Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00490/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01714/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1714 del 2025, proposto da
RO LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Lauri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 714/2024 emessa dal Tribunale di Modena, depositata il 20 settembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa ES TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
La sentenza è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria prodotta in atti.
La sentenza è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al Ministero.
In occasione dell’udienza di discussione parte ricorrente ha dato atto dell’avvenuto pagamento di quanto richiesto, chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna tuttavia del Ministero al rimborso delle spese di lite del presente giudizio, atteso che la sentenza è stata ottemperata solo dopo la notifica del ricorso.
Ciò premesso, il Collegio dichiara cessata la materia del contendere, con condanna del Ministero al rimborso delle spese del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario, liquidate tenendo conto che il pagamento è stato effettuato dopo l’instaurazione del giudizio, ma andava comunque respinta la richiesta di ottenere una somma a titolo di penalità di mora in quanto la sentenza del G.O. di cui si chiede l’ottemperanza ha già previsto la corresponsione degli “interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”, la cui misura appare equa anche ai fini dell’articolo 114, comma quarto, del c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda):
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 1000 (mille), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato versato, con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di NE, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
ES TO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES TO | UG Di NE |
IL SEGRETARIO