Sentenza 8 febbraio 2013
Massime • 1
Il giudice del rinvio può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza parziale di annullamento che abbia escluso la sussistenza di un'aggravante ed imposto un nuovo esame della questione relativa alla corretta individuazione della data di consumazione del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2013, n. 17050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17050 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2013 |
Testo completo
M. S 1 7050 /13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 08/02/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N.- मhe Dott. GIULIANA FERRUA - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MARIA VESSICHELLI N. 34264/2012- Consigliere - Dott. GERARDO SABEONE Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - Dott. PAOLO MICHELI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AC RO LE N. IL 31/01/1975 AC TO N. IL 16/12/1971 avverso la sentenza n. 3052/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 07/06/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.GMazzotto che ha concluso per l' awillaments sune lines for frescuror Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Dominic Fatto e diritto Propongono ricorso per cassazione CE AR ND e CE VA avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 7 giugno 2012 con la quale, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Cassazione, è stata parzialmente riformata, in punto di pena, quella di primo grado, emessa nel 2009, all'esito di giudizio abbreviato. Per l'effetto, avendo la Cassazione escluso la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'articolo 7 d. lgs. N. 152 del 1991, gli imputati hanno visto riformulare, in sede di rinvio, il trattamento sanzionatorio in ordine al reato di cui agli articoli 110 e 81 c.p. nonché 12 quinquies I. n. 356 del 1992, contestato come commesso dal 2001 al novembre 2005, trattamento fissato nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione, essendo rimaste ribadite le disposizioni concernenti la sospensione condizionale della pena e la confisca dei beni. Deducono l'erroneità della decisione della Corte territoriale di non applicare la prescrizione. Chiedono l'applicazione della giurisprudenza di legittimità che avrebbe riconosciuto l'operatività della causa estintiva nel caso di annullamento parziale della sentenza di condanna ( sent. n. 12967 del 14 marzo 2007; sent. n 8039 del 9 febbraio 2010 rv 246806; conf. Rv 248117). Il principio invece affermato dalla Corte d'appello, in precedenza già enunciato dalle Sezioni unite nella sentenza del 26 marzo 1997 rv 207640, riguarderebbe il caso diverso in cui la prescrizione maturi dopo la pronuncia dell'annullamento con rinvio. Nel caso di specie, invece, la prescrizione era maturata il 17 gennaio 2011, come riconosciuto nella sentenza impugnata, prima cioè dell'annullamento da parte della Cassazione. La decisione della Corte territoriale, inoltre, configgerebbe con il principio di esigibilità posto che, prima dalla sentenza della Cassazione, il reato contestato, essendo aggravato dall'articolo 7, prevedeva un termine di prescrizione assai più lungo. La difesa sostiene poi che, nel caso di specie, proprio in ragione di quanto appena rilevato, l'affermazione di responsabilità è un tema in connessione essenziale con la parte annullata dalla Cassazione. In terzo luogo la difesa sostiene che l'annullamento della Cassazione, nel caso in esame, non poteva essere limitato al solo trattamento sanzionatorio perché, se così fosse stato, la Cassazione stessa sarebbe stata in grado di rilevare la già maturata causa di estinzione del reato. Il ricorso è fondato. E' da condividere appieno l'assunto della difesa secondo cui la giurisprudenza che esclude, in caso di annullamento con rinvio, la operatività della prescrizione, si riferisce alla prescrizione "sopravvenuta" all'annullamento stesso, in tal senso essendosi espresse anche le Sez. U, con la sentenza n. 4904 del 26/03/1997 Rv. 207640. Il supremo consesso ha infatti osservato che qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale. Conforme sono le sentenze della Sez. 3, n. 15101 del 11/03/2010, Rv. 246616 e della Sez. 4, n. 2843 del 20/11/2008 Ud. (dep. 22/01/2009) Rv. 242494. Nel caso di prescrizione, invece, precedente all'annullamento, vale il diverso principio secondo cui il giudice del rinvio può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di totale annullamento, non trovando in tal caso l'impedimento di un giudicato parziale (Sez. 1, Sentenza n. 42528 del 22/10/2009 Ud. (dep. 06/11/2009) Rv. 245562). Non sembra, peraltro, con specifico riferimento al caso di specie, che sia ostativa all'accoglimento dell'indirizzo richiamato la giurisprudenza di questa stessa Corte che pure ha osservato, apparentemente in senso contrario, come la prescrizione non rilevata dalla Cassazione in sede di annullamento con rinvio sia coperta dal giudicato parziale ( Sez. 3, Sentenza n. 47579 del 23/10/2003 Ud. (dep. 12/12/2003) Rv. 226646). Invero, tale orientamento si fonda sul rilievo del passaggio in giudicato, a seguito della decisione di annullamento con rinvio, dei capi o punti non rinviati quando quelli invece rinviati siano soltanto attinenti al puro calcolo aritmetico della pena. Nel caso che ci occupa, invece, ad essere oggetto di rinvio non è stato soltanto il tema della determinazione della pena ma quello, ben più ampio, delle conseguenze che, latamente afferenti al piano del trattamento sanzionatorio, potevano scaturire dalla esclusione della circostanza aggravante speciale e dalla corretta individuazione della data del commesso reato, sulla quale la Cassazione non ha preso alcuna posizione sfavorevole agli imputati. Basterebbe d'altra parte osservare, a ulteriore sostegno della tesi qui accolta, che se, in sede di rinvio, restasse aperto il tema della concedibilità delle circostanze generiche, non potrebbe negarsi la connessione di questo col tema della prescrizione: così, Sez. 1, Sentenza n. 7548 del 01/06/2000 Ud. Rv. 216427 secondo cui, in tema di annullamento parziale della sentenza, la connessione essenziale tra la fattispecie criminosa tipica e le circostanze impedisce la formazione del giudicato sul fatto nella sua interezza e consente al giudice di rinvio di applicare la causa estintiva che consegue al riconoscimento o all'esclusione delle attenuanti o aggravanti, della cui valutazione sia stato nuovamente investito ( in contrasto peraltro con Sez. 2, Sentenza n. 8039 del 09/02/2010 Rv. 246806). Tornando al caso che ci occupa, si rileva, sulla base degli accertamenti contenuti nelle sentenze che connotano il processo in esame, che la data del commesso reato è quella del mese di settembre del 2003, relativa al momento della intestazione fittizia delle quote sociali di cui alla imputazione, da considerarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, come reato istantaneo, e non risultando valorizzati, nella sentenza dei giudici a quibus, comportamenti penalmente rilevanti, ulteriori e successivi. Considerato poi che non ricorrono cause di sospensione del termine della prescrizione, questa è maturata nel marzo 2011, dunque anteriormente alla sentenza di annullamento della I sezione della Cassazione. Essa va dichiarata nella presente sede, conformante a quanto rilevato dal Procuratore Generale di udienza.
PQM
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione Roma 8 febbraio 2013 I Presidente il Cons. est. W Maria Vendell PORTATA IN CANCELLERIA 12 APR 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise