Sentenza 3 novembre 2015
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, la scadenza del termine di quindici giorni previsto per la consegna, decorrente dalla data stabilita dal decreto del Ministro della giustizia D.M., in mancanza di domanda motivata di proroga dello Stato richiedente ovvero di forza maggiore, determina la perdita di efficacia della misura cautelare applicata all'estradando. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che correttamente la decisione impugnata avesse esaminato la legittimità del provvedimento ministeriale di proroga e, una volta accertata l'insussistenza della causa di forza maggiore dedotta nello stesso, avesse disposto la scarcerazione dell'estradando).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2015, n. 45951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45951 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2015 |
Testo completo
ене 51 45 9 5 1/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIACOMO PAOLONI - Presidente - SENTENZA - Consigliere - N. 1935 Dott. DOMENICO CARCANO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. GIORGIO FIDELBO N. 37814/2015 Dott. ORLANDO VILLONI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA nei confronti di: CE LI N. IL 03/01/1974 avverso l'ordinanza n. 87/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 03/09/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. FelicettVARIMELU che he cheesho 'сп ивашнило енота Udit i difensor Avv.; я RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3.9.2015 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare applicata nei confronti di LH YL (alias GASHEV Ognyan) - sottoposto a procedura di estradizione con decisione divenuta definitiva (Sez. 6 n. 27104 del 26.5.2015) - disponendo che lo stesso fosse rimesso immediatamente in libertà.
2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso detta Corte di appello deducendo: Violazione dell'art. 18 l.n. 300/1963 ed errore di calcolo della 2.1. scadenza del termine di trenta giorni di cui al comma 4 della predetta previsione. Invero, la data del 24.7.2015 inizialmente indicata dal Ministero della Giustizia come data di ultima consegna è stata annullata dalla nota del 22.7.2015 dello stesso Ministero con la quale si comunicava che la consegna era rimandata a soddisfatta giustizia italiana>>. Così, intervenuta la liberazione a fini interni a seguito della liberazione anticipata del LH, la nuova data di ultima consegna era fissata dall'Autorità amministrativa all'8/8/2015. Pertanto, nessuna delle due date indicate dal provvedimento impugnato (8/8 e 23/8) erano quelle di scadenza dell'originario termine ex art. 18, comma 4, I. n. 300/1963, né detto termine risultava scaduto alla data di emissione della stessa ordinanza, andando a scadere il 6/9/2015. Violazione dell'art. 18, comma 5, I. n. 300/1963; esercizio da 2.2. parte della Corte di appello di un potere riservato alla autorità amministrativa in relazione alla valutazione della forza maggiore. Invero, l'apprezzamento circa la sussistenza del caso di forza maggiore spetta all'Autorità ministeriale che ne aveva dato atto con la comunicazione del 19.8.2015 alla Autorità albanese con la quale fissava la nuova data di consegna del 5/9/2015. Pertanto, il giudizio espresso dalla Corte circa la riedizione dell'accordo di consegna in difetto dei presupposti di legge costituisce esito dell'esercizio di un potere non concessole dalla legge, impedendo di individuare il nuovo termine di perenzione della custodia alla data del 4/10/2015. Violazione dell'art. 18, comma 5 , 1. n. 300/1963 in relazione 2.3. all'esistenza del caso di forza maggiore;
travisamento della prova. Il ricorrente, in via subordinata rispetto all'accoglimento del precedente motivo, prospetta la illegittimità delle conclusioni dell'ordinanza in ordine 1 al dubbio che essa palesa non già che la mancata ricezione della comunicazione della data da parte delle Autorità albanesi costituisca prova del caso di forza maggiore - ma circa la esistenza della prova di detta mancata ricezione. All'uopo il provvedimento non solo svilisce il contenuto della nota INTERPOL circa la sua natura formale, ma attribuirebbe alla nota INTERPOL del 18/8/2015 un contenuto che non le corrisponde (ovvero che detta nota smentirebbe la mancata ricezione della comunicazione da parte delle Autorità Albanesi), posto che essa non dice affatto che la comunicazione era giunta a destinazione. Infine, - la Corte ignorerebbe - anzi dichiara illegittima - la decisione ministeriale del 19/8/2015 fondata su detta causa di forza maggiore, che invece costituisce ulteriore conferma documentale della precedente assenza di contatti tra le parti. Il ricorrente, in conclusione, chiede che questa Corte dichiari la 2.4. mancata perdita di efficacia della misura cautelare disposta nei confronti dell'estradando con ripristino della custodia in carcere sul perdurante pericolo di fuga del predetto soggetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo e secondo motivo sono infondati.
3. Nella specie si tratta di questione de libertate fatta valere in relazione a soggetto sottoposto a procedura di estradizione definita con decisione favorevole alla consegna ed è stato, in proposito, affermato che detta definizione non preclude il controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca о di sostituzione della misura coercitiva nell'ambito del procedimento incidentale "de libertate", purché la richiesta si fondi su motivi attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura 0 all'insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga, e la persona non sia già stata consegnata allo Stato richiedente. E ciò sempre che sulla questione non sia intervenuta, nel в procedimento principale di estradizione, la decisione definitiva sulla questione "de libertate" che determina una preclusione endoprocessuale sul punto (Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, Di Filippo, Rv. 224613). Nell'affermare il principio le S.U. hanno chiarito che < va considerato inoltre che non è previsto alcun termine perentorio ("senza indugio": 2 art. 708, comma 4) per la comunicazione della decisione del Ministro allo Stato richiedente e, se positiva, del luogo e della data della consegna, e che il Ministro ha il potere di sospendere l'esecuzione dell'estradizione per una durata indefinita e destinata a protrarsi nel tempo (artt. 709 c.p.p. e 19 Conv. eur. estrad.). Si rafforza a questo punto la convinzione che, anche al di fuori delle suindicate fattispecie risolutive della misura scandite nei commi 2, 3 e 6 dell'art. 708 (v. anche l'art. 18.4 Conv. eur. estrad.), l'ingiustificato perdurare della restrizione in vinculis dell'estradando in attesa di consegna imponga il rinnovato sindacato giurisdizionale sull'effettiva permanenza delle concrete ed attuali esigenze cautelari, che possano giustificare l'attenuazione o la revoca della coercizione. Negare in via generale la tutela giurisdizionale dello status libertatis dell'estradando, nella fase successiva alla definitività della decisione sull'estradizione, significherebbe infatti far dipendere il protrarsi della situazione detentiva della persona da adempimenti discrezionali e scelte insindacabili del Ministro ai fini della consegna e vanificare, pure a fronte di eventuali comportamenti omissivi o negligenti dell'Autorità amministrativa e nonostante il venir meno delle esigenze cautelari, il sistema complessivo delle garanzie di habeas corpus riconosciute, in linea di principio, all'estradando al pari dell'imputato>>.
4. Lo status libertatis è, quindi, oggetto della verifica giurisdizionale anche nell'ipotesi nella quale si verifichino le condizioni per l'estinzione della misura cautelare imposta per il decorso dei peculiari termini previsti per la fase successiva alla definizione giurisdizionale della procedura estradizionale, alla quale fa seguito la decisione ministeriale di dare corso alla medesima con conseguente fissazione della data ultima di consegna.
5. La disciplina convenzionale con l'art. 18, comma 4, I. n. 300/63 prevede che se la persona richiesta non sia stata presa in consegna alla data fissata potrà essere posta in libertà allo scadere del quindicesimo giorno a partire da tale data e sarà in ogni caso posta in libertà allo scadere di 30 giorni>>, facendosi salva l'ipotesi di cui al successivo comma 5 secondo il quale < in caso di forza maggiore che impedisca la consegna e la ricezione della persona da estradare la Parte interessata ne informerà l'altra Parte;
le due Parti si accorderanno su una nuova data di consegna e saranno applicabili le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo>>. 3 :
6. E' intervenuta successivamente a tale disciplina la previsione codicistica dell'art. 708 cod. proc. pen. che ha disciplinato la materia della consegna a seguito del provvedimento di estradizione, nell'ambito dell'orientamento espresso dalla relazione al progetto preliminare ed - al testo definitivo del codice di procedura penale del 1988 - secondo il quale < in assenza di specifiche direttive della legge-delega, anche per l'estradizione si è fatto costante riferimento alle "norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale ", in modo da allineare la normativa interna alle direttrici di fondo sulle quali è andato sviluppandosi il diritto internazionale>>.
7. Così la previsione codicistica in parola - ponendosi nell'alveo di quanto previsto dall'art. 18 della legge n. 300/63 - ha inteso circoscrivere la discrezionalità dell'organo amministrativo nella fase di consegna F stabilendo, al comma 4, che il Ministro senza indugio>> dia comunicazione della decisione sulla estradizione e, < se questa è positiva, del luogo della consegna e della data a partire dalla quale sarà possibile procedervi>>. Al successivo comma 5 prevede che il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, a domanda motivata dello Stato richiedente, può essere prorogato di altri venti giorni>>. Infine, il comma 6 prevede che < il provvedimento di concessione dell'estradizione perde efficacia se, nel 5 termine fissato, lo Stato richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando; in tal caso quest'ultimo viene posto in libertà>>.
8. Ne discende, in relazione al tema de libertate che qui interessa, che con l'ultima previsione codicistica richiamata - ribadendosi il contenuto della norma convenzionale e indicandosi il termine coincidente con quello minimo della predetta norma convenzionale si stabilisce l'obbligatorietà della liberazione dell'estradando quando, alla scadenza del termine fissato per la sua presa in consegna da parte dello Stato richiedente, questa non si verifichi. Tale scadenza, quindi, coincide con la data ultima di consegna indicata dal provvedimento ministeriale, a partire dalla quale decorre il termine di quindici giorni stabilito dal G comma 5 dell'art. 708 cod. proc. pen. Ispirato il quale l'estradando - sottoposto a misura cautelare, non essendo stato consegnato, deve essere posto in libertà. -9. In conclusione, secondo la ricostruzione sistematica effettuata ai sensi dell'art. 708, comma 5, cod. proc. pen. nella fase di consegna dell'estradando la perdita di efficacia della misura cautelare si verifica 4 allo scadere dei quindici giorni decorrenti dalla data di ultima consegna indicata dal provvedimento ministeriale. 10. Con l'ordinanza impugnata la Corte territoriale ha dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare applicata all'estradando per decorso del primo termine massimo di consegna ex art. 18 comma 4 1. n. 300/63, non potendosi tenere conto del termine di consegna successivamente fissato in quanto il relativo accordo doveva ritenersi illegittimo per difetto del presupposto la causa di forza maggiore relativa alla -- mancata comunicazione della messa a disposizione dell'estradando - sulla base del quale era stato posto in essere. La Corte territoriale ha censurato la sussistenza di detta causa di forza maggiore ritenendola non provata ma solamente asserita ed, anzi, sussistendo prova contraria emergente dalla comunicazione del 18.8.2015 del Ministero dell'Interno in cui si dà atto della comunicazione del 23.7.2015 della messa a disposizione dell'estradando con la data ultima dell'8.8.2015 di consegna al collaterale ufficio albanese. 11. Ebbene, secondo quanto sopra detto, alla data della decisione impugnata, il termine quindicinale - correttamente individuato ai sensi dell'art. 708, comma 5, cod. proc. pen. e, comunque, coincidente con quello minimo previsto dalla norma convenzionale sulla quale ha, invece, fatto leva la decisione impugnata decorrente dalla data del 8.8.2015, era spirato. 12. La fissazione della nuova data ultima di consegna del 5.9.2015 con provvedimento ministeriale del 19.8.2015 comporta, quindi, la valutazione di legittimità di detto provvedimento con il quale nuovo termine in mancanza della istanza di proroga ex art. 708 comma 5, - u.p. cod. proc. pen - è stato fissato, ai sensi dell'art. 18, comma 5, 1. n. 300/63, in ragione della causa di forza maggiore e per l'effetto che ne consegue in relazione al nuovo termine di quindici giorni. 13. Osserva questa Corte che l'articolo 2 c.p.p., secondo cui "il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la sua decisione", sancisce il dovere del controllo del giudice penale sulla rispondenza alla legge dell'azione amministrativa e la relativa verifica della legittimità dell'atto G amministrativo incidente sui diritti soggettivi - nella specie sullo status libertatis - ai sensi dell'art. 4 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo del 1865 è connessa nel nostro ordinamento all'individuazione di uno dei tre vizi espressamente previsti: violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere. 5 14. Secondo i principi esposti, la verifica giurisdizionale dello status libertatis del consegnando coinvolge tutti i presupposti che presiedono alla definizione della fattispecie e, quindi, anche il provvedimento amministrativo con la sua condizione giustificativa fondante - la causa di forza maggiore. Tale elemento essenziale della fattispecie - che ha diretta incidenza su detto status libertatis, provocando il prolungamento della restrizione che la legge ha voluto temporalmente limitato -rientra sicuramente nell'ambito della cognizione del Giudice chiamato a verificare proprio la dedotta causa estintiva. 15. Pertanto, correttamente i Giudici di merito hanno verificato la legittimità del provvedimento ministeriale che aveva indicato la nuova data ultima di consegna così incidendo sulla prosecuzione della misura custodiale - applicata all'estradando esprimendosi sulla insussistenza del presupposto che poteva legittimarlo. Con il conseguente rilievo del decorso del termine di legge - correttamente individuato come sopra, e con l'ovvia conclusione della sopravvenuta estinzione della misura cautelare applicata all'estradando. 16. Esula, invece, dall'ambito di cognizione demandato a questa Corte la terza deduzione svolta dal ricorrente, che fa leva sul travisamento della prova documentale operato dal giudizio testé richiamato, in quanto, ai sensi dell'art. 719 cod. proc. pen., i provvedimenti in materia di libertà resi nel corso di procedura estradizionale sono ricorribili in cassazione solo per violazione di legge ovvero, per la mancanza assoluta di motivazione о per motivazione meramente apparente, ipotesi manifestamente insussistenti nel caso oggetto di ricorso, avuto riguardo alla ricordata specifica motivazione offerta dalla Corte di appello circa la insussistenza della prova della causa di forza maggiore. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, 3.11.2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Capozzi Giacomo Paoloni Typhlosion Depositato in Cancelleria oggi,19 NOV. 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO.110 Piera ESPOSITO 6.