Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2001, n. 4256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4256 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 042 5 6 /01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTI Oggetto SELIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 9143/98 Dott. Marino Donato SANTOJANNI Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 3036 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Ud. 25/01/01 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI UM LV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell'avvocato GULLO ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall'avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati STARNONI 415 -1- GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato- avverso la sentenza n. 608/97 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 27/05/97 R.G.N. 1542/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Luciano udienza del 25/01/01 dal VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- $ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto depositato il 18 marzo 1985, il signor Di MM AL ricorreva al Pretore -giudice del lavoro di Brindisi nei confronti dell'INPS chiedendone la condanna a corrispondergli la pensione di invalidità (chiesta senza successo in via amministrativa il 16 dicembre 1981). Dopo l'espletamento di cinque consulenze tecniche di ufficio, il Pretore, con sentenza in data 16 febbraio 1995, aderendo al parere degli ultimi due ausiliari che avevano individuato al dicembre 1989 il raggiungimento della - soglia invalidante pensionabile per l'associazione di broncopneumopatia cronica ostruttiva e di epatopatia steatosica di recente insorgenza - e rilevando altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 1989, l'assicurato già godeva di pensione di vecchiaia, respingeva la domanda. L'appello del Di MM è stato rigettato dal Tribunale -Sezione lavoro della stessa sede, con sentenza in data 13 dicembre 1996 /27 maggio 1997. Le spese erano compensate. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Di MM con unico, complesso motivo. L'INPS ha depositato procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE. le p m i V 914398.doc L'annullamento della sentenza è chiesto per omessa ed insufficiente motivazione ex art. 360, n.5 c.p.c. e contemporanea violazione ed erronea applicazione dell'art.10 r.d.l. n.636/39 ed anche art.
1-2 legge n.222/84. Sostiene il ricorrente che il Tribunale non aveva considerato la esistenza di broncopatia con enfisema certificato dall'Ospedale di Brindisi in data 6 maggio 1989, 1° febbraio 1982 e 1° febbraio 1984 (anche con aortosclerosi, oltre a colon irritabile e piccolo polipo adenomatoso del giunto retto sigma); si sarebbe trattato di patologie ricollegabili all'attività di verniciatore dell'assicurato e incidenti sulla di lui capacità di lavoro e di guadagno. La terza consulenza di ufficio aveva accertato un deficit respiratorio a riposo praticamente irreversibile. Inoltre, il Tribunale non aveva considerato che la domanda era regolata dall'art. 10 r.d.l. n.363 del 1939 e, adeguandosi alle conclusioni dei due consulenti di ufficio nominati per ultimi, con proposizioni del tutto generiche, senza indicare gli elementi in base ai quali ha ritenuto sussistere lo stato invalidante solo alla data del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia (omettendo anche i necessari richiami specifici alle patologie, all'attività di lavoro e con riferimento altresì alle possibilità di occupazione del soggetto, e all'eventualità dell'effetto usurante dell'attività lavorativa), si è limitato al confronto delle conclusioni dei diversi consulenti di ufficio. Il Tribunale aveva violato la normativa indicata in epigrafe per non averne richiamata la ratio. Il motivo è infondato. Il giudice di appello ha dato atto che le prime due consulenze disposte dal Pretore nel 1985 e nel 1986 avevano escluso lo stato invalidante, una terza consulenza aveva ritenuto il ricorrente invalido sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, mentre la quarta e la quinta, come detto, avevano 914398.doc concordemente concluso che il Di MM risultava invalido a far data dal dicembre 1989. Il giudice di appello ha valorizzato, come già il Pretore, la concordanza tra le ultime due consulenze indirettamente confermate dalle prime due che, svolte in epoca anteriore alla decorrenza ritenuta dagli ultimi due ausiliari, avevano escluso per quell'epoca lo stato invalidante ed ha osservato criticamente che il terzo consulente aveva riconosciuto lo stato invalidante addirittura in presenza della sola diagnosi di bronchite cronica ostruttiva. Tale patologia era stata giudicata dai successivi consulenti di ufficio affezione di media gravità (perché non comprometteva i gas respiratori né cardiovascolari ed era al primo stadio dell'insufficienza respiratoria senza avere presentato aspetti clinici evolutivi correlati alla particolare attività di verniciatore, esercitata senza che vi fossero sintomi di usura); era inoltre controllabile con farmaci. Conclusivamente, il Tribunale non ha ritenuto ridotta la capacità di guadagno dell'assicurato a meno di un terzo già prima del conseguimento della pensione di vecchiaia. Siffatta ampia e argomentata motivazione del giudice di appello si sottrae alle censure del ricorrente ora riepilogate. Lo stesso giudice ha posto in rilievo che anche il dott. BA, il quale aveva espletato la terza consulenza di ufficio, la sola favorevole all'assicurato, si era limitato a diagnosticare bronchite cronica ostruttiva: non risulta dunque dalla sentenza e dalle stesse deduzioni contenute nel ricorso che, in sede di accertamenti tecnici di ufficio, fosse mai risultata la bronchite enfisematosa. Inoltre, il Tribunale ha altresì motivato, con riferimento alle consulenze di ufficio OD e Di LA, che l'affezione respiratoria riscontrata non presentava aspetti clinici evolutivi da correlare alla particolare attività di operaio verniciatore, attività che dunque il giudice di secondo grado, contrariamente a quanto lamenta il 914398.doc 5 ricorrente, ha adeguatamente valutato in relazione alle patologie diagnosticate e valutato non in sé e in astratto, ma in relazione concreta all'attività lavorativa svolta dal Di MM e all'eventuale condizione di usura (in concreto, peraltro, motivatamente esclusa) in cui lo stesso fosse stato costretto a continuare l'attività medesima. Correttamente, infine, essendo stata la domanda proposta nel dicembre 1981, prima della disciplina introdotta con la legge 12 giugno 1984, n.222, il giudice di appello, esaminando le risultanze degli accertamenti tecnici di ufficio e in armonia con le stesse, ha fatto riferimento alla capacità di guadagno. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese, non avendo svolto l'Istituto di previdenza alcuna concreta attività difensiva. P. T. M. her beLa Corte rigetta il ricorso. Nulla spese del presente giudizio di legittimità- Così deciso in Roma, addì 25 gennaio 2001. IL PRESIDENTEЛ ожно за борони IL CONSIGLIERE ESTENS HI 3 0 I A 1 3 D S 5 S . , T A O . IL CANCELLIERE R T L , N L A ' Depositato in Cancelleria A O L S 3 B L E 23 MAR. 2001 7 I E P - D S D 8 oggi, I - I A 1 N S T 1 G S N IL CANCELLIER E O O E S P A G I M D I A G E E , A O L O T D T R E I A T T R S L I I N L D G E E E S D O R E 914398.doc