Sentenza 7 giugno 2001
Massime • 2
In tema di conflitto di competenza, sollevato dal giudice del dibattimento in presenza di una provvedimento di rinvio a giudizio del Gip che segue la dichiarazione d'inammissibilità della richiesta di rito abbreviato, non si versa nell'ipotesi di conflitto negativo disciplinata dalla lettera b) dell'art.28, comma 1 cod.proc.pen., posto che il Gip non ha dichiarato la propria incompetenza; ne' si versa nella ipotesi di contrasto fra Gup e tribunale, disciplinata dall'ultima parte del comma 2 del citato art.28, ma la situazione di stallo processuale determinata dal contemporaneo rifiuto di cognizione dei due giudici sulla richiesta di rito abbreviato impone di ravvisare il "caso analogo" previsto dalla prima parte del citato comma 2 dell'art.28 (Fattispecie in cui la Corte ha fissato la competenza del Gip, dovendo considerarsi erronea la inammissibilità della richiesta di rito abbreviato presentata dall'imputato, a seguito di decreto di giudizio immediato, come subordinata rispetto alla principale richiesta di applicazione della pena).
In materia di giudizio abbreviato, sussiste incompatibilità fra tale rito e quello di applicazione della pena solo nel caso che il pubblico ministero abbia prestato il proprio consenso alla richiesta di patteggiamento, e da tale momento resta preclusa all'imputato la possibilità di ottenere che si proceda con giudizio abbreviato, ma non sussiste alcun motivo che precluda l'accoglimento di tale richiesta, avanzata in via subordinata, allorché l'istanza principale di applicazione della pena sia stata respinta a seguito del mancato consenso del pubblico ministero. Ne consegue che risulta erroneo, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n.479, il provvedimento d'inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato motivato dal Gip sulla non proponibilità della stessa in via subordinata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2001, n. 28942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28942 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 07/06/2001
1. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 4131
3. Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 005166/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE MILANO - CONFLITTO N. IL 00/00/0000
nel procedimento a carico di:
2) LI MA N. IL 25/11/1972
3) PP TE N. IL 22/06/1982
avverso ORDINANZA del 01/02/2001 TRIBUNALE di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Anna Maria De Sandro, che ha chiesto dichiararsi la competenza del G.I.P. del Tribunale di Milano. Considerato in fatto e in diritto
Nel corso del procedimento a carico di AL RI e IA EF con decreto 4/9/2000 il G.I.P. del Tribunale di Milano disponeva il giudizio immediato. Successivamente il difensore del AL presentava nei termini richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e, in subordine con la stessa istanza, richiesta di rito abbreviato. Con provvedimento 6/10/2000 il G.I.P. - preso atto che il P.M. aveva rifiutato il consenso al "patteggiamento" per incongruità della pena - dichiarava inammissibile la richiesta del rito abbreviato, non essendo prevista la proposizione di una siffatta richiesta in via subordinata.
Con ordinanza 1/2/2001 il Tribunale di Milano - ritenuto che la richiesta di ammissione al rito abbreviato potesse essere formulata dall'imputato anche in via subordinata - sollevava conflitto negativo di competenza e ordinava la trasmissione degli atti a questa Suprema Corte per la sua risoluzione.
In via preliminare occorre stabilire se il rilevato conflitto sia ammissibile in rito.
Nel caso di specie si deve escludere che ricorra una ipotesi di conflitto ai sensi dell'art. 28 primo comma lett. b) c.p.p., secondo cui deve ritenersi sussistente il conflitto di competenza ogniqualvolta si verifichi la stasi di un processo a causa dell'insorgere di un contrasto tra due giudici, che contemporaneamente si ritengono (o non) competenti a conoscere del medesimo fatto attribuito alla stessa persona. Infatti in tal caso il G.I.P. non ha dichiarato la propria incompetenza, ma si è limitato a dichiarare l'inammissibilità della richiesta di rito abbreviato, trasmettendo gli atti al giudice competente per il giudizio immediato.
Si deve, altresì, escludere che possa trovare applicazione la disposizione prevista dalla seconda parte del secondo comma dell'art.28 c.p.p. - secondo la quale, in caso di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo - atteso che nel caso di specie la decisione è stata adottata dal G.I.P. e non dal G.U.P.. Tuttavia il contrasto, pur non rientrando nei casi specifici di conflitto previsti dal primo comma dell'art. 28 c.p.p., deve essere, comunque, risolto, in quanto la sua mancata risoluzione comporterebbe una stasi del processo. Pertanto il caso di specie ben può essere inquadrato nella ipotesi anomala di conflitto, prevista dal secondo comma dell'art. 28 c.p.p.. In tal senso (e non vi è motivo di discostarsi da tale indirizzo) si è già pronunciata questa Suprema Corte, che ha ravvisato la possibilità di configurare un caso analogo di conflitto qualora ci si trovi in presenza di un contrasto tra giudici da cui derivi un blocco della attività processuale direttamente ricollegabile al dissenso insorto tra due organi giudiziari in ordine alla competenza ad emettere provvedimenti necessari allo sviluppo del rapporto processuale (vedi sentenze sez. 1^ n. 2787/97 proc. Vanoni, rv. 207.656, e n. 2799/97 proc. Zuccotti, rv. 207.742). A sostegno della fondatezza di tale tesi va anche rilevato che con la norma citata il Legislatore - ritenendo praticamente impossibile "prevedere a priori ogni situazione di contrasto tra i vari organi giudiziari" (vedi rel. prel. al c.p.p.) - non ha inteso disciplinare in modo specifico i casi analoghi di conflitto proprio al fine di evitare che una tassativa casistica potesse limitare l'estensione analogica a casi di conflitto non specificamente previsti con conseguente pericolo di stasi del procedimento.
Pertanto, qualora ricorra un contemporaneo rifiuto di cognizione della richiesta di rito abbreviato avanzata ritualmente dall'imputato da parte del G.I.P. e del giudice del dibattimento, con conseguente pericolo di stasi del procedimento, in mancanza di altri strumenti processuali esperibili per la risoluzione del contrasto, non vi è dubbio che ci si trovi in presenza di un caso analogo di conflitto previsto dall'art. 28 co. 2 c.p.p., la cui risoluzione non può che essere di competenza di questa Suprema Corte ai sensi dell'art. 32 c.p.p.. Ne consegue che il rilevato conflitto deve ritenersi pienamente ammissibile in rito, rientrando lo stesso nella ipotesi dei casi analoghi prevista dall'art. 28 co. 2 c.p.p.. Ciò premesso il confitto va risolto nel senso prospettato dal Tribunale di Milano.
Infatti - pur ricorrendo una incompatibilità tra il rito di applicazione della pena su richiesta delle parti ed il rito abbreviato nel senso che, una volta instaurato il procedimento per l'applicazione della pena ed ottenuto il consenso del Pubblico Ministero, non può essere richiesto successivamente il rito abbreviato - non vi è ragione di escludere il rito abbreviato, qualora la relativa richiesta sia stata formulata in via gradata rispetto alla richiesta di "patteggiamento", che non abbia ricevuto il consenso del Pubblico Ministero. Tale interpretazione della normativa attualmente vigente non solo non è in contrasto con il secondo comma dell'art. 456 c.p.p., - che, pur prevedendo una incompatibilità dei due riti, non esclude che la richiesta di rito abbreviato possa essere formulata in subordine nel caso di mancata applicazione della pena su richiesta delle parti, - ma trova un logico avallo nelle recenti modifiche introdotte in "subiecta materia" dalla L. 479/1999, che prevedono il diritto dell'imputato a richiedere il giudizio abbreviato, prescindendo dalla preventiva valutazione della decidibilità del processo allo stato degli atti e senza necessità del consenso del Pubblico Ministero. Ne consegue che, poiché dopo la notifica del decreto che dispone il giudizio immediato l'imputato AL nel termine prescritto ha avanzato rituale richiesta del rito abbreviato, su tale richiesta deve provvedere il G.I.P., in quanto, ai sensi dell'art.457 c.p.p., solo dopo l'inutile decorso del termine di quindici giorni, il G.I.P. si poteva spogliare del procedimento con la trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio. Per le suesposte considerazioni, ravvisata l'ipotesi di caso analogo di conflitto, va dichiarata la competenza del G.I.P. del Tribunale di Milano, cui gli atti devono essere trasmessi per il corso ulteriore.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 32 - 127 c.p.p., risolvendo il conflitto ai sensi dell'art. 28 co. 2 c.p.p., dichiara la competenza del G.I.P. del Tribunale di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2001