Sentenza 1 agosto 2001
Massime • 1
È nulla la sentenza deliberata in sede di appello da un collegio giudicante in composizione diversa rispetto a quella del collegio che, avendo presieduto alla trattazione della causa, ha raccolto le conclusioni formulate dalle parti ed ha ritenuto la causa per la decisione, per essere la possibilità di tale mutamento in contrasto con la "ratio" della riforma dell'art.350 cod. proc. civ., introdotta con la novella n. 353 del 1990 che ha statuito il principio di piena collegialità del giudizio di secondo grado, onde assicurare la piena osservanza dei principi di immediatezza e di concentrazione del procedimento d'impugnazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2001, n. 10458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10458 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario SPADONE - Presidente -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CH SA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato BARUCCO F., difeso dall'avvocato BASSU GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- Ricorrente -
contro
CH RI GE, elettivamente domiciliata in ROMA P.LE CLODIO 13, presso lo studio dell'avvocato BELLINZONI SILVANO che la difende unitamente all'avvocato MARRAS PIER PAOLO, giusta delega in atti;
- Controricorrente -
avverso la sentenza n. 70/98 della Corte d'Appello di CAGLIARI Sezione Distaccata di SASSARI, depositata il 16/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del I° motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MA EL SA, con atto di citazione notificato il 25 gennaio 1996, convenne il fratello OR innanzi al Tribunale di Sassari, per sentirlo condannare al rilascio a suo favore di un fabbricato sito in agro di Alghero, regione "Angeli Custodi", che, in sede di scioglimento con atto pubblico della comunione dei beni verificatosi tra i germani SA (oltre alle parti in causa, la sorella GI), era stato attribuito ad essa attrice. Espose l'attrice che, nonostante si fosse verificata la liberazione, da parte della comune genitrice, AL AR, e del rilascio a favore del convenuto di altro immobile, che in sede di scioglimento della comunione era stato attribuito allo stesso convenuto - evento, questo, al cui verificarsi era stato subordinato il rilascio del fabbricato a lui assegnato da parte del fratello - questi si rifiutava di adempiere a tale obbligo.
Il convenuto, costituendosi, resistè alla domanda, opponendo che l'immobile a lui attribuito non poteva ritenersi "liberato", essendo rimasto gravato da usufrutto a favore della madre.
L'adito tribunale accolse la domanda e la sua decisione, impugnata dal SA OR, ha trovato conferma nella sentenza resa in data 16 marzo 1998 dalla Corte d'Appello di Cagliari, presso la Sezione Distaccata di Sassari.
La sentenza risulta pronunciata da un collegio in parte diverso da quello innanzi al quale si svolse l'udienza di trattazione ai sensi dell'art. 350 cod. proc. civ., poiché il presidente della udienza di trattazione non figura tra i membri del collegio giudicante, essendo stato sostituito da un magistrato che non componeva il collegio della udienza di trattazione.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il SA OR, affidandosi a cinque motivi.
Resiste con controricorso la SA MA EL.
V'è memoria difensiva del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente censura la impugnata sentenza per violazione dell'art. 350, co. 2°, cod. proc. civ., anche in relazione agli artt. 276, co. 1°, e 158 cod. proc. civ.. All'uopo, premesso che, ai sensi dell'art. 276, co. 1°, cod. proc. civ., la cui formulazione è rimasta invariata nonostante la novella del 1990, la partecipazione alla decisione è vietata ai giudici che non abbiano assistito alla discussione e che nel caso in esame la discussione della causa innanzi al Collegio non fu chiesta, ai sensi dello art. 352, co. 2°, cod. proc. civ., da nessuna delle parti, il ricorrente fonda la sua tesi, in primo luogo, sul rilievo che, a seguito della menzionata riforma, il processo d'appello risulta caratterizzato da decisa e completa collegialità, mentre nel caso in esame ha ruotato intorno alla non prevista figura del consigliere, istruttore, essendo stata la causa assegnata al C.I. RO e questi essendo stato designato relatore per la trattazione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado. Di talché, ad avviso del ricorrente, si sarebbe verificata un'ipotesi di collegialità affievolita, già, di per sè, causa di nullità della sentenza.
Ma - sostiene il ricorrente - la sentenza è affetta da un ben più grave vizio di nullità, derivante dalla diversa composizione del collegio giudicante rispetto a quella del collegio che trattò la causa, perché se, a seguito della novella del '90, la trattazione dell'appello e' collegiale, il mutamento della composizione del collegio è consentita solo nel caso previsto dall'art. 174 cod. proc. civ. e solo quando, per la necessità di assumere mezzi istruttori, s'imponga la necessità di dilazionare in più udienze la trattazione della causa.
Ne deriva, secondo il ricorrente, che il principio fissato dal 1° comma dell'art. 276 cod. proc. civ. conserva la sua rilevanza nel giudizio d'appello, ancorché non sia richiesta la discussione, non potendosi consentire che un collegio diverso da quello che unitariamente ha trattata la causa ovvero diverso da quello che ha udito la precisazione delle conclusioni ed ha ritenuto la causa in decisione, possa decidere la causa, previo inevitabile totale riesame di tutti gli atti processuali.
In alternativa alla dichiarazione di nullità della sentenza, il ricorrente propone che, di ufficio, questa Corte sollevi questione di legittimità costituzionale dell'art. 276 cod. proc. civ., la cui formulazione è rimasta immutata rispetto alla riforma in senso interamente collegiale del giudizio d'appello, per contrasto con gli artt. 24 e 25 Cost., nella parte in cui, richiamato dall'art. 131, co. 1°, disp. att. cod. proc. civ., non prevede che alla decisione in appello debbano partecipare solo i componenti del collegio che ha ritenuto la causa per la decisione.
Il motivo è fondato con riferimento alla seconda delle due censure in cui si articola.
Decisamente irrilevante deve ritenersi il fatto che, ad onta dell'indubbia collegialità che, a seguito della novella del 1990, caratterizza lo intero giudizio di appello, nel caso in esame sia stato designato un giudice relatore tra i componenti il collegio e che allo stesso sia stato assegnato il ruolo di relatore nel procedimento incidentale di discussione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, essendo evidente che, una volta assicurata la collegialità della trattazione della causa, per essersi, tutte le attività processuali disciplinate dagli artt. 350 e 351 cod. proc., svolte innanzi al Collegio - del che non si dubita da parte del ricorrente - l'affidamento praeter legem, non già contra legem, di un non previsto ruolo di relatore ad uno dei magistrati componenti il collegio che trattò la causa non può costituire causa di invalidazione del procedimento e della sentenza pronunciata dal giudice d'appello.
Al contrario, come esattamente sostiene il ricorrente, invalidante deve ritenersi il mutamento della composizione del collegio giudicante rispetto a quella del collegio che, avendo presieduto alla trattazione della causa, raccolse le conclusioni formulate dalle parti e ritenne la causa per la decisione.
La possibilità di tale mutamento si porrebbe in immediabile contrasto con la ratio della significativa riforma dell'art. 350 cod. proc. civ. operata con la novella del 1990, che, attribuendo alla trattazione del giudizio d'appello la caratteristica di piena collegialità (v. 1° alinea dell'articolo citato), ha inteso, non solo, come osserva il ricorrente, contemperare i rischi conseguenti all'introduzione del giudice unico di primo grado con la garanzia di un giudizio di secondo grado interamente collegiale, considerato, per ciò stesso, indice di maggiore equilibrio, ma anche assicurare la piena osservanza dei principi di immediatezza e di concentrazione del procedimento d'impugnazione.
La seconda finalità verrebbe, con tutta evidenza, frustata dalla possibilità di mutare, in sede di decisione, la composizione del collegio che raccolse le conclusioni delle parti e ritenne la causa per la decisione.
Tale rilievo vale, pertanto, non solo per a ipotesi, configurata come eventuale dal 2° comma dell'art. 352 cod. proc. civ., che alla trattazione sia seguita, a richiesta di alcuna delle parti, la discussione della causa, bensì anche per l'ipotesi, ora normale rispetto al previgente rito - ipotesi verificatasi nel caso in esame - che alla decisione si pervenga direttamente dalla trattazione, senza passare per la discussione.
Sicché, ad onta della formulazione del 1° comma dell'art. 276 cod. proc. civ., rimasta immutata nonostante la riforma del 1990 -
formulazione che sembrerebbe limitare il divieto di mutamento della composizione del collegio in sede decidente solo con riferimento alla composizione di esso in fase di discussione - deve ritenersi che l'attuale caratteristica di collegialità piena dell'intero giudizio d'appello impedisca, a pena di nullità della sentenza, la variazione della composizione del collegio in sede di decisione rispetto alla composizione del collegio che ascoltò le conclusioni rassegnate dalle parti e ritenne la causa per la decisione, ancorché nessuna delle parti abbia richiesta la discussione della causa. La sentenza impugnata va, pertanto, dichiarata nulla con conseguente rinvio della causa, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari, perché proceda ad un nuovo giudizio di appello. L'accoglimento, per le ragioni esposte, del primo motivo del ricorso, comportando la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata, assorbe l'esame degli altri motivi proposti dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbiti gli altri motivi;
cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione, della Corte d'Appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, addì 17 aprile 2001, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile.
Depositato in cancelleria l'1 agosto 2001.