CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1633/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
OR ROSARIA MARIA, Presidente
PA RI, Relatore
ACAGNINO MARIA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2985/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Sede Comune 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 474 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è presente per il resistente.
Il difensore del ricorrente insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n.474 notificato in data 02/04/2025, il comune di Catania, per gli immobili siti nel proprio territorio (Indirizzo_1), chiede il pagamento di € 15.770,00 a titolo di imposta IMU anno 2020, sanzioni, interessi e spese di notifica.
Avverso tale atto, il ricorrente Ricorrente1., rappresentato e difeso per come in atti, con ricorso inviato telematicamente in data 13/05/2025, propone opposizione eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese e compensi:
1) per violazione dell'art.1, c.162 della L. n.296/2006 e/o art.7, c.1 della L. n.212/2000 – difetto e/o contraddittorietà della motivazione;
2) per violazione dell'art.7, c.1 lettera i) del D.Lgs. 504/92.
Deduce, a tal proposito, che è ente senza fini di lucro e che l'immobile viene adibito a Centro socio-riabilitativo per soggetti disabili. Allega relativa documentazione.
Il comune di Catania, regolarmente chiamato in causa, non si costituisce in giudizio.
Con successiva memoria, parte ricorrente insiste nelle argomentazioni già svolte illustrandole con precedenti giurisprudenziali.
Il ricorso viene discusso in pubblica udienza come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa, osserva che l'eccezione relativa all'esenzione dell'IMU, assorbente rispetto all'altra, è fondata e va accolta.
Invero, con riferimento agli immobili di Indirizzo_1, per l'esenzione dall'IMU, ex art.7, c.1, lett. i) del D.Lgs. 504/92, devono sussistere contemporaneamente due requisiti: il primo, di carattere soggettivo, rappresentato dal fatto che l'immobile deve essere utilizzato da un ente non commerciale, ed il secondo, oggettivo, in base al quale gli immobili utilizzati devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente elencate nella norma (assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive e di culto). Nel caso in esame, a prescindere dal silenzio processuale del Comune di Catania, possono dirsi provate le condizioni di cui all'art.7, c.1, lett. i) del D.Lgs.
504/92 per godere dell'esenzione dall'IMU in quanto ente non commerciale i cui immobili sono adibiti a
Centro socio-riabilitativo per soggetti disabili.
Le spese processuali seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico del comune di
Catania e liquidate a favore della ricorrente come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il comune di Catania al pagamento delle spese di giudizio, a favore di parte ricorrente, che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00).
Così deciso in Catania il 23/02/2026
Il Relatore l Presidente
Dott. Mario Patanè Dott.ssa Rosaria Maria Castorina
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
OR ROSARIA MARIA, Presidente
PA RI, Relatore
ACAGNINO MARIA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2985/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Sede Comune 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 474 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è presente per il resistente.
Il difensore del ricorrente insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n.474 notificato in data 02/04/2025, il comune di Catania, per gli immobili siti nel proprio territorio (Indirizzo_1), chiede il pagamento di € 15.770,00 a titolo di imposta IMU anno 2020, sanzioni, interessi e spese di notifica.
Avverso tale atto, il ricorrente Ricorrente1., rappresentato e difeso per come in atti, con ricorso inviato telematicamente in data 13/05/2025, propone opposizione eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese e compensi:
1) per violazione dell'art.1, c.162 della L. n.296/2006 e/o art.7, c.1 della L. n.212/2000 – difetto e/o contraddittorietà della motivazione;
2) per violazione dell'art.7, c.1 lettera i) del D.Lgs. 504/92.
Deduce, a tal proposito, che è ente senza fini di lucro e che l'immobile viene adibito a Centro socio-riabilitativo per soggetti disabili. Allega relativa documentazione.
Il comune di Catania, regolarmente chiamato in causa, non si costituisce in giudizio.
Con successiva memoria, parte ricorrente insiste nelle argomentazioni già svolte illustrandole con precedenti giurisprudenziali.
Il ricorso viene discusso in pubblica udienza come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa, osserva che l'eccezione relativa all'esenzione dell'IMU, assorbente rispetto all'altra, è fondata e va accolta.
Invero, con riferimento agli immobili di Indirizzo_1, per l'esenzione dall'IMU, ex art.7, c.1, lett. i) del D.Lgs. 504/92, devono sussistere contemporaneamente due requisiti: il primo, di carattere soggettivo, rappresentato dal fatto che l'immobile deve essere utilizzato da un ente non commerciale, ed il secondo, oggettivo, in base al quale gli immobili utilizzati devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente elencate nella norma (assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive e di culto). Nel caso in esame, a prescindere dal silenzio processuale del Comune di Catania, possono dirsi provate le condizioni di cui all'art.7, c.1, lett. i) del D.Lgs.
504/92 per godere dell'esenzione dall'IMU in quanto ente non commerciale i cui immobili sono adibiti a
Centro socio-riabilitativo per soggetti disabili.
Le spese processuali seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico del comune di
Catania e liquidate a favore della ricorrente come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il comune di Catania al pagamento delle spese di giudizio, a favore di parte ricorrente, che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00).
Così deciso in Catania il 23/02/2026
Il Relatore l Presidente
Dott. Mario Patanè Dott.ssa Rosaria Maria Castorina