Sentenza 1 febbraio 2002
Massime • 1
Il decreto, col quale il giudice liquida il compenso all'ausiliare diverso dal consulente tecnico o interprete (nella specie, ditta incaricata di eseguire rilievi geologici e opere di sistemazione di un movimento franoso) indicando la parte tenuta alla corresponsione del compenso, è un provvedimento insensibile alla sorte, sostanziale e processuale, del giudizio nel quale è stato reso e abilita il soggetto beneficiario, in quanto terzo, ad agire (anche in via monitoria) per conseguire le utilità che ne derivano, essendo corrispettive delle prestazioni svolte in quel giudizio (nella specie la S.C. ha escluso che dall'inefficacia, per mancata instaurazione del giudizio di merito, del provvedimento cautelare consegua l'inefficacia del decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliare emanato nel procedimento cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/2002, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI BA AL, in persona dell'omonimo titolare, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 48, presso l'avvocato PULSONI FABIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TA ON, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CESARE GAMBERINI e FRANCESCA ORFEI DI NARDO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 355/99 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 24/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Maresca, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 22.11.1993 TÌ NT propose opposizione al decreto ingiuntivo 8.X.1993 del Pretore di Bologna, che gli aveva intimato il pagamento di L 2.500.000, oltre accessori, in favore d AT ES, in forza di ordinanza 22.4.1993, resa nel procedimento di denunzia di nuova opera, promosso dalla società ED AF s.n.c.,
contro
IO OR ed altri, tra cui esso TÌ. In quel giudizio il pretore aveva liquidato le competenze in favore della ditta BA, di uno studio professionale e di altro professionista, per alcuni rilievi geologici e per opere di sistemazione di un movimento franoso in Vado di Monzuno, e le aveva poste, sin da precedente ordinanza 29.11.1991, a carico del TÌ. L'opponente dedusse di non essere tenuto al pagamento della somma, perché il titolo azionato era inefficace, in quanto era mancata la fase di merito del giudizio cautelare, e rilevò che comunque l'importo era inferiore, giacché la maggior spesa doveva essere addebitata alle altre parti del procedimento cautelare. La ditta BA si costituì resistendo e il pretore, con sentenza 15.1.1996,accolse la opposizione e revocò la ingiunzione, ritenendo che la menzionata ditta fosse sprovvista di diritti con riguardo alle somme non versate, perché terzo;
che nella ordinanza 11.12.1992, pure pronunziata in quel procedimento, era stato sì ordinato a ciascuna delle parti di versare la somma di L.
2.500.000 per garantire la esecuzione dei lavori necessari, ma si era attribuita alla ditta attrice la facoltà di procedere per conto di tutte le parti per recuperare le somme dovute pro quota;
sicché nessuna azione aveva titolo la BA di esercitare nei confronti del TÌ, dovendo invece procedere nei riguardi della ED AF, tenuta alla anticipazione delle somme non corrisposte dalle parti in causa e poi legittimata al recupero verso di loro.
La BA propose appello, sostenendo che il decreto ingiuntivo era fondato su una ordinanza inoppugnabile, in quanto era mancata la riassunzione del giudizio, dopo la pronunzia di incompetenza per valore del giudice adito.
TÌ NT chiese il rigetto della impugnazione e, con appello incidentale, la riforma della sentenza impugnata quanto alle spese processuali, integralmente compensate dal primo giudice;
in subordine chiese che fosse dichiarato da lui dovuta solo la somma di L. 541.771.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza 24.2.1999, ha respinto le impugnazioni e condannato la ditta BA a rifondere le spese del processo in ragione di 4/5, compensando la differenza. Ha rilevato il tribunale che il giudice del procedimento cautelare aveva con una prima ordinanza del 29.11.1991 disposto la costituzione di un fondo a carico di tutte le parti per la esecuzione dei lavori, in ragione di L.
2.500.000 ciascuna;
che con ordinanza 2.4.1993 aveva assegnato a saldo alla ditta BA e agli altri professionisti alcune somme, mentre con successivo provvedimento del 22 aprile aveva autorizzato la BA a riscuotere la somma di sua spettanza, così disponendo in favore di soggetti che non erano parti del processo, con un provvedimento giuridicamente inesistente.
Ha proposto ricorso per cassazione la ditta BA ES con tre motivi;
ha resistito con controricorso TÌ NT. Motivi della decisione
Con il primo motivo denunzia la ricorrente la violazione e falsa applicazione degli artt. 68 e 90 c.p.c. e degli artt. 52 e 53 disp. att. c.p.c., lamentando che il giudice di merito non abbia considerato che essa era parte rispetto al provvedimento di liquidazione delle spese e che erronea era stata la pronunzia che l'aveva definita terzo, indifferente essendo che lo fosse rispetto al giudizio ex art. 688 c.p.c.; mentre con il secondo denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 310 ult. comma c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto estinta la procedura cautelare, ribadendo la inefficacia del provvedimento di liquidazione nei confronti di essa ricorrente. Rileva che era mancata la prova della estinzione e che ancor più, ove questa fosse intervenuta, il provvedimento provvisorio si era cristallizzato, con la conseguenza che il TÌ non avrebbe potuto invocarne la modifica. Con il terzo motivo è denunziata la contraddittorietà della motivazione, sotto il profilo che il tribunale, dopo avere ritenuto che la ditta BA era carente del diritto di esigere le somme, aveva poi affermato che aveva eseguito i lavori che ne costituivano il fondamento.
I motivi possono essere congiuntamente esaminati, essi attenendo al fondamento giuridico della pretesa di pagamento azionata dalla ricorrente.
Il ricorso è fondato, palesemente errata risultando la pronunzia del giudice di merito che, muovendo da una premessa esatta in punto dì fatto, che cioè la ditta BA fosse terza nel procedimento per denunzia di nuova opera, promosso dalla società ED AF nei confronti di IO OR ed altri, tra cui TÌ NT, è pervenuta alla conclusione, errata in diritto, che nessun titolo essa abbia a recuperare le spese sostenute e il compenso maturato per la attività compiuta per disposizione del pretore, che la aveva incaricata di eseguire prestazioni d'opera rese necessarie dalla denunzia predetta;
ed aveva poi liquidato gli importi in suo favore. Dispone, infatti, l'art. 52 disp. att. c.p.c. che " il compenso agli ausiliari di cui all'art. 68 del codice è liquidato con decreto dal giudice che li ha nominati"; e l'art. 53 aggiunge" i decreti con i quali il giudice liquida a favore del custode e degli altri ausiliari i compensi loro dovuti debbono indicare la parte che è tenuta a corrisponderli. Tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la parte stessa".
Nella specie risulta che il giudice con decreto 22.4.1993 aveva autorizzato la ditta ES BA -ed altri- "a prelevare le somme liquide dal libretto n. 2002632 della Banca Agricola Mantovana, intestato alla causa civile R.G. n. 2443/1991 della Pretura di Bologna, fino ad estinzione del libretto stesso, nonché riscuotendo in via bonaria o contenziosa la somma di L.
7.500.000 nei confronti dei sigg. TÌ NT" ed altri.
Detto decreto, pertanto, indicando la parte tenuta alla corresponsione del compenso, non solo legittimava la ingiunzione poi opposta, ma costituiva esso stesso titolo esecutivo. Senza pregio è, dunque, l'argomento del giudice di merito che la ditta BA non fosse parte del processo e che addirittura il provvedimento opposto sia giuridicamente inesistente, al punto che su di esso non eserciterebbe alcuna influenza la estinzione del procedimento, nel quale era stato reso.
La decisione di cui trattasi non è, infatti, ascrivibile alla categoria dei provvedimenti interinali e provvisori, i quali perdono efficacia se il giudizio si estingue, sia perché riguardano le parti del processo, interessate alla pronunzia finale, sia perché oggettivamente sono strumentali ad essa e non hanno ragione di esistere nel momento in cui non viene raggiunta.
Al contrario la liquidazione del compenso di cui trattasi è un provvedimento definitivo, insensibile alla sorte, sostanziale e processuale, del giudizio nel quale è stato reso e abilita il soggetto beneficiario, proprio perché terzo, ad agire per conseguire le utilità che ne derivano, essendo corrispettive delle prestazioni svolte in quel giudizio.
La sentenza impugnata va pertanto cassata e rinviata, mancando il presupposto per la pronunzia nel merito di cui all'art. 384 c.p.c., avuto riguardo alla deduzione dell'opponente alla ingiunzione, riproposta in gradi di appello in via incidentale, di essere tenuto al pagamento di un importo inferiore a quello preteso, sulla quale è mancata qualunque pronunzia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Bologna.
Roma 25 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria l'1 febbraio 2002