Sentenza 13 ottobre 1998
Massime • 1
In tema di custodia di cose sequestrate, poiché l'indennità spettante al custode matura giorno per giorno e non è previsto alcun termine di pagamento che impedisca la decorrenza del diritto alla sua percezione, il relativo credito è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., sicché legittimamente sono dichiarati prescritti i crediti del custode che siano maturati al di là del quinquennio anteriore alla richiesta di liquidazione, non potendosi in alcun modo ritenere - per l'improponibilità di un'analogia con il lavoro dipendente - che il termine per l'estinzione non decorra in costanza del rapporto di custodia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/10/1998, n. 6043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6043 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. La Cava Pasquale Presidente del 13/10/98
Dott. Cosentino Giuseppe Consigliere SENTENZA
Dott. Giorgio Di Jorio Consigliere N.6043
Dott. Oddo Massimo Cons.relatore REGISTRO GENERALE
Dott. D'Errico Giuseppe Consigliere N. 17486/98
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 29 gennaio 1998 da AL EN avverso l'ordinanza resa l'8 gennaio 1998 dalla Corte di Appello di Palermo su impugnazione del P.G., con la quale, a parziale modifica del decreto 29 dicembre 1995 del Presidente della Corte di Appello di Palermo, è stata liquidata al AL la somma di L.
2.435.162 per l'attività di custode dell'autovettura tg. AG 194899 svolta sino al 31 luglio 1995, esclusi dal compenso le spese di conservazione del bene ed i crediti maturati anteriormente al 18 settembre 1990 perché estinti per prescrizione.
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dr. Massimo Oddo;
Lette le conclusioni del P.M. che ha concluso per il rigetto del ricorso:
OSSERVA
Il AL a sostegno del ricorso ha dedotto l'inosservanza od erronea applicazione della legge e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione perché il termine quinquennale di prescrizione dei crediti del custode non poteva maturare in costanza del rapporto di custodia e non erano stati indicati i criteri posti a fondamento della liquidazione del compenso, la cui applicazione non poteva comportare la corresponsione di somme minori di quelle dovute in base alle tariffe vigenti ed agli usi locali.
È inammissibile il secondo motivo, con il quale il ricorrente ha denunziato i criteri adottati nella liquidazione dell'indennità. Il decreto del Presidente della Corte di Appello di Palermo, che nella determinazione del compenso, peraltro, aveva fatto espresso riferimento alle tariffe d'uso ed a quelle praticate dall'ACI relative a veicoli custoditi in area recintata scoperta, non era stato oggetto di gravame da parte del ricorrente, ma soltanto di deduzioni depositate nell'udienza camerale del 4 giugno 1997. La questione, non sollevata con l'impugnazione del decreto, risulta quindi proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione, in violazione dell'art. 606, u.c., c.p.p., e neppure può ravvisarsi nel provvedimento della corte d'appello una mancanza di motivazione sul punto, tenuto conto che il giudice dell'esecuzione non ha utilizzato criteri diversi da quelli adottati dal suo presidente, ma, in accoglimento dell'impugnazione del P.M., si è limitato a dedurre dalla somma originariamente liquidata di L.
6.000.000 l'importo di L. 400.000 per spese di conservazione e quello di L.
3.164.838 corrispondente al credito prescritto.
Infondato, invece, è, il primo motivo, con il quale è, stata dedotta l'erronea declaratoria di estinzione del credito maturato oltre i cinque anni anteriori alla richiesta di liquidazione. L'indennità spettante al custode di cose sottoposte a sequestro penale non è soggetta ad alcun termine di pagamento che impedisca la decorrenza del diritto alla sua percezione ed in conseguenza del suo maturare giorno per giorno la stessa rientra nella previsione dell'art. 2948, n. 4, c.c., che assoggetta il credito a prescrizione quinquennale. (cfr.: Cass. pen., sez. IV, 30 giugno 1995). Un tale argomento risulta del resto essere stato condiviso dallo stesso AL, che nel ricorso, benché abbia affermato che il termine di prescrizione decorreva dal momento in cui l'intero rapporto viene a cessare, ha sottolineato, da un lato, che al momento della presentazione della richiesta l'autovettura era ancora da lui custodita e, dall'altro, che nessun obbligo il custode ha di richiedere il compenso con una particolare scadenza. Va soggiunto, con ciò esaminando anche la sollevata eccezione d'incostituzionalità, che, diversamente da quanto prospettato, l'attività del custode penale non è certamente assimilabile al lavoro dipendente e che del tutto arbitrario sarebbe desumere il mancato decorso del termine di prescrizione del relativo diritto in pendenza del rapporto, anche senza considerare che il predetto principio non trova applicazione alle situazioni di stabilità del rapporto.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in MA , in camera di consiglio, il 13 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 25 novembre 1998