Sentenza 17 novembre 2004
Massime • 1
La sospensione condizionale della pena non può essere concessa all'imputato straniero non identificato con certezza, non potendosi in tal caso verificare l'insussistenza di precedenti ostativi o l'esistenza delle condizioni per un giudizio prognostico favorevole.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2004, n. 46965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46965 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 17/11/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 1265
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 022069/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di RIMINI;
nei confronti di:
1) AQ HA AL N. IL 25/10/1967;
avverso SENTENZA del 08/07/2003 TRIBUNALE di RIMINI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FABBRI GIANVITTORE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. IACOVIELLO che ha concluso per annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'8-7-2003 il Tribunale di Rimini su richiesta delle parti applicava a IR MO, alias LK ME, la pena di mesi due e giorni venti di arresto per il reato di cui all'art. 14 comma 5 ter D.Lg.vo 286/98, modificato dalla L. 189/2002, affermando che poteva concedersi, come richiesto, il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Avverso la predetta sentenza ricorre il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, deducendo la violazione di legge e il vizio motivazionale. Sotto il primo profilo il ricorrente sostiene che il sedicente IR non era identificato con certezza, e anzi dalla certificazione in atti risultava essere stato fotosegnalato con una ventina di nominativi diversi e denunziato una dozzina di volte per reati vari, di talché la sospensione condizionale della pena non poteva essergli concessa;
sotto il secondo profilo lamenta che comunque la concessione del beneficio è priva di una reale motivazione a sostegno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere concesso all'imputato straniero non identificato con certezza, non potendosi in tal caso accertare l'insussistenza di precedenti ostativi o l'esistenza delle condizioni per un giudizio prognostico favorevole (Sez. 6^, n. 12199 del 4-5-1990, Hamadi, rv. 185258; Sez. 2^, n. 3541 del 24-1-1995, Slimani, rv. 201760). Comunque nel caso di specie la concessione del beneficio è anche del tutto carente dì motivazione, dovendosi considerare soltanto apparente quella riportata nel provvedimento impugnato, meramente assertiva e non indicativa delle ragioni poste a fondamento della decisione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Rimini per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2004