Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2025, n. 19327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19327 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Composta da:
VA OV DA RE
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
19327-25
- Presidente-
ND AN
ES GI RA
MA ES
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: HO DA nato il [...] MA EL nato il [...]
Sent. n. sez. 320/2025 CC- 27/03/2025 R.G.N. 3421/2025
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere MA ES;
lette le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
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RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 12.9.2024 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Fermo in data 26.10.2023, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto HO AY e HU DA colpevoli di plurime cessioni di eroina in favore di diversi acquirenti condannandoli, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, ed applicata la diminuente prevista per il rito, alla pena di anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, il primo, e di anni due, mesi otto e giorni dieci di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa, il secondo.
1.1. Il presente procedimento trae origine da una segnalazione pervenuta alle forze dell'ordine in ordine all'acquisto di un panetto di mannitolo da parte di due nigeriani. Istituito un servizio di OCP, da parte dei Carabinieri del Norm di Macerata i due soggetti venivano visti arrivare in data 19.8.2022 con un bus da Montegranaro e portarsi, procedendo a circa 30 m l'uno dall'altro, in prossimità della stazione ferroviaria di Macerata ed avvicinarsi ad una vettura parcheggiata. Quindi uno dei due, identificato poi con l'HO, estraeva qualcosa dalla bocca che veniva ceduto al soggetto nell'auto. A quel punto gli operanti intervenivano e recuperavano tre palline nel palmo della mano dell'HO risultanti poi essere eroina. Veniva quindi fermato anche l'altro soggetto ed entrambi identificati. Assunto a sommarie informazioni, l'acquirente dichiarava di essere abituale assuntore di eroina ed acquirente da almeno tre mesi dall' HO, da lui chiamato "Granaro", e che acquistava almeno tre dosi a settimana di stupefacente al prezzo di Euro 30,00 a dose. Sequestrati i telefoni cellulari dei due nigeriani, si verificava il traffico sulle loro utenze risalendo almeno a quindici
contatti.
Rintracciati ed identificati i titolari delle medesime, gli stessi dichiaravano di essere assuntori di sostanza stupefacente del tipo eroina ed indicavano nell' HO il loro fornitore. Sulla base delle sommarie informazioni assunte, si accertava quindi che l'attività del due soggetti si era sviluppata dal settembre-ottobre 2020 a partire da Montegranaro e poi fino a Macerata e che gli stessi agivano con sistematicità. Ammessi entrambi gli imputati al rito abbreviato, il giudice di primo grado, ritenuta l'utilizzabilità delle risultanze istruttorie, ha ritenuto provata la responsabilità dei medesimi in ordine ai reati loro contestati, rigettando i rilievi
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difensivi sia in ordine all'identificazione degli imputati che alla ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990. La sentenza d'appello ha integralmente confermato l'impianto logico motivatorio della sentenza di primo grado.
2. Avverso detta pronuncia gli imputati con separati atti hanno proposto, tramite i loro difensori di fiducia, ricorso per cassazione.
2.1. Ricorso per HO AY: si articola in quattro motivi. Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 lett. c) in relazione agli artt. 178 lett. c), 179, 185, 420 bis e 420 ter cod.proc.pen. anche alla luce del dictum delle Sezioni Unite penali 24 giugno 2010 n. 35399 nonché delle Sezioni Unite penali 26 settembre 2006 n. 37483. Si assume che l'imputato é stato sottoposto al divieto di dimora nella provincia di Fermo e Macerata di talché il giudice d'appello non poteva dichiararne l'assenza, non essendo mai stato autorizzato a raggiungere la Corte d'appello di Ancona per partecipare al processo. Ne consegue che l'udienza del 12.9.2024 é nulla con conseguente nullità del giudizio di secondo grado e dell'impugnata sentenza. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125, 192, 533 cod.proc.pen., art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 ed il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità dei presunti acquirenti ai fini dell'affermazione della penale responsabilità. Si assume che la motivazione adottata dai giudici di secondo grado presuppone la presenza di una motivazione nella sentenza di primo grado che nella specie tuttavia non é riscontrabile e che il giudice d'appello si é limitato a depotenziare le argomentazioni difensive. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 nonché il vizio motivatorio relativamente alla mancata derubricazione dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990. Si deduce l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione a sostegno dell'esclusione dell'ipotesi di lieve entità e comunque che la stessa non é in linea con la giurisprudenza di legittimità. La Corte di merito ha invece valorizzato in senso ostativo aspetti e/o circostanze compatibili con una valutazione in termini di lieve entità. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 62 n. 4 cod.pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla esclusione della circostanza attenuante invocata. Si assume che la motivazione adottata sul punto é meramente apparente.
2.2. Ricorso per HU DA: si articola in tre motivi.
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Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 192 cod.proc.pen. ed il mancato esame delle istanze difensive proposte e la carente/illogica/contraddittoria valutazione delle stesse nonché delle testimonianze raccolte. Si assume che la sentenza impugnata non ha tenuto conto degli argomenti difensivi relativi al fatto che chi viene trovato con la sostanza e' il coimputato mentre l'istante svolgeva un ruolo di mero accompagnatore privo di rilevanza penale, non avendo avuto alcun ruolo attivo nell'attività di spaccio rilevandosi la carenza e l'illogicità della motivazione sul punto. Con il secondo motivo deduce la violazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti, per l'HU nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 ed al mancato riconoscimento della minima partecipazione ex art. 114 cod.pen. nonché la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e) per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'integrazione di memoria in appello e nullità della sentenza per omessa valutazione delle istanze difensive. Si assume che la partecipazione dell'HU è stata minima e come tale mertievole del riconoscimento die comma 5 ma anche dell'attenunate ex art. 114 cod.pen. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per vizio di motivazione in relazione alla mancata gradazione del trattamento sanzionatorio per l'HU ed allo scostamento dai minimi edittali nonché l'omessa o carente motivazione in relazione all'effettivo ruolo svolto rispetto al coimputato. Si censura la dosimetria della pena stante il ruolo molto marginale dell'HU.
3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.
4. La difesa dell'imputato HO AY ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto per HO AY é nel complesso inammissibile. La prima censura é inammissibile in quanto inconferente, atteso che il giudizio di secondo grado é avvenuto a trattazione scritta e pertanto senza la presenza delle parti. Il secondo motivo é del pari inammissibile perché non si confronta con la statuizione del giudice d'appello secondo cui il motivo di gravame in ordine all'attendibilità degli acquirenti dello stupefacente era stato ritenuto generico.
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Va ribadito, da un lato, che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato: cosi Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Dall'altro, è noto che il motivo con cui si proponga in Cassazione una doglianza riferita all'omessa motivazione in relazione ad un motivo d'appello comunque inammissibile è geneticamente inammissibile anch'esso. Infatti, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria (vedi, Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808). Il terzo motivo é manifestamente infondato. Ed invero la Corte di merito, con una motivazione logica ed analitica, ha negato la riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, pur in presenza di cessioni di modiche quantità, valorizzando indici quali la ripetitività della condotta, la pronta disponibilità di stupefacente per una clientela ben superiore alle dieci persone nonché alcune peculiari modalità della condotta, quali la pronta indicazione di un nuovo numero di telefono, subito dopo il sequestro del cellulare al fine di non perdere la clientela, nonché il fatto che lo stupefacente da consegnare fosse portato in bocca in vista di un controllo della
P.G.
Il quarto motivo é manifestamente infondato. Ed invero la motivazione adottata dalla Corte d'appello, sia pure in forma sintetica, dà conto delle ragioni fondanti il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., ovvero il "rilevante giro di affari e correlativa quantificabilità dei guadagni che escludono la ricorrenza dei presupposti dell'invocata attenuante. Non ricorre, pertanto, l'ipotesi della motivazione omessa o apparente.
2. Il secondo ricorso proposto per HU DA é nel complesso parimenti
inammissibile.
La prima censura é inammissibile per plurime ragioni. Sotto l'egida del vizio motivatorio, che peraltro non viene neanche ricondotto alle ipotesi deducibili in sede di legittimità, il motivo in realtà si risolve in una critica sul giudizio di penale responsabilità pronunciato nei confronti dell'KU,
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valorizzando la sua diversa posizione rispetto a quella del coimputato e di fatto sollecitandone una rivisitazione non consentita in sede di legittimità. In ogni caso il motivo, reiterando analoga censura svolta in appello, non si confronta con la sentenza impugnata che, a fondare la partecipazione a titolo di concorso dell'imputato nel reato di cui al capo B), ha valorizzato gli accertamenti in ordine alle cessioni poste in essere unitamente al coimputato che comprovano la sua presenza certamente non casuale sul luogo. Il secondo motivo é manifestamente infondato. Ed invero la sentenza impugnata ha ritenuto che la ripetuta presenza in loco dell'KU risulta in contrasto con l'invocata attenuante ex art. 114 cod.pen., inoltre le dichiarazioni degli acquirenti non deporrebbero a favore di un ruolo subordinato come si evince in particolare dalla sentenza di primo grado (pg. 10) in cui si riportano le dichiarazioni rese da alcuni acquirenti della sostanza stupefacente che hanno posto in rilievo come i due lavorassero insieme. Con riguardo alla mancata riqualificazione del reato contestato nell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.p.r. n. 309 del 1990, la sentenza richiama quanto già esposto per il coimputato valendo pertanto le medesime considerazioni già svolte e non accogliendo quindi la tesi difensiva secondo cui l'HU avrebbe rivestito un ruolo marginale. Il terzo motivo é manifestamente infondato. La Corte di merito, investita di un motivo di appello avente analogo tenore, ha ritenuto con motivazione immune da vizi logici che la pena irrogata all'KU fosse minima e che comunque non può dirsi dimostrato un suo ruolo comparativamente minore rispetto al coimputato.
3. In conclusione i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Cosi deciso il 27.3.2025 Il Consigliere estensore Marina Cire
Il Presidente Salvatore Dovere
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 MAG 2025 IL FUNZIONARIO GIUDIZI Dott.ssa-frene Salienci INARIA GIUDI