Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/2002, n. 1278
CASS
Sentenza 1 febbraio 2002

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Il decreto, col quale il giudice liquida il compenso all'ausiliare diverso dal consulente tecnico o interprete (nella specie, ditta incaricata di eseguire rilievi geologici e opere di sistemazione di un movimento franoso) indicando la parte tenuta alla corresponsione del compenso, è un provvedimento insensibile alla sorte, sostanziale e processuale, del giudizio nel quale è stato reso e abilita il soggetto beneficiario, in quanto terzo, ad agire (anche in via monitoria) per conseguire le utilità che ne derivano, essendo corrispettive delle prestazioni svolte in quel giudizio (nella specie la S.C. ha escluso che dall'inefficacia, per mancata instaurazione del giudizio di merito, del provvedimento cautelare consegua l'inefficacia del decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliare emanato nel procedimento cautelare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/2002, n. 1278
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1278
    Data del deposito : 1 febbraio 2002

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