Sentenza 24 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2001, n. 10029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10029 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IANO4002 9 0 1 LA CORTE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sciarelli Guglielmo Presidente R.G.N.13744/99 Dott. Prestipino Giovanni Consigliere Dott. Lamorgese Antonio Consigliere Cron. 22633 Dott. Cellerino Giuseppe Consigliere Rep. Dott. Di Lella Raffaele Cons. Relatore Ud. 16/05/01 ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da ZZ CE, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli avv.ti Margherita Lamonica e Giuseppe Sante Assennato, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma Via Carlo Poma n.2. - ricorrente contro 2387 MINISTERO DEL TESORO - I.G.E.D. - in persona del rappresentatoMinistro in carica, e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici della stessa, in Roma, Via dei Portoghesi n.12. controricorrente e E.N.P.A.M. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA MEDICI ED ODONTOIATRI -Intimato- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.15989 del 15 settembre 1998 RG 39498/1992 -- Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2001 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Roma, depositato il 5 marzo 1990, il dott. NI ZI, premesso di aver prestato la propria attività professionale di medico generico e pediatra, in regime di convenzione con l'ex INAM, nel periodo 1973/1978, chiedeva la condanna del Ministero del Tesoro, quale ente successore ex lege del disciolto INAM, al pagamento della somma di Lit.
8.080.513 a titolo di differenze di quote di carovita a lui dovute per il 1977 (in conseguenza delle secondo semestre variazioni Istat intervenute nel periodo 1/7/1976- 30/6/1977), così come previsto dall'accordo del 30 M. gennaio 1981, integrativo della Convenzione Nazionale Unica per la disciplina dei rapporti tra i medici generici e pediatri, stipulata il 31/5/1978. Chiedeva altresì la condanna del Ministero del Tesoro a versare all'ENPAM £ 950.785, a titolo di contributi dovuti sulla suddetta somme spettante. Il Ministero del Tesoro si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso. Il Pretore, con sentenza del 25/11/1991, accoglieva la domanda. 3 Sull'appello proposto dal Ministero, il Tribunale ha riformato la sentenza pretorile ed ha rigettato le domande proposte dal ZI. Nel pervenire a tali conclusioni il Tribunale ha osservato che l'accordo integrativo del 30/1/1981, invocato dal ricorrente a fondamento del diritto azionato, si poneva in contrasto con il sistema del blocco delle tariffe (concernente anche il meccanismo di indicizzazione) per la liquidazione dei compensi dovuti dagli enti mutualistici ai medici convenzionati, disposto dall'art. 8 d.l. 8 luglio 1974 n. 264 (convertito con legge 17 agosto 1974 n. 386). На rilevato in proposito che la suddetta normativa non era stata caducata, ai fini che interessano, dall'entrata in vigore della legge quest'ultima 29 giugno 1977 n. 349. Infatti normativa, pur stabilendo all'art. 11 l'abrogazione della previgente disciplina, prorogava tuttavia il blocco delle tariffe sino al sopravvenire di nuove condizioni tariffarie. Cio' trovava conferma sia nell'art. 5 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito con la legge 29 febbraio 1980 n. 33), sia nell'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985 n. 8 (convertito nella legge 27 marzo 1985 n. 103), che, interpretando autenticamente l'art. 11, comma 1, 1. 4 n. 349 del 1977 e l'art. 8, comma 6, del d.l. n. disposto che tali norme 264 del 1974, aveva nel senso che, sino andavano intese all'applicazione delle nuove tariffe previste dalle convenzioni uniche nazionali contemplate della citata legge n. 349 del 1977, ai medici convenzionati erano dovuti corrispettivi pari a quelli risultanti dall'ultima convenzione sottoscritta da ciascun ente e dalle categorie professionali prima dell'entrata in vigore del citato d.l. n. 264 del 1974, senza aumenti о adeguamenti di alcun genere. Pertanto, in forza dell'espresso disposto dell'art. 8, ultimo comma, 1. n. 286 del 1974 e 10, comma 2 e 3, 1. n. 349/1977, dell'art. l'accordo collettivo integrativo della convenzione unica nazionale del 31 maggio 1978, stipulato il 30 gennaio 1981 tra le organizzazioni sindacali dei medici e la parte pubblica doveva considerarsi nullo, ex art 1418 C.C. (come, del resto, erano nulli, ai sensi del citato art. 10, comma 2 e 3, 1. n. 349/1977, tutti gli accordi e convenzioni in contrasto con la disciplina imperativa del predetto regime di congelamento tariffario), nella parte in cui contemplava incrementi delle tariffe e dei 5 compensi già previsti da precedenti accordi a livello nazionale. Evidenziava come la rilevata nullità assorbiva ogni ulteriore doglianza circa la presunta natura transattiva del suddetto accordo, che andava comunque esclusa. Avverso tale pronuncia EN ZI propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il Ministero del Tesoro resiste con controricorso, illustrato con successiva memoria. L'E.N.P.A.M. non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso EN ZI denuncia falsa interpretazione ed applicazione dell'art. 8, comma 6° e comma ultimo del D.L. 264/1974, convertito in legge 17/8/1974 N. 386; degli artt. 9 e 11 1° comma 1. 349/1977; dell'art. 6 D.L. 8/1985; dell'art. 8 ultimo comma D.L. 8/1985; dell'art. 10 2° e 3° comma 1. 349/1977; dell'art. 1418 C.C.; nonché violazione della Convenzione Inam 1973, della Convenzione Unica Nazionale del 1978, dell'Accordo Integrativo Transattivo del 1981; nonché insufficiente 6 motivazione circa un punto decisivo della controversia. Sostiene che il Tribunale ha errato nel considerare nullo l'accordo stipulato il 30 gennaio 1981 tra le organizzazioni sindacali dei medici e la parte pubblica, per violazione dell'art. 8, comma 6, del d.l. n. 264/1974, in quanto detto articolo é stato abrogato dall'art. 11 della legge n. 349/1977, oggetto poi di interpretazione autentica da parte dell'art. 6 n. 8/1985. Rileva al riguardo che dalle norme citate si evince che il legislatore aveva inteso cristallizzare i corrispettivi previsti dai sanitari nei termini e nelle misure dettati dalla convenzione INAM per il periodo corrente dal 1973 al 1 gennaio 1978, sicche' l'accordo del 30 gennaio 1981, di cui si chiede l'applicazione, non ha violato alcuna delle norme indicate, in quanto detto accordo non determina l'aumento l'adeguamento delle vecchie tariffe a quelle nuove con effetto retroattivo, ma solo la corresponsione di emolumenti maturati e dovuti ai sensi della convenzione INAM del 1973, che considera le variazioni ISTAT parte integrante della retribuzione e quindi del corrispettivo dovuto, 7 secondo i principi ribaditi dalla Corte Costituzionale. Con il secondo motivo del ricorso EN ZI denuncia errata interpretazione e violazione dell'art. 6 D. L. 8/1985, dell'art. 1965 C.C., dell'art. 7 1. 349/1977, della Convenzione Inam 1973, della Convenzione Unica Nazionale del 1978, dell'Accordo Integrativo Transattivo del 1981; nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. Sostiene il ricorrente che l'accordo del 1981 aveva cercato di risolvere fissando lo stanziamento di apposite somme le controversie giudiziarie per le somme dovute ai sensi della normativa INAM del 1973, ed aveva inteso anche prevenire liti che certamente si sarebbero instaurate per il pagamento "integrale" delle spettanze a quota capitaria, dovute ai sensi della convenzione unica nazionale, entrata in vigore con il nuovo sistema tariffario del 1 gennaio 1978. In altri termini, si era in presenza di una transazione novativa ex art. 1965 c.c. (le parti si fanno reciproche concessioni, nell'ambito delle quali i sanitari rinunziano ad ogni azione presente l'effetto che per dettae/o futura), con 8 portata soggettiva per la transazione, avente dell'accettazione di ogni singolo necessita' non possono operare i limiti ai quali, sanitario, su di un piano generale, erano assoggettate le convenzioni uniche nazionali. Con il terzo motivo del ricorso l'attore, denuncia violazione ed errata interpretazione dell'Accordo 10 1. Integrativo del 1981; degli artt. 7, 8 e 349/1977; dell'art. 77 commi 3° e 4° della 1. 883/1978; dell'art. 11 D.L. 285/1980 convertito in 1. 8/8/1980 n. 441. Afferma che l'accordo del 1981 non poteva essere recepito dai commissari liquidatori dell'ex Inam, in quanto le gestioni commissariali erano già cessate alla data di stipulazione dell'accordo. Il Ministero era invece pienamente legittimato a disporre. Con il quarto motivo del ricorso l'attore denuncia M violazione dell'art. 6 ultimo comma 1. 103/1985. Sostiene il ricorrente che una legge interpretativa non può applicarsi a rapporti decisi con sentenza passata in giudicato o definiti per transazione. I primi due motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente, in quanto riguardano questioni tra loro strettamente interdipendenti, non meritano accoglimento Al riguardo giova riassumere i termini della questione. L'art. 8 legge 17-8-1974 n. 386, la quale ha convertito il D.L. 8-7-1974 n. 264, al 6° comma dispose il blocco, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, delle tariffe stipulate dagli enti mutualistici con le categorie sanitarie, nei termini e nelle misure vigenti alla data del menzionato decreto, con la espressa previsione che le tariffe in godimento alla data di entrata in vigore del decreto medesimo non erano suscettibili di aumento, qualunque ne fosse stato il titolo. La successiva legge 29-6-1977, n. 349 previde il mantenimento della precedente disciplina delle convenzioni fra enti previdenziali e medici K convenzionati fino alla recezione da parte di ciascun ente di nuove convenzioni uniche, stipulate tra i Ministeri competenti e le regioni (art. 8, 4° co.), e, in funzione di tale previsione, dispose, all'art. 11, l'abrogazione del blocco del 1974, fermo rimanendo che le convenzioni da stipulare non 10 avrebbero dovuto prevedere alcun maggior onere con decorrenza anteriore al 1°-1-1978 (art. 9, co. 3°). Tali norme furono costantemente interpretate da questa Corte (sent. nn. 1791-1980; 3649-1981; 3807- 1981; 3559-1982; 2942-1983; 3162-1983; 3382-1983; 3512-1983; 3657-1983) nel senso che: a) soltanto la stipulazione delle nuove convenzioni nazionali poteva sostituire la intera completa "normativa vigente" (di cui all'art. 8, 4° co., legge n. 349-977), b) fino all'applicazione di dette nuove nessuna diversa disciplina poteva convenzioni, essere attuata, c) fino a tale stipulazione rimanevano salve le norme sul blocco delle precedenti tariffe e delle corrispondenti modalita' di indicizzazione semestrale (costituendo tale blocco parte della M detta "normativa vigente"). Su tale questione intervenne il legislatore, il quale, con D.L. 25-1-1985 n. 8, convertito in legge 27-3-1985 n. 103, all'art. 6 dispone testualmente: "gli articoli 11, primo comma, della legge 29 giugno 1977, n. 349, e 8, comma 6°, del decreto n. 264, convertito, legge 8 luglio 1974, con 386, modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 11 vanno intesi nel senso che, fino a quando siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche contemplate nella legge 29 giugno 1977, n. 349, ai medici.......... convenzionati con gli enti mutualistici sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata con le categorie professionali prima della data di entrata in vigore del citato decreto - legge 8 luglio 1974, n. 264, da intendersi prorogata fino alle sopraindicate convenzioni nazionali uniche, senza aumenti o adeguamenti di alcun genere". Tale previsione, avente carattere chiaramente ed esplicitamente interpretativo delle citate normative, concernenti la successione della disciplina del blocco delle anzidette tariffe, interveniva cosi' a rendere generale ed assoluta la esposta linea interpretativa, indicando inderogabilmente, per le controversie ancora pendenti, il criterio da seguire nell'applicazione delle menzionate leggi (fino all'entrata in vigore della convenzione 22-2-1980, approvata con D.M. 16- 5-1980, per i medici specialisti, о della successiva, pure da stipulare in applicazione della legge 833-1978 per i medici generici). 12 Con riferimento a tale normativa, ed in relazione alla questione, oggetto del giudizio, della validità dell'accordo del 31 gennaio 1981, laddove prevede la corresponsione di quote Istat ad incremento dei compensi professionali per il periodo 1/7 - 31/12/1977, questa Corte di Cassazione si è già ripetutamente pronunciata. Ed ha al riguardo statuito che il sistema del blocco delle tariffe concernente il relativo meccanismo d'indicizzazione per la liquidazione dei compensi dovuti dagli enti mutualistici ai medici convenzionati esterni (art. 8 del d.l. 8 luglio 1974 n. 264, convertito con 1. 17 agosto 1974 n. 386) non e' stato automaticamente caducato dall'entrata in vigore della legge 29 giugno 1977 M n. 349, che stabilendo (art. 11) l'abrogazione della previgente normativa al riguardo vi provvede solo subordinatamente al sopravvenire di nuove convenzioni, le quali (art 9) non possono prevedere aumenti tariffari con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1978, come confermato dall'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985 n. 8 che con norma ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 13 n. 6 del 1988 in tal senso ha interpretato autenticamente l'art. 11, comma 1, della legge n. comma 6°, del decreto 349 del 1977 e l'art. 81 legge n. 349 del 1977 e l'art. 8, comma 6°, del decreto legge n. 264 del 1974, con la conseguente nullita' di tutti gli accordi e convenzioni in contrasto con la disciplina imperativa di detto regime di congelamento tariffario, a nulla rilevando il carattere transattivo di detti accordi ne' la circostanza che essi si siano perfezionati a livello individuale con l'accettazione dei singoli medici interessati (cfr. al riguardo Cass. 2929 del 20/06/1989; Cass. 3872 del 05/09/1989; Cass. 9816 del 03/10/1998). A tale riguardo e' stato precisato che, date le finalita' di ordine generale perseguite dalla normativa istitutiva del blocco, la sanzione di nullita' scaturente dal carattere imperativo di tale normativa, deve necessariamente colpire tutti gli accordi e convenzioni in deroga che, a prescindere dalla qualita' dei soggetti intervenuti e soprattutto della loro legittimazione, nella sostanza introducono regole modificatrici del regime di congelamento tariffario;
ed e' stato 14 altresi' aggiunto che la validita' dell'accordo del 31 gennaio 1981 non puo' neanche essere sostenuta adducendo la sua natura transattiva, in quanto, al di la' delle perplessita' che detta qualificazione fa sorgere, la nullita' di tale contratto deriverebbe comunque " dalla sottrazione dei relativi diritti alla disponibilita' dei contraenti, per espressa disposizione di legge" (cfr. in questi sensi in motivazione: Cass. 5 settembre 1989 n. 3872). Il terzo motivo del ricorso, indipendentemente dai profili di inammissibilità dello stesso (in quanto, come esattamente è stato rilevato dal controricorrente, non individua, né lascia le affermazioni ○ statuizioni della intendere, impugnata sentenza а cui si rivolge la censura) appare comunque assorbito dal rilievo della nullità не dell'accordo del gennaio 1981. Il quarto motivo del ricorso non merita accoglimento. Nel caso di specie infatti non può parlarsi di "rapporto ormai definito" (a cui sarebbe inapplicabile, a parere del ricorrente, la disposizione interpretativa di cui all'art 6 legge 8 del 25 gennaio 1985) non essendo intervenuta, 15 rispetto allo stesso, alcuna pronuncia con effetto di giudicato, ed avendo il giudice del merito escluso che il suddetto accordo del 1981 integri una "valida" transazione. Il ricorso va pertanto rigettato. Stimasi equo compensare le spese del giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso;
Compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 16 maggio 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Heffacle M Hilla Guglielmo Sciarelli Raffaele Di Lella Grzlichen Priauk IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 24 LUG. 2001 oggi. IL CANCELCANCELLERE 803 I D , A O S S L 0 L 1 A O . T 3 B , T 3 I R A 6 S D 'A E . P L A N S L T I E S 3 N D O -7 O P C -3 A 1 E A D E D I T . 6 E A O T R O N T T E IS IT S 1 E G IR E A P C 16