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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/11/2025, n. 4332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4332 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2627 /2023 RG
Alla udienza del 31.10.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui
è stato disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 16.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 2627ruolo generale degli affari civili dell'anno 2023
TRA
la (P.IVA con sede in Parte_1 P.IVA_1
Reggio Calabria, in persona dell'amministratore e legalerappresentante
1 (avv. Augusto Romeo)
OPPONENTE
CONTRO
, P.I. Controparte_1 P.IVA_2
in persona del Curatore avv. Mario Volante (avv. Antonio Sangiorgi)
OPPOSTA
IL G.O.P.
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
rigettando l'opposizione spiegata dalla società opponente, in persona del legale rapp.te pro-tempore, poiché ritenuta infondata in fatto ed in diritto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, portante il n.
5346/2022 emesso dal Tribunale Civile di Palermo;
Pone a carico dell'opponente soccombente le spese legali, in favore della opposta, da liquidarsi nella complessiva somma di 6.000.00 euro oltre IVA, CPA nonché spese del procedimento monitorio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione spiegata dalla società opponente è infondata e va rigettata.
Passando al merito della questione occorre premettere che, all'esito della compiuta attività istruttoria costituita dalla copiosa
2 documentazione versata in atti, parte opposta ha fornito chiara ed esaustiva prova della fondatezza delle proprie ragioni creditorie.
Ed invero, prima di procedere all'analisi delle risultanze istruttorie,
necessita evidenziare come “l'opposizione al decreto ingiuntivo si
configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione,
nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta
valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore)
e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume
posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi al
creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova
dei fatti a sostegno della propria pretesa, e conseguentemente la
contestazione di tali fatti da parte dell'opponente nel corso del giudizio
non comporta di per sè la modificazione di alcuna domanda, ne la
formulazione di un'eccezione in senso sostanziale, ma integra una
mera difesa non soggetta alle preclusioni previste dagli artt. 416 e 437
cod. proc. civ., rispettivamente per il primo grado e per l'appello”. (Cfr.
Cass. Civ.Sez. L, Sentenza n. 11417 del 17/11/1997 (Rv. 510050).
Ed ancora secondo l'orientamento della Cassazione prevalente, in sede monitoria, costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il
3 diritto fatto valere, fermo restando che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione,
nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria.
Ciò posto, occorre premettere che il fallimento Controparte_1
n. 142/15, in seno al procedimento monitorio, ha depositato il contratto di fornitura, intercorso fra le parti, le fatture rimaste insolute,
unitamente ad una tabella riepilogativa del credito originario, degli importi versati e del saldo residuo, oggetto del D.I. opposto, elementi questi ritenuti dal Decidente adeguata prova scritta, atta a dimostrare la fondatezza del credito in via monitoria.
Ed ancora, nell'attuale procedimento ordinario di merito, la società
opposta ha depositato ulteriore e copiosa documentazione, sulla scorta della quale è stata altresì accolta istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del DI opposto.
In particolare il fallimento n. 142/15, a fronte Controparte_1
della eccezione avversaria di non avere provveduto in passato alla consegna della merce oggetto del contratto di fornitura, ha prodotto nella presente fase di merito, le bolle di trasporto (Cfr. all. 2) che documentano la avvenuta consegna della fornitura oggetto del contratto, ed inoltre ha sottolineato che trattasi di un documento estratto dalla produzione della nel giudizio di Parte_1
4 opposizione allo stato passivo, dando così chiara prova della infondatezza e pretestuosità della eccezione avversaria.
Peraltro, ad ulteriore riprova della infondatezza della eccezione di parte opponente, in ordine alla mancata consegna della merce, occorre evidenziare che la stessa ha chiesto in via riconvenzionale solamente la fornitura di copia delle autorizzazioni di legge necessarie al legittimo utilizzo di quanto fornito, e non invece la consegna della merce,
dimostrata da parte opposta tramite le bolle di consegnate depositate in atti.
Ed ancora, la domanda di esatto adempimento, spiegato dalla
[...]
appare inammissibile per due ordini di considerazioni. Parte_1
In primo luogo poiché è condiviso da questo Decidente l'orientamento espresso dai Giudici di Legittimità a tenore del quale : “Invero, il
principio di inammissibilità della domanda di adempimento proposta
successivamente a quella di risoluzione (art. 1453 c.c.) non è assoluto,
ma è applicabile alla duplice vi condizione: 1) che la domanda di
risoluzione sia stata proposta senza riserve;
e 2) che esista un
interesse attuale dell'istante alla declaratoria di risoluzione del
rapporto negoziale. La ragione giustificatrice, in ordine alla prima
condizione, si ricava dal principio di buona fede oggettiva, alla luce del
quale il comportamento del contraente che chieda incondizionatamente
la risoluzione è valutato dalla legge come manifestazione di carenza di
5 interesse al conseguimento della prestazione tardiva. Diversamente,
quindi, l'esercizio dello ius variandi deve ritenersi consentito quando la
domanda di risoluzione e quella di adempimento siano proposte nello
stesso giudizio in via subordinata”. Cass. 20899/2013.
Ed ancora, la predetta questione “ ovverosia la richiesta di
risarcimento dei danni subiti dalla proprio per Parte_1
l'assenza delle autorizzazioni ministeriali , oggetto della domanda riconvenzionale, deve ritenersi oramai coperta da giudicato.
La domanda risarcitoria, come è pacifico, è stata rigettata – con sentenza passata in giudicato – sul presupposto che non fosse stato dimostrato l'inadempimento della Come Controparte_1
testualmente si afferma nel decreto con cui viene rigettata l'opposizione allo stato passivo (all. 4, pag. 7) “Alla luce delle superiori
risultanze, alcuna responsabilità è possibile configurare in capo alla
resistente, non avendo la ricorrente assolto all'onere della prova sulla
stessa gravante (cfr. Cass. SS.UU. n. 11748 del 3.5.2019 che ha
fissato il seguente principio di diritto: in materia di garanzia per i vizi
della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le
azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art.
1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei
vizi)”.
6 Pertanto, in ragione delle sopra esposte argomentazioni, l'opposizione va rigettata ed il d i opposto confermato.
In merito alle spese legali, le stesse sulla scorta del principio della soccombenza vanno poste a carico della società opponente, in favore di parte opposta, e per la liquidazione si rimanda al dispositivo.
Pa, lì 31.10. 2025 Dr.ssa Valentina Cimino
7
Alla udienza del 31.10.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui
è stato disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 16.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 2627ruolo generale degli affari civili dell'anno 2023
TRA
la (P.IVA con sede in Parte_1 P.IVA_1
Reggio Calabria, in persona dell'amministratore e legalerappresentante
1 (avv. Augusto Romeo)
OPPONENTE
CONTRO
, P.I. Controparte_1 P.IVA_2
in persona del Curatore avv. Mario Volante (avv. Antonio Sangiorgi)
OPPOSTA
IL G.O.P.
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
rigettando l'opposizione spiegata dalla società opponente, in persona del legale rapp.te pro-tempore, poiché ritenuta infondata in fatto ed in diritto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, portante il n.
5346/2022 emesso dal Tribunale Civile di Palermo;
Pone a carico dell'opponente soccombente le spese legali, in favore della opposta, da liquidarsi nella complessiva somma di 6.000.00 euro oltre IVA, CPA nonché spese del procedimento monitorio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione spiegata dalla società opponente è infondata e va rigettata.
Passando al merito della questione occorre premettere che, all'esito della compiuta attività istruttoria costituita dalla copiosa
2 documentazione versata in atti, parte opposta ha fornito chiara ed esaustiva prova della fondatezza delle proprie ragioni creditorie.
Ed invero, prima di procedere all'analisi delle risultanze istruttorie,
necessita evidenziare come “l'opposizione al decreto ingiuntivo si
configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione,
nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta
valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore)
e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume
posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi al
creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova
dei fatti a sostegno della propria pretesa, e conseguentemente la
contestazione di tali fatti da parte dell'opponente nel corso del giudizio
non comporta di per sè la modificazione di alcuna domanda, ne la
formulazione di un'eccezione in senso sostanziale, ma integra una
mera difesa non soggetta alle preclusioni previste dagli artt. 416 e 437
cod. proc. civ., rispettivamente per il primo grado e per l'appello”. (Cfr.
Cass. Civ.Sez. L, Sentenza n. 11417 del 17/11/1997 (Rv. 510050).
Ed ancora secondo l'orientamento della Cassazione prevalente, in sede monitoria, costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il
3 diritto fatto valere, fermo restando che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione,
nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria.
Ciò posto, occorre premettere che il fallimento Controparte_1
n. 142/15, in seno al procedimento monitorio, ha depositato il contratto di fornitura, intercorso fra le parti, le fatture rimaste insolute,
unitamente ad una tabella riepilogativa del credito originario, degli importi versati e del saldo residuo, oggetto del D.I. opposto, elementi questi ritenuti dal Decidente adeguata prova scritta, atta a dimostrare la fondatezza del credito in via monitoria.
Ed ancora, nell'attuale procedimento ordinario di merito, la società
opposta ha depositato ulteriore e copiosa documentazione, sulla scorta della quale è stata altresì accolta istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del DI opposto.
In particolare il fallimento n. 142/15, a fronte Controparte_1
della eccezione avversaria di non avere provveduto in passato alla consegna della merce oggetto del contratto di fornitura, ha prodotto nella presente fase di merito, le bolle di trasporto (Cfr. all. 2) che documentano la avvenuta consegna della fornitura oggetto del contratto, ed inoltre ha sottolineato che trattasi di un documento estratto dalla produzione della nel giudizio di Parte_1
4 opposizione allo stato passivo, dando così chiara prova della infondatezza e pretestuosità della eccezione avversaria.
Peraltro, ad ulteriore riprova della infondatezza della eccezione di parte opponente, in ordine alla mancata consegna della merce, occorre evidenziare che la stessa ha chiesto in via riconvenzionale solamente la fornitura di copia delle autorizzazioni di legge necessarie al legittimo utilizzo di quanto fornito, e non invece la consegna della merce,
dimostrata da parte opposta tramite le bolle di consegnate depositate in atti.
Ed ancora, la domanda di esatto adempimento, spiegato dalla
[...]
appare inammissibile per due ordini di considerazioni. Parte_1
In primo luogo poiché è condiviso da questo Decidente l'orientamento espresso dai Giudici di Legittimità a tenore del quale : “Invero, il
principio di inammissibilità della domanda di adempimento proposta
successivamente a quella di risoluzione (art. 1453 c.c.) non è assoluto,
ma è applicabile alla duplice vi condizione: 1) che la domanda di
risoluzione sia stata proposta senza riserve;
e 2) che esista un
interesse attuale dell'istante alla declaratoria di risoluzione del
rapporto negoziale. La ragione giustificatrice, in ordine alla prima
condizione, si ricava dal principio di buona fede oggettiva, alla luce del
quale il comportamento del contraente che chieda incondizionatamente
la risoluzione è valutato dalla legge come manifestazione di carenza di
5 interesse al conseguimento della prestazione tardiva. Diversamente,
quindi, l'esercizio dello ius variandi deve ritenersi consentito quando la
domanda di risoluzione e quella di adempimento siano proposte nello
stesso giudizio in via subordinata”. Cass. 20899/2013.
Ed ancora, la predetta questione “ ovverosia la richiesta di
risarcimento dei danni subiti dalla proprio per Parte_1
l'assenza delle autorizzazioni ministeriali , oggetto della domanda riconvenzionale, deve ritenersi oramai coperta da giudicato.
La domanda risarcitoria, come è pacifico, è stata rigettata – con sentenza passata in giudicato – sul presupposto che non fosse stato dimostrato l'inadempimento della Come Controparte_1
testualmente si afferma nel decreto con cui viene rigettata l'opposizione allo stato passivo (all. 4, pag. 7) “Alla luce delle superiori
risultanze, alcuna responsabilità è possibile configurare in capo alla
resistente, non avendo la ricorrente assolto all'onere della prova sulla
stessa gravante (cfr. Cass. SS.UU. n. 11748 del 3.5.2019 che ha
fissato il seguente principio di diritto: in materia di garanzia per i vizi
della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le
azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art.
1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei
vizi)”.
6 Pertanto, in ragione delle sopra esposte argomentazioni, l'opposizione va rigettata ed il d i opposto confermato.
In merito alle spese legali, le stesse sulla scorta del principio della soccombenza vanno poste a carico della società opponente, in favore di parte opposta, e per la liquidazione si rimanda al dispositivo.
Pa, lì 31.10. 2025 Dr.ssa Valentina Cimino
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