Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2004, n. 405
CASS
Sentenza 14 gennaio 2004

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L'attore può essere esonerato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda o se il convenuto tiene un comportamento omissivo, nel qual caso la non contestazione dei fatti costituisce, quale inadempimento dell'onere processuale previsto dall'art. 416, comma terzo, cod. proc. civ., un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, ovvero se la parte che avrebbe interesse a negare quei fatti li abbia esplicitamente ammessi ovvero abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze e argomentazioni logicamente incompatibili con il disconoscimento di un fatto che, ricorrendo tali condizioni, può ritenersi pacifico tra le parti; il giudice che assume la qualità incontroversa dei suddetti fatti ha il dovere di specificare la natura della causa che conferisce ai fatti tale qualità (omissione o non contestazione), nonché la fonte processuale di tale qualificazione.

In ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto; in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2004, n. 405
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 405
    Data del deposito : 14 gennaio 2004

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