Sentenza 18 febbraio 2009
Massime • 1
L'emissione di una pluralità di fatture per operazioni inesistenti, nel corso del medesimo periodo d'imposta, dà luogo, ai fini dell'applicazione di una causa di estinzione del reato della pena, ad episodi criminosi autonomi, da valutarsi singolarmente. (Fattispecie in tema di indulto "ex lege" n. 241 del 2006, ritenuto inapplicabile per le fatture emesse successivamente al 2 maggio 2006).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/2009, n. 13908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13908 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 18/02/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 293
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 1935/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON NC, n. a Biella il 4.4.1958;
avverso la sentenza in data 24.10.2007 del G.I.P. del Tribunale di Biella, con la quale è stata applicata al medesimo, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni uno di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 81 cpv c.p. e al D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
8. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata sentenza il GJ.P. del Tribunale di Biella ha applicato a ON NC la pena di anni uno di reclusione, stabilita dall'accordo delle parti, in relazione al reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, ascrittogli per avere emesso negli anni di imposta 2004, 2005 e 2006 fatture per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. La sentenza, recependo l'accordo delle parti anche sul punto, ha dichiarato condonati dieci mesi di detta pena in applicazione dell'indulto di cui alla L. 31 luglio 2006, n. 241. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che la denuncia per violazione di legge e carenza di motivazione.
Con unico mezzo di annullamento il ricorrente censura, per violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 e della L. n. 241 del 2006, la mancata applicazione dell'indulto all'intera pena. Si deduce, in sintesi, che ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art.8, comma 2 l'emissione o il rilascio di più fatture per operazioni inesistenti nello stesso periodo di imposta si considera come un solo episodio criminoso;
che, per l'effetto, il momento consumativo del reato deve farsi coincidere con il primo documento in ordine temporale emesso all'interno di ogni periodo di imposta.
Si deduce, quindi, che nel caso in esame la prima fattura per operazioni inesistenti relativa all'anno di imposta 2006 è stata emessa prima del 2.5.2006, sicché il momento consumativo del reato deve collocarsi prima di detta data di sbarramento all'applicazione dell'indulto;
che, peraltro, solo due fatture risultano essere state emesse successivamente e che, pertanto, l'indulto doveva essere applicato anche a tutta la pena relativa al periodo di imposta 2006. Con memoria depositata l'11.11.2008 la difesa del ricorrente ha ribadito le precedenti deduzioni di cui al ricorso.
Il ricorso non è fondato.
È stato già affermato da questa Suprema Corte, sia pure con riferimento ad una questione giuridica diversa, che "Ai fini della individuazione del momento di consumazione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8 non rileva il momento dell'accertamento, ma quello in cui è avvenuta l'emissione della singola fattura ovvero dell'ultima di esse, quando vi sia stata pluralità di emissioni nel corso del medesimo periodo di imposta". (sez. 3^, 200220787, P.M. in proc. Ciotti, RV 221978).
Orbene, non si ravvisano ragioni per discostarsi dal citato indirizzo interpretativo in relazione alla applicazione dell'indulto nella fattispecie di cui si tratta.
Si deve, infatti, rilevare che il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 2 prevede una fictio iuris analoga a quella stabilita dall'art.81 cpv. c.p. con riferimento all'ipotesi in cui più violazioni di legge siano legate dal vincolo della continuazione e, per l'effetto, vengono a costituire un unico reato.
Anche nell'ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 2, invero, ogni fatto di emissione di fatture o altro documento per operazioni inesistenti nell'ambito dello stesso periodo di imposta integra, di per sè, la fattispecie criminosa, sicché la ratio della norma è quella di non rendere eccessivamente gravosa la previsione sanzionatoria in relazione ad una pluralità di condotte autonomamente illecite, che, però, sono destinate a confluire in un'unica dichiarazione dei redditi.
La sola differenza rispetto all'ipotesi della continuazione, pertanto, è data dal fatto che detta unicità criminosa è prevista anche quoad poenam, nel senso che la pluralità della emissione di fatture non determina un aumento di pena, a differenza di quanto previsto nell'ipotesi della continuazione, salvo ad essere valutata quale componente della gravità del reato, ai sensi dell'art. 133 c.p.. Analogamente a quanto previsto per il reato continuato, pertanto, in presenza di una causa di estinzione del reato o della pena, la condotta criminosa, concretatasi nella emissione di una pluralità di fatture per operazioni inesistenti nell'ambito dello stesso periodo di imposta, non deve essere considerata unitariamente, ma va scissa nelle sue componenti, ciascuna delle quali costituisce di per sè un fatto illecito, dovendosi tener conto della data di commissione di ogni singolo fatto ai fini dell'applicazione della intervenuta causa di estinzione del reato o della pena.
Con riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 81 c.p., invero, l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte è assolutamente consolidato nell'affermare che "Il reato continuato deve essere scisso nei suoi vari episodi criminosi ai fine di accertare per ciascuno di essi, in relazione alla data di commissione, la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'indulto" (sez. 1^, 200519740, Cullaci, RV 231796; conf. sez. 1^, 200443862, Palamara, RV 230059; sez. un. 199602780, Panigoni ed altri, RV 203975).
È appena il caso di rilevare che tale indirizzo interpretativo deve trovare attualmente applicazione anche con riferimento alle cause di estinzione del reato, quale la prescrizione, a seguito delle modificazioni apportate all'art. 158 c.p., comma 1, dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 2.
D'altronde, ogni diversa interpretazione della norma finirebbe con l'attribuire a condotte che integrano la fattispecie criminosa, poste in essere successivamente all'intervento di una causa di estinzione del reato o della pena, riferibile, come nel caso in esame, solo alla prima di tali condotte, il valore di post factum non punibile, e, quindi, a rendere lecita l'emissione di fatture per operazioni inesistenti successivamente alla prima nello stesso periodo di imposta, in contrasto con la ratio per la quale viene fissato un termine retrodatato di operatività dell'amnistia o dell'indulto. È evidente, invece, che solo con l'emissione dell'ultima fattura o documento per operazioni inesistenti è cessata la lesione in via mediata dell'interesse finale, protetto dalla norma, alla percezione dei tributi con la messa in pericolo dello stesso attraverso una tutela anticipata dell'interesse dell'erario a punire comportamenti certamente propedeutici all'evasione fiscale.
Correttamente, pertanto, l'accordo delle parti, recepito dal giudice di merito, ha stabilito la inapplicabilità dell'indulto con riferimento alle fatture emesse nel periodo di imposta 2006 successivamente alla data di sbarramento stabilita dalla L. n. 241 del 2006. Nè in sede di legittimità può formare oggetto di contestazione la entità della esclusione dell'indulto, stabilita dall'accordo delle parti con riferimento all'ultimo periodo di imposta. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2009