore NA, la difesa rileva che la tempistica della sua collaborazione ne minerebbe la credibilità, avendo egli iniziato a collaborare nel 2013, in concomitanza con l'arresto del capo del gruppo, VINCI Davide, avvenuto proprio grazie alle sue propalazioni;
ma, solo nel 2021, aveva cominciato a riferire in ordine ai fatti per cui è procedimento, limitandosi, peraltro, alla conferma di quanto dichiarato dal DI, delle cui dichiarazioni non è provato come fosse venuto a conoscenza. Anche con riferimento a tale collaboratore, secondo la difesa, sarebbe difettato il vaglio di credibilità e attendibilità. Un altro collaboratore, poi, AT ES, già capo indiscusso dell'omonimo clan, detenuto nella stessa cella del DI, aveva riferito delle aspettative del DI di uscire dal carcere e affermato che costui gli aveva detto che EM era persona corretta. Infine, la difesa rileva, quanto agli ulteriori reati, che il Tribunale catanese non avrebbe correttamente valutato i fatti, elevando a rango di indizi mere congetture. 2 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca COSTANTINI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha depositato memoria difensiva a sostegno del ricorso principale, con allegati, sviluppando le proprie difese e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il Tribunale ha operato una sintesi dei fatti che fanno da sfondo al presente incidente cautelare, dando conto, innanzitutto, degli elementi gravemente indiziari valutati in sede di adozione della misura cautelare, con riferimento ai reati contestati all'indagato, sostanzialmente ricavabili dal riferito di alcuni collaboratori di giustizia (DI e NA, ma anche altri, come AT ES e QU Giampaolo), oltre che dall'esito delle intercettazioni disposte e dai riscontri al riferito dei collaboratori. Il procedimento, infatti, aveva preso le mosse dalle dichiarazioni rese dal gennaio 2021 da DI ES, soggetto di primissimo piano nell'ambiente del narcotraffico della citta di Siracusa, già condannato nel procedimento cd. "Bronx" a 23 anni di reclusione quale vertice dell'omonima associazione. Dalle intercettazioni disposte nel citato procedimento era emerso, secondo l'impianto accusatorio, un patologico rapporto tra costui e due appartenenti alla Polizia di Stato, cioè gli indagati EM RI e IA SE, i quali avevano tentato di convincere il DI a non iniziare la collaborazione;
in ogni caso, era pure emerso che il EM, per il caso che il DI iniziasse detto percorso, si era prefisso di gestirne la collaborazione in prima persona, in modo da essere presente ai suoi interrogatori, strategia che, del resto, era stata approntata anche nel 2013, allorquando aveva iniziato a collaborare NA. La strategia del duo EM- IA era quella di dipingere DI come un ex confidente della Polizia animato da intenti vendicativi dovuti al mancato aiuto nel quale aveva confidato. E, a tal fine, i due si erano impegnati a reperire le relazioni di servizio dalle quali risultava il rapporto di confidenza intrattenuto con il detenuto e a strumentalizzare a propria difesa l'attività di intercettazione della quale erano a conoscenza. La collaborazione del DI era ciononostante iniziata e il dichiarante aveva descritto il rapporto fiduciario con tali componenti della Sezione antidroga della Squadra Mobile della Questura di Siracusa (dei quali per anni era stato confidente, permettendo numerosi arresti e sequestri nell'ambito dell'attività di repressione del traffico di stupefacenti), un rapporto che, ben presto, aveva travalicato quello di confidente, fino a tradursi addirittura in un aiuto diretto degli indagati all'attività di spaccio condotta dallo stesso DI, essendo emerso che analogo schema era stato seguito con NA LI, trafficante di droga, anch'egli pentitosi. 3 Anche a costui, secondo lo stesso modus operandi descritto dal DI, il duo IA-EM aveva fornito la droga recuperata dai reperti in sequestro, previa sua sostituzione con materiali atti a dissimularne la sottrazione. Anche il NA, sentito sul punto, aveva dichiarato di non aver riferito tali fatti in passato per timore di ritorsioni anche sui propri familiari, confermando gli assunti accusatori che, peraltro, si arricchivano di ulteriori elementi, alla luce dei quali emergeva l'attività di traffico di stupefacenti condotta dal duo citato, anche con la complicità di terzi (CA AT, PA RI, TA EN e IE NZ), attività accertata nei mesi di novembre e dicembre 2020. Richiamati nell'ordinanza i numerosi elementi che hanno costituito il grave quadro indiziario ritenuto in capo all'indagato, i giudici del riesame hanno dato conto, anche attraverso la trascrizione di interi stralci del riferito accusatorio, delle indagini condotte sul chiamante DI, dei suoi rapporti con il duo citato, delle condotte che hanno costituito oggetto delle contestazioni di cui ai capi da a) a j), descritte dal collaboratore con dovizia di particolari e riportate ciascuna ai punti da 1) a 21) del § 4.2. dell'ordinanza, cui si rinvia, in uno con gli elementi di riscontro, di volta in volta acquisiti, dando conto infine delle convergenti dichiarazioni di altri collaboratori, NA, NO e QU, anch'esse riportate nell'ordinanza censurata. Quanto, poi, al capo k), inerente a più episodi di cessione di droga in concorso con IA, TA EN e IE NZ, in essere nel corso del 2020, il Tribunale ha richiamato gli atti di PG, i tabulati del traffico telefonico e il contenuto delle intercettazioni disposte, rilevando che dalla lettura combinata di tali elementi era stato possibile ricostruire i singoli episodi di cessione, avendo il personale della Polizia, durante l'attività di controllo, osservato i movimenti del EM, ritenuti far parte delle illecite transazioni ed essendo stati acquisiti significativi elementi dall'esito delle attività di ascolto delle conversazioni che avevano coinvolti i due indagati. Nel valutare le censure veicolate con la richiesta di riesame, il Tribunale ha ritenuto le stesse infondate. Ha, in particolare, positivamente vagliato l'attendibilità del DI, le cui dichiarazioni erano state coerenti e costanti, le ragioni di risentimento evidenziate a difesa non incidendo su tale giudizio, ma imponendo solo un maggior rigore sul piano dei riscontri esterni. Peraltro, l'astio del dichiarante nei confronti degli accusati doveva considerarsi rafforzativo della intrinseca attendibilità del riferito, dando conto dello sviluppo del rapporto, dapprima fiduciario, esistente tra accusatore e accusati, il movente della vendetta essendo invece non persuasivo di fronte alle dichiarazioni di contenuto dettagliato in ordine a singoli fatti, il tutto ampiamente riscontrato dalle intercettazioni, dai servizi di OCP, dalle videoriprese, dagli arresti e dai sequestri operati e anche dalle convergenti dichiarazioni degli altri collaboratori. Quanto a queste ultime, il Tribunale ha condiviso la spiegazione del primo giudice in ordine all'iniziale silenzio del dichiarante, avuto riguardo alle riferite intimidazioni e alle 4 minacce ricevute e al conseguente timore di ritorsioni da parte degli accusati, che erano stati presenti agli interrogatori del collaboratore, anche per questo dichiarante essendosi evidenziata la circostanza che, come il DI, egli si era contestualmente accusato di gravi crimini, difficilmente contestabili senza il suo personale contributo, altresì evidenziandosi come le due fonti non avessero mai avuto contatti nel corso degli ultimi anni, rendendo dichiarazioni in tempi diversi. In conclusione, il Tribunale ha ritenuto di dover confermare la valutazione di sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai reati di cui alla incolpazione provvisoria, opponendo, in risposta ai rilievi difensivi sul punto, che le condotte descritte esulavano dai confini del rapporto tra polizia e confidenti, le plurime condotte di sostituzione della droga repertata, in uno con gli episodi corruttivi, confermando pienamente le accuse di strumentalizzazione del ruolo istituzionale per la commissione dei reati e non per la loro prevenzione, anche senza dubitare della natura iniziale dei rapporti intrattenuti con i vertici del narcotraffico nella città siciliana. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Il punto devoluto riguarda la valutazione del compendio indiziario, con specifico riguardo alle propalazioni dei collaboratori di giustizia e la sussistenza della gravità indiziaria necessaria per l'emissione del titolo in ordine a tutti i reati per i quali la misura è stata resa. La difesa ha contestato tale gravità indiziaria rispetto ai singoli capi d'incolpazione, omettendo, tuttavia, un effettivo confronto con il ragionamento articolato dai giudici territoriali, confutato attraverso la prospettazione, in sede di legittimità, di una lettura alternativa del compendio indiziario, sia con riferimento alla valutazione trifasica del riferito collaborativo, che avuto riguardo alla valutazione dei relativi riscontri. Pertanto, nonostante il richiamo anche alla lettera c) dell'art. 606, cod. proc. pen., il ricorso è stato articolato attraverso la prospettazione di un vizio motivazionale inerente proprio alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie. Premesso che, in ogni caso, non si rinviene nell'articolato ragionamento dei giudici territoriali alcuna violazione di legge o di norme processuali sanzionata, deve comunque ricordarsi che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976). Ne consegue la inammissibilità del ricorso con il quale si censuri l'erronea applicazione dell'art. 192, c. 3, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla 5 denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, c. 1, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (sez. 6, n. 13442 del 8/3/2016, De Angelis, Rv. 266924; sez. 2, n. 38676 del 24/5/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027). Oltre a ciò, va considerata la natura del materiale probatorio esminato dai giudici del merito: quanto alle chiamate in correità, infatti, il vaglio operato è del tutto coerente con il diritto vivente, alla stregua del quale va perpetuato il consolidato indirizzo che ritiene che le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, c. 1, cod. proc. pen. - in virtù dell'estensione applicativa dell'art. 192, c. 3 e 4, ad opera dell'art. 273, c. 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11, legge n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. U, n. 36267 del 30/5/2006, Spennato, Rv. 234598; sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 26413; sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., RV. 269683). Peraltro, le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, purché esse siano, ciascuna, dotate di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e - in assenza di specifici elementi di sospetto di accordi fraudolenti o reciproche suggestioni - siano concordanti nel loro nucleo essenziale, essendo irrilevanti eventuali divergenze relative solo ad elementi circostanziali del fatto e purchè le loro caratteristiche non siano tali da far necessariamente ritenere o che il dichiarante non abbia preso parte alle vicende riferite, ovvero che egli abbia alterato il narrato al riconoscibile fine di sostenere un'accusa altrimenti insostenibile (sez. 1, n. 10561 del 28/10/2021, Scicchitano, Rv. 280741), dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (sez. 6, n. 47108 del 8/10/2019, Bombardino, Rv. 277393). Quanto, invece, alle intercettazioni, deve ribadirsi che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337), diretto precipitato di altro principio consolidato secondo cui, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia 6 criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; ). 4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, con trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda ai sensi dell'art. 94 c.
1-ter, disp.att., c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att., cod. proc. pen. Deciso il 16 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Preyente GA PE ES 1,v1a