Sentenza 30 maggio 2001
Massime • 1
Le sanzioni amministrative rientrano tra quelle sanzioni repressive per le quali è richiesta, oltre alla capacità di intendere e volere la colpa o il dolo (artt. 2 e 3 della legge n. 689 del 1981); conseguentemente, una persona giuridica non può considerarsi autore della violazione alla quale la legge riconnetta dette sanzioni ma, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981, è solo obbligata in solido per le violazioni commesse, "nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze", dal suo rappresentante o dai suoi dipendenti, con diritto di regresso nei confronti degli stessi; a tal fine non è sufficiente che l'attività di questi sia imputabile alla persona giuridica ma occorre anche che sia posta in essere nell'interesse della stessa (sulla base di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la solidarietà in un'ipotesi in cui gli illeciti amministrativi, nella specie valutari, erano stati compiuti utilizzando la società come semplice mezzo per compiere operazioni fraudolente a vantaggio personale dei soggetti che formalmente avevano agito in nome e per conto della società).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/2001, n. 7351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7351 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO CORDA - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO, MINISTERO DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
FALLIMENTO MONTEPELMO S.p.A., in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAZZOLI 6, presso l'avvocato FABIO LEPRI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANMARIA CHIARAVIGLIO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1329/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 25/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2001 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il resistente, l'Avvocato Chiaraviglio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26 ottobre 1995, il Tribunale di Milano rigettava la domanda tardiva di insinuazione al passivo del fallimento della S.p.A. Montepelmo proposta dal Ministero del Tesoro e dal Ministero delle Finanze, in relazione al credito che le dette amministrazioni vantavano a titolo di sanzioni per illeciti valutari posti in essere da AN AN, amministratore della fallita società. In particolare, il Tribunale affermava che nella specie non sussistevano le condizioni per affermare, ai sensi dell'art. 6, 3^ co., l. n. 689 del 1981, la responsabilità solidale della società per l'obbligazione dell'amministratore, poiché questi, aveva approfittato della carica per costituire, a proprio esclusivo profitto e in danno della stessa società, disponibilità valutarie all'estero.
Il Ministero del Tesoro ed il Ministero delle Finanze proponevano gravame che la Corte d'appello di Milano rigettava, con sentenza del 25 maggio 1999, affermando che l'art. 6, 3' co., della legge n. 689 del 1981 sancisce la responsabilità solidale, con l'autore della violazione, anche della persona giuridica da essa rappresentata, in quanto la violazione sia stata commessa nel suo interesse, nel senso che dalla infrazione abbia tratto vantaggio. Viceversa, secondo la Corte di merito, non si può affermare la responsabilità solidale della società quando "le operazioni sono state commesse attraverso la società, utilizzandola come semplice mezzo per operazioni fraudolente a vantaggio personale dei soggetti apparentemente agenti in nome e per conto della società stessa". Tanto era accaduto nella specie, come emergeva dagli atti e come in concreto non era stato neppure contestato dalle amministrazioni appellanti. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione il Ministero del Tesoro ed il Ministero delle Finanze, deducendo due motivi. Il fallimento della S.p.A. Montepelmo resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le ricorrenti amministrazioni deducono la violazione ed errata applicazione degli art. 2380 e ss. c.c., in materia di imputazione alle società delle attività poste in essere in nome e per conto delle medesime. In particolare, lamentano che, pur in presenza di una attività posta in essere in nome e per conto della società, la responsabilità solidale della stessa, in relazione alle sanzioni conseguenti alla detta attività, sia stata esclusa per una circostanza irrilevante e cioè per il fatto che nella specie l'amministratore intendesse distrarre a proprio esclusivo beneficio le somme frutto dell'illecita costituzione di disponibilità all'estero, mentre tale circostanza poteva avere soltanto un rilievo nei rapporti interni tra società ed amministratore.
Il motivo è infondato. Questa Corte (v. Cass. 5 luglio 1997, n. 6055 e, da ultimo, Cass. 21 settembre 2000, n. 12497) ha chiarito che le sanzioni amministrative rientrano tra quelle sanzioni repressive per le quali è richiesta, oltre alla capacità di intendere e volere, la colpa o il dolo (artt. 2 e 3 della legge n. 689 del 1981); da ciò consegue che una persona giuridica non può mai considerarsi autore della violazione alla quale la legge riconnetta dette sanzioni. Essa, in realtà, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981, è solo obbligata in via solidale per le violazioni commesse dal suo rappresentante o dai suoi dipendenti, con diritto di regresso nei confronti degli stessi, ma si tratta di una responsabilità distinta da quella dell'autore dell'illecito. Pertanto, la sanzione non può essere irrogata alla persona giuridica alla quale è imputabile l'attività, posta in essere dal suo legale rappresentante e che da un punto di vista oggettivo integra gli estremi della violazione amministrativa;
di questa risponde personalmente soltanto il legale rappresentante, mentre la persona giuridica è solo obbligata in via solidale, ricorrendo le condizioni dettate dall'art. 6, 3^ co., l. n. 689/1981, al pagamento della sanzione.
Da quanto detto consegue ulteriormente che la responsabilità solidale della persona giuridica non discende dal fatto che l'attività dell'autore della violazione sia, in virtù dei principi in tema di imputazione della attività degli organi, anche attività della persona giuridica, poiché a quest'ultima non sono comunque riferibili gli elementi soggettivi rilevanti per la configurabilità dell'illecito amministrativo. Occorre. invece, come previsto dall'art. 6 cit., che la violazione sia commessa dal rappresentante "nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze". A tal fine, ad avviso del collegio, non è sufficiente che l'attività del legale rappresentante sia imputabile alla persona giuridica, ma occorre anche che l'attività sia stata posta in essere nell'interesse della stessa. In questo senso è decisivo il rilievo che la responsabilità solidale della persona giuridica è responsabilità per fatto altrui, tale essendo, sul piano dell'illecito amministrativo, la violazione compiuta dall'amministratore. Da ciò consegue che la responsabilità della persona giuridica non è fondata su criteri di imputazione formale e che la condizione prevista per la solidarietà deve essere identificata, tenendo conto della riferibilità formale alla persona giuridica dell'attività che integra una attività illecita dell'amministratore, con una valutazione che tenga conto dell'interesse perseguito. Questa correlazione, infatti, non può mancare poiché la responsabilità solidale della persona giuridica ha il solo scopo di accrescere la garanzia del creditore e non è collegata, per sua stessa natura, ad esigenze di tutela dei terzi in buona fede.
Appare fuori luogo, quindi, il riferimento a criteri di imputazione formale che, come accade in relazione alle società di capitali ed in virtù di specifica disciplina, consentono di riferire alla società, quando il terzo è in buona fede, gli atti degli amministratori che eccedono i limiti dell'oggetto sociale (art. 2384 bis c.c.) ovvero sono compiuti in conflitto di interessi (art. 2391 c.c.). Per tale ragione la Corte di merito esattamente - sia pure richiamando erroneamente un precedente di questa Corte emesso in relazione a diversa disciplina che subordinava espressamente la solidarietà alla condizione che l'attività fosse stata posta in essere nell'interesse della persona giuridica (art. r.d.l. n. 1928 del 1938) - ha escluso la responsabilità solidale della società; questa, infatti, non si può configurare quando le operazioni che integrano gli illeciti amministrativi sono state compiute utilizzando la società come semplice mezzo per compiere operazioni fraudolente a vantaggio personale dei soggetti che formalmente hanno agito in nome e per conto della società stessa.
I rilievi che precedono, attenendo ai presupposti della responsabilità solidale, assorbono la questione, prospettata dalla difesa del controricorrente in sede di discussione, della applicabilità della legge 7 novembre 2000, n. 326, che ha esteso alle sanzioni amministrative in materia valutaria il principio secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce violazione punibile. Con il secondo motivo le amministrazioni ricorrenti deducono la violazione delle norme in materia di notifica del decreto che ingiunge il pagamento delle sanzioni, escludendo che una qualche conseguenza possa connettersi alla mancata notifica del decreto alla persona fisica dell'amministratore, considerato che l'imputazione della attività alla società consentiva di individuare in questa e non nel AN il soggetto responsabile in via principale dell'illecito.
Il motivo è inammissibile in quanto attiene ad una questione che, come riconoscono le stesse ricorrenti, le quali la propongono "per mero scrupolo", è rimasta del tutto estranea alla ratio decidendi. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna in solido le Amministrazioni ricorrenti al rimborso delle spese di giudizio liquidate, quanto agli onorari, in lire 15.000.000 e quanto agli esborsi in lire 439.000=. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2001