Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2001, n. 3315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3315 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 20955/98 D 20.12.2000 REPUBBLICA ITALIANA /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REWREMA DIDI CCASSAZIONE LA CORTE CRON. 6865 SEZIONE 2a CIVILE Пер. 1082 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Presidente Dott. Gaetano GAROFALO Richiesta SOLE 24 dal Sig. Consigliere Dott. IO VELLA per diritti L3000 11 7 MAR 24... Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. il IL CANCELLIERE Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 20955/98 proposto Oggetto: Comunione e da demolizione opere. IS PASQUALE, anche nella qualità di erede di IS IO, AN US e CC RO- SA, elettivamente domiciliati in Roma, P.le Clodio n. 56, pres- €135 13000 CANCELLERIA so lo studio dell'Avv. Ernesto Bonelli che unitamente all' Avv. IO Schettino li rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso. 00678606 RICORRENTI contro 2118/00 ANNUNZIATA CARMELA, elettivamente domiciliata in Ro- ma, Via della Caffarelletta n. 5, presso lo studio dell'Avv. Caiazzo, rappresentata e difesa dall'Avv. Felice Cacace come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 785/98 del 11.02.1998 / 31.03.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.12.2000 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Raffaele Ceniccola che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 7/16.11.1988, LA NU, pro- prietaria di un piccolo fabbricato in Boscoreale alla via Vanvi- telli n. 93 e di un piccolo appezzamento di terreno, premesso che UA e AN RM, rispettivamente proprie- tario e usufruttuario in parte di un piccolo fabbricato sul con- fine adiacente al suo, nonché i coniugi Giuseppe MA e Ro- sa OC, proprietari di altro cespite, avevano costruito una tettoia con pilastrini in ferro sul cortile a sud delle fabbriche adibendola a uso proprio (garage); che tale cortile (in catasto rustico alla particella 20 fogl. 10) era stato definito, fin dall' impianto, come corte comune ed era stato sempre posseduto pacificamente sia dagli attuali proprietari degli edifici latistanti 2 che dai loro danti causa;
che i RM e i coniugi MA- OC con atto per notaio Matrone del 15.03.1988, nel pro- cedere alla divisione della particella 22, si erano attribuiti ri- spettivamente mq. 13 e mq. 14 dell'area del cortile comune;
conveniva in giudizio i suddetti RM e coniugi MA- OC al fine di sentir dichiarare che essa attrice era com- proprietaria dell'intera superficie del cortile e, per l'effetto, sentir dichiarare nullo l'atto Matrone del 15.03.1988, con condanna dei convenuti alla demolizione delle opere abusive e al risarcimento dei danni. Si costituivano in causa UA RM e i coniugi MA-OC, i quali resistevano alla domanda, deducendo che il cortile era in origine (anno 1911) diviso in due spiazzi antistanti le fabbriche, rispettivamente, dei danti causa dell' attrice e di essi convenuti, gravati da reciproche servitù di passaggio a favore degli immobili confinanti;
che le porzioni di cortile oggetto dell'atto Matrone erano state ricavate dallo spiazzo di proprietà esclusiva di essi convenuti ed erano state dagli stessi sempre utilizzate in modo esclusivo, salva la ser- vitù di passaggio a favore della ZI. Proponevano, pertanto, domanda riconvenzionale con la quale chiedevano che fosse dichiarata di loro proprietà esclusiva la porzione di cortile antistante le loro fabbriche, con diritto di passaggio in favore dell'attrice, e che, in conseguenza, fosse dichiarato vali- 3 do ed efficace l'atto per notaio Matrone;
domandavano, in su- bordine, che fosse dichiarato acquisito il loro diritto di pro- prietà sulle porzioni del cortile per effetto di possesso imme- morabile e in forza di accessione ex artt. 936 e 938 c.c.- Il Tribunale accoglieva per quanto di ragione la domanda dell'ZI e dichiarava che questa aveva diritto di co- munione sull'intero cortile di cui alla particella 22; dichiarava inefficace, nei confronti dell'attrice, l'atto Matrone del 15.03. 1988 nella parte riguardante la particella 22; condannava i convenuti alla demolizione della tettoia in lamiera e dei soste- gni per la parte da ciascuno edificata;
rigettava la proposta domanda riconvenzionale e condannava i convenuti alle spese. Tale decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Napoli che, con sentenza n. 785/98 del 11.02.1998 / 31.03. 1998, rigettava il gravame dei RM e dei coniugi MA- OC, osservando, per quel che ancora interessa, che la pre- sunzione di comunione, ex art. 1117 c.c., dei cortili nei fabbri- cati in condominio, prevista in difetto di titolo contrario, si estende anche ai cortili compresi tra edifici limitrofi, anche se appartenenti a proprietari diversi. Nel caso specifico, in base alla stato dei luoghi e alle risultanze della c.t.u., il cortile in contestazione, individuato nella particella 22 del fogl. 10, avente una superficie di mq. 114, doveva considerarsi comune 4 alla stregua di detta presunzione, che non poteva considerarsi superata dai titoli contrari invocati dagli appellanti. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione RM UA e i coniugi MA-OC deducendo un solo motivo, al quale LA ZI ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo i ricorrenti deducono omessa motivazio- ne su un punto decisivo della controversia per non aver la Corte d'appello esaminato l'atto per notaio Matrone del 2.4. 1920, in particolare il punto b) di tale atto, dal quale emerge- rebbe che il cortile non era di proprietà comune ma esclusiva. Al riguardo assumono i ricorrenti che, fra i beni che ZO AM aveva venduto ad IO ZI vi era an- che "un giardinetto confinante da mezzodi con proprietà Casella, da oriente con quello di ME OL e da set- tentrione con IC casa Vitelli”. Poiché ad oriente del giardino si trovava il cortile, avendo il AM affermato che confi- nava con proprietà OL, tale cortile sarebbe di proprietà esclusiva di essi ricorrenti aventi causa dal OL. L'invocato atto notaio Matrone del 2.4.1920 costituirebbe, quindi, il titolo contrario alla comunione del cortile. Il motivo è destituito di fondamento. 5 Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, la Corte d'appello ha esaminato tutti gli atti esibiti dalle parti e ha de- dicato a quella disamina diverse pagine, soffermandosi (in particolare a pag. 14 della sentenza) anche sull'atto notaio Matrone del 2.4.1920. Ha, infatti, osservato la Corte d'appello che gli atti invocati dal RM e dai coniugi MA-OC non costituivano, nella specie, titoli idonei a vincere la pre- sunzione di cui all'art. 1117 c.c., la quale, anzi, trovava pun- tuale riscontro negli atti individuati dal Tribunale, fra i quali, appunto, l'atto per notaio Matrone del 2.4.1920 col quale Vin- cenzo AM aveva venduto ad IO ZI, dante causa di LA ZI, il fabbricato da questa posseduto, atteso che in tale atto veniva menzionato il "cortile comune" poiché il fabbricato venduto era “indicato come con- finante da occidente con proprietà di ME OL, da oriente col IC Casa Vitelli e da mezzodi col cortile comune". Non vi è stata, quindi, nessuna omissione di esame dei tito- li, ma puntuale disamina degli stessi, in particolare dell'atto notaio Matrone del 2.4.1920. Per il resto è appena il caso di rammentare che l'interpreta- zione e la valutazione del contenuto degli atti - come la scelta, fra le varie risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione involgono apprezzamenti di fatto ri- - servati al giudice di merito, incensurabili in sede di legittimità, 6 se sorretti, come nel caso specifico, da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. In base alla considerazioni svolte, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive £159200 , oltre £ 3.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 20 dicembre 2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Antonino elefante Схайдаш Сайтам IL CANCELLITRE C1 Paolo TaranicoLe Cezico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 7 MAR 2001 IL CANCELLIERE C1 Lalazco 40000 280000 UFFICIO DELLE C OCTE ROMALUGA 2000 Serie 4 Registrato in data al n.32183 290.000 versato S. DUECENTONOVANTAMILA p. 1 Dirigento Area Servizi 7 1 3 (D.ssa Maria Grazia Il Responsabile Servizio ciari (Dr. M. RACCHIA