Sentenza 21 marzo 2023
Massime • 1
In tema di misure alternative, la semilibertà non è concedibile al detenuto che non abbia ancora espiato l'isolamento diurno di cui all'art. 72 cod. pen., in quanto la possibilità di tale fruizione non è prevista dalla legge e si porrebbe in contrasto con l'afflittività dell'isolamento, che ha natura di sanzione penale temporanea aggiuntiva alla pena dell'ergastolo.
Commentario • 1
- 1. Isolamento diurno: è una sanzione penale autonoma, non una modalità esecutiva dell’ergastolo (Cass. Pen. n. 31127/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2025
1. Il 27 novembre 2024 il Magistrato di sorveglianza di Cuneo rigettava il reclamo proposto ai sensi dell'art. 35 ord. pen. da Ab.Ar., detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno per due anni e sei mesi e sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen., avverso le modalità di esecuzione dell'isolamento diurno, con particolare riguardo alla chiusura del blindo ed al divieto di comunicare e scambiare il cibo con i compagni del proprio gruppo di socialità: dette modalità venivano ritenute afflittive, ma non in contrasto "con il senso di umanità e di rieducazione della pena, tenuto conto che, da un lato, il detenuto è quotidianamente sottoposto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2023, n. 23553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23553 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
Testo completo
23553-23 IN CALCE ANNOTAZIONE REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ANGELA TARDIO - Presidente - Sent. n. sez.939/2023 GIUSEPPE SANTALUCIA CC 21/03/2023- GIORGIO POSCIA -Relatore - R.G.N.986/2023 MARCO MARIA MONACO VINCENZO GALATI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila; nell'ambito del procedimento relativo a OL VA nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila del 15/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
letta la memoria del difensore avv. GIUSEPPE CICHELLA, con la quale è stato chiesto il rinvio del procedimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha concesso la misura alternativa della semilibertà a GI CA, detenuto presso la Casa circondariale di Pescara in espiazione della pena dell'ergastolo (con decorrenza dal 9 febbraio 1987), determinata con provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Napoli dell' 11 giugno 1997. 2. Avverso la predetta ordinanza e per l'annullamento della stessa Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge con riguardo alliart 50 Ord. pen. e 72 cod. pen.; il ricorrente evidenzia, al riguardo, che il condannato non ha ancora espiato la sanzione dell'isolamento diurno per anni uno inflittagli con la sentenza della Corte di assise di Napoli del 24 marzo 1994 e che, di conseguenza, a causa dell'ordinanza impugnata risulta impossibile eseguire anche in futuro la sanzione penale dell'isolamento diurno. Pertanto, secondo il ricorrente, il provvedimento Э deve essere annullato perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che l'ergastolo inflitto al CA era aggravato dall'isolamento diurno.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge rispetto all'art.50 Ord. pen. ed il relativo vizio di motivazione insufficiente rispetto ai numerosi atti processuali dai quali sarebbero emersi elementi negativi, con particolare riguardo all'attività lavorativa da svolgere nel corso della misura alternativa, nonché per le condotte serbate dal detenuto durante due permessi premio fruiti nel 2019 e nel 2020, nel corso dei quali egli non era stato trovato nella propria abitazione in occasione di controlli effettuati dalle forze di polizia in orari nei quali non poteva uscire da casa.
3. Il difensore di CA GI ha depositato memoria con la quale insiste per il rinvio del presente procedimento in attesa dell'esito dell'incidente di esecuzione, con il quale è stata chiesta al giudice dell'esecuzione la declaratoria di estinzione della pena accessoria dell'isolamento diurno per indulto e per il decorso del tempo ai sensi dell'art. 172 cod. pen. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Anzitutto deve essere respinta la richiesta di rinvio formulata dalla difesa, poiché l'incidente di esecuzione è stato proposto successivamente alla ordinanza impugnata e che, pertanto, si tratta di una questione, di cui non era a conoscenza il Tribunale di sorveglianza e che, pertanto, non era stata oggetto del procedimento conclusosi con il provvedimento di cui sopra. Ciò posto, il primo motivo del ricorso (da ritenersi assorbente) è fondato.
2. Invero, GI CA sta espiando la pena dell'ergastolo, a seguito del provvedimento di cumulo sopra indicato, con isolamento diurno per la durata di anni uno;
inoltre, come si evince dalla nota della direzione della Casa circondariale di Pescara allegata al ricorso e dalla memoria difensiva, tale isolamento diurno non risulta, allo stato, espiato e di conseguenza la richiesta di ammissione al regime di semilibertà proposta dal detenuta era inammissibile 'ab origine'.
2.1. Orbene, il regime detentivo dell'ergastolo con isolamento diurno è disciplinato dall'art. 72, comma primo, cod. pen., a norma del quale: «Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni». Tale disposizione, a sua volta, deve essere integrata dalla previsione contenuta nel secondo comma della 110 stessa norma, a tenore del quale: «Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi». Infine, l'art. 72 cod. pen. si conclude con la previsione contenuta nel suo terzo comma, che recita: «L'ergastolano condannato all'isolamento diurno partecipa all'attività lavorativa».
2.2. Questa disciplina, essendo ancorata a elementi edittali, non fornisce indicazioni specifiche sulla natura del regime detentivo in esame, per inquadrare il quale occorre richiamare l'orientamento ermeneutico secondo cui l'isolamento diurno è una misura sanzionatoria temporanea e suppletiva, atteso che si applica nelle ipotesi in cui il delitto punito con la pena dell'ergastolo concorre con altri reati sanzionati con pene detentive diverse da quella perpetua, che, in assenza di tale misura suppletiva, rimarrebbero impuniti. Tale opzione interpretativa trae origine da un filone giurisprudenziale risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «L'isolamento diurno previsto, in 3 aggiunta alla pena dell'ergastolo, nei casi ivi contemplati, dall'art. 72 cod. pen. è una vera e propria sanzione penale e non una modalità di esecuzione della pena. Deve quindi escludersi che esso sia stato abrogato, ai sensi dell'art. 89 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto "ordinamento penitenziario") per incompatibilità con le disposizioni dettate da detta legge in materia di trattamento penitenziaric (Sez. 1, n. 780 del 24/02/1993, Asero, Rv. 193664- 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 34564 del 12/06/2007, Catti, Rv. 237853-01). Tale opzione ermeneutica, dunque, attribuisce una precisa fisionomia al regime detentivo dell'isolamento diurno, che lo fanno ritenere una misura sanzionatoria connotata da caratteri di afflittività suppletiva e temporanea, essendo priva di autonomia - in quanto irrogata in aggiunta alla pena dell'ergastolo - e potendosi applicare per un periodo di tempo limitato, compreso tra sei mesi e tre anni.
2.3. Dall'inquadramento del regime detentivo dell'isolamento diurno quale misura sanzionatoria discendono alcune fondamentali conseguenze, delle quali occorre dare conto;
anzitutto, la natura sanzionatoria dell'isolamento diurno comporta che tale misura non costituisce una modalità di esecuzione dell'ergastolo, pur discendendo la sua applicazione dall'irrogazione della pena detentiva perpetua. Sul punto, deve richiamarsi la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. non è una modalità di esecuzione della pena dell'ergastolo, ma ha funzione di sanzione per i delitti concorrenti con quello per cui viene inflitto l'ergastolo, che altrimenti rimarrebbero impuniti, in quanto la pena per essi prevista (perpetua o temporanea) non sarebbe concretamente applicabile. Ne consegue che detta sanzione deve trovare immediata esecuzione non appena la sentenza di condanna diviene irrevocabile, al pari della pena dell'ergastolo con questa inflitta, anche se il ritardo nell'esecuzione potrebbe giovare al condannato, per la possibilità che l'isolamento non sia eseguito, se la reclusione concorrente con l'ergastolo si estingue» (Sez. 1, n. 2116 del 21/03/2000, Natoli, Rv. 215933-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 4831 del 05/12/2000, Riina, Rv. 218169-01).
2.4. La natura sanzionatoria del regime detentivo dell'isolamento diurno, inoltre, comporta che Magistrato di sorveglianza, nell'applicare tale misura, non può disporre modalità esecutive tali da renderla priva di contenuto effettivo, snaturandone la struttura e la funzione retributiva, così come prefigurate dall'art. 72, commi primo e secondo, cod. pen. (Sez. 1, n. 9300 del 05/02/2014, Focoso, Rv. 259470-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 1044 del 02/12/2008, dep. 2009, Rotolo, Rv. 242514-01). Né, presupposta la sua natura sanzionatoria, sussistono dubbi sulla compatibilità del regime detentivo dell'isolamento diurno con il principio di umanità della pena sancito dall'art. 27, comma terzo, Cost., come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte - in linea con quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza del 22 ottobre 1964, n. 115 -, che ha osservato: «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 72 cod. pen., in cui si prevede che, nei casi ivi indicati, alla pena dell'ergastolo sia aggiunta quella dell'isolamento diurno» (Sez. 1, n. 780 del 24/02/1993, Asero, Rv. 193665-01). Il regime detentivo in esame, invero, costituisce un'eccezione ai principi del trattamento penitenziario, atteso che la regola generale è quella dell'ammissione del condannato alla vita in comune, allo scopo di favorire il suo processo di risocializzazione e la sua rieducazione, imposti dall'art. 27, comma terzo, Cost. Ne consegue che il regime dell'isolamento diurno comporta un rovesciamento dei principi generali del trattamento penitenziario, giustificato sul piano - costituzionale dal fatto di costituire una sanzione di inasprimento temporaneo - della pena dell'ergastolo, che rappresenta la sanzione penale più severa del nostro ordinamento, come affermato, fin dagli anni Sessanta, dalla Corte costituzionale, secondo cui «l'isolamento diurno è attualmente disposto in misura tale, e regolato da tali condizioni, da rendere [...] non fondato [..] l'addebito di contrasto col senso di umanità [...] » (Corte cost., sent. n. 115 del 1964). Occorre, pertanto, ribadire, in linea con la giurisprudenza già citata, che il regime dell'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen., possedendo una connotazione tipicamente sanzionatoria, non rappresenta «una modalità di vita o di disciplina carceraria, ma costituisce una risposta sanzionatoria per i delitti concorrenti con quello punito con l'ergastolo, afferendo alla genesi del rapporto esecutivo e non può ritenersi misura 0 2 contraria al senso di umanità in contrasto con l'art. 27 Cost. [...]» (Sez. 1, n. 9300 3 del 05/02/2014, Focoso, cit.). Queste considerazioni, del resto, traggono il proprio fondamento sistematico, più volte ribadito dalla Corte costituzionale, dall'assunto che la funzione della pena non è solo quella di emendare il condannato, ma anche quella di perseguire gli obiettivi di prevenzione generale e speciale connaturati dalla sanzione penale (Corte cost., sent. n. 115 del 1964, cit.), cui si riconnette la peculiare natura afflittiva del regime detentivo in esame.
2.5. Pertanto, tenuto conto della natura sanzionatoria dell'isolamento diurno, la concessione della semilibertà, non essendo espressamente prevista dall'art. 72 cod. pen. e dalle norme dell'ordinamento penitenziario che vi si collegano, introdurrebbe un'eccezione normativa applicata analogicamente, che, seppure concessa 'favor rei' e come tale astrattamente giustificabile, risulterebbe incompatibile con le connotazioni di afflittività suppletiva dell'istituto; connotazioni 5 di afflittività che, come detto, non si pongono in contrasto con le finalità di rieducazione della pena affermate dall'art. 27, comma terzo, Cost. (Sez. 1, n. 780 del 24/02/1993, Asero, cit.). A conferma di quanto sopra deve considerarsi che il sistema penale non esclude a priori la possibilità di riconoscere al detenuto sottoposto al regime detentivo dell'isolamento diurno uno spazio trattamentale all'interno del quale avviare un percorso di reinserimento sociale ispirato al principio di umanità della pena previsto dall'art. 27, comma terzo, Cost., ma pretende che «tale indirizzo, nel quadro di una efficiente difesa sociale contro il delitto, trovi sempre più civili e illuminate applicazioni» (Corte cost., sent. n. 115 del 1964, cit.). Infatti, laddove il legislatore ha ritenuto di consentire al detenuto isolato di partecipare ad attività di risocializzazione, allo scopo di consentirgli di perseguire gli obiettivi rieducativi prefigurati dall'art. 27, comma terzo, Cost., lo ha fatto introducendo disposizioni integrative dell'art. 72, comma terzo, cod. pen., come nel caso dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, in forza del quale: «L'isolamento diurno nei confronti dei condannati all'ergastolo non esclude l'ammissione degli stessi alle attività lavorative, nonché di istruzione e formazione diverse dai normali corsi scolastici, ed alle funzioni religiose». Né a conclusioni differenti si può giungere sulla base dell'avvenuta fruizione di permessi premio, in precedenza, da parte di GI CA,stante il chiaro tenore delle disposizioni sopra richiamate in forza delle quali, prima dell'esecuzione dell'isolamento diurno, non è ammissibile nemmeno la fruizione del permesso premio (Sez. 1, Sentenza n. 3763 del 26/11/2019, dep. 2020, Rv. 278176 - 02).
3. Per le ragioni sopra illustrate, quindi, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 21 marzo 2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Poscia Angela Tardio I CASSAZIONE au CORTE SUPREMA D Inspin Bart Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi Roma, li 30/05/223 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Marina Cocagni 6 CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE La Ceie suprime if Assatione da Сои очолили ее nr. 43676-23 depositetin ic 27/10/23 Vale contenuto hills semienze docu mento くく< Dispone la Corriz0ue dell' evroue Mele he. 23553 /2023 Al marzo 2013, sue Я толго teous n. 986/2023 at t. f., ht senso che ove dopo le pacote " REPUBBLICA ITALIANA" منامات расой " р IN HOME dee POPOLO ITALIAho Six swus che in iugo delle parole "ORDINAHZAH e N'A siño " SEMTEMEA, >> - Rome, 30/10/23 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Alessandra Girolami