Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2002, n. 6976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6976 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 0697 6/ 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO - Presidente R.G.N. 21575/99 - Cron.19664 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Donato FIGURELLI Consigliere - Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere- Ud. 07/03/02 Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
OLIVADESE GIUSEPPINA;
intimata la sentenza n. 861/99 del Tribunale di avverso CATANZARO, depositata il 15/07/99 - R.G.N. 347/97; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1034 udienza del 07/03/02 dal Consigliere Dott. Saverio -1- TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Crotone, IU DE chiedeva l'accertamento, nei confronti del Ministero dell'Interno, del suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1.8.1987, invece che dal 12.10.1992, come stabilito dalla competente Commissione. Il convenuto contestava la domanda, che veniva accolta dal Pretore con sentenza che, a seguito di appello del Ministero dell'Interno, era confermata dal Tribunale di Catanzaro. Quest'ultimo aderiva al parere espresso dai tre consulenti tecnici nominati nel corso del medesimo giudizio di appello, i quali - premesso che la DE presentava “diabete mellito insulino dipendente;
ipertensione arteriosa, esiti di gastroresezione per ulcera duodenale;
occhio sinistro con bulbo in tisi e visus spento;
occhio destro con glaucoma assoluto con pregressa retinopatia diabetica laser- e crio-trattata; pseudofachia operatoria;
visus spento" attribuivano 2 - rilevanza, quanto alla decorrenza delle condizioni per il conseguimento dell'indennità di accompagnamento, alle risultanze della cartella clinica del ricovero, nel febbraio 1987 presso una divisione oculistica ospedaliera, indicanti un visus dell'1/50 non elevabile e all'occhio sinistro un visus spento (dati confermati in un successivo ricovero del 1988). Il Ministero dell'Interno propone ricorso per cassazione. L'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente deduce violazione dell'art. 1 1. n. 18/1980 e degli artt. 1, 4, e 7 1. n. 382/1970 e vizio di motivazione. Sostiene che per i ciechi da considerarsi categoria a se stante, come i sordomuti – provvede la 1. n. 382/1970 e non la legge n. 18/1989, che prevede l'indennità di accompagnamento solo per i ciechi assoluti, mentre per i ciechi 3 parziali (cioè con residuo visus in entrambi gli occhi, previa eventuale correzione, non superiore a 1/20) è solo previsto un beneficio diverso dall'indennità di accompagnamento. Inoltre un visus di 1/50, pari a uno di 2/100, consente la lettura di caratteri della tabella optometrica alla distanza di un metro, e quindi, secondo i criteri di comune esperienza è compatibile con la deambulazione autonoma, quantomeno in ambiente ristretto (come un'abitazione) nonché il compimento di atti quotidiani che di per sé non comportino un particolare sforzo per l'organo della vista. Il ricorso non è fondato. La particolare incidenza, nell'ambito di un più ampio quadro patologico inducente una situazione di invalidità totale e di non autosufficienza, di menomazioni visive non raggiungenti la soglia della cecità assoluta certamente non può ritenersi preclusiva del diritto all'indennità di accompagnamento, nella ricorrenza dei relativi presupposti. Del resto questa Corte ha già precisato puntualmente che, nella disciplina prevista dall'art. 1 1. n. 18 del 1980, l'indennità di accompagnamento spetta non solo ai ciechi assoluti (per i quali non è richiesta la prova dell'esigenza di accompagnamento) ma anche ai soggetti affetti da cecità parziale per i quali sia accertato, in base alla prova delle specifiche condizioni patologiche, la necessità dell'assistenza continua ovvero dell'aiuto permanente di un accompagnatore;
e che su tale diritto non incide la previsione dell'indennità speciale di cui all'art. 3 della successiva 1. n. 508 del 1988 a favore dei ciechi con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi, atteso che l'indennità di accompagnamento è prevista, a differenza di tale prestazione speciale, per i soggetti non deambulanti e non in grado di provvedere autonomamente a se stessi (Cass. 28 gennaio 1993 n. 1036). Alla stessa conclusione deve pervenirsi nella vigenza della legge 21 novembre 1988 n. 508 che non ha apportato modifiche normative rilevanti ai fini in esame. 4 Quanto alla critica del giudizio compiuto dal Tribunale in merito alla ricorrenza in concreto dei presupposti di fatto idonei a giustificare il diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza anteriore rispetto a quella riconosciuta in sede amministrativa, va rilevato che le valutazioni tecniche recepite dal giudice di merito si basano evidentemente sulla considerazione della incidenza della grave menomazione visiva nella quadro delle patologie da cui la interessata era all'epoca già affetta. Va anche considerato che le stesse censure del ricorrente non evidenziano alcuna illogicità o insufficienza delle valutazioni compiute in sede di merito, in quanto il tipo di capacità visiva che il ricorrente assume essere tipico del grado di menomazione visiva accertato nella specie non lascia presumere né la possibilità di deambulare all'esterno dell'abitazione aspetto su cui implicitamente concorda il ricorrente né la possibilità di provvedere senza pericoli riguardo a essenziali bisogni della vita quotidiana, quali la preparazione e la consumazione dei pasti, l'assunzione dei medicinali, ecc. Il ricorso deve dunque essere rigettato. Nulla in merito alle spese del giudizio, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 7 marzo 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. S o днее IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 14 MDG. 2982 oggi, IL CANCELLIEREFRE