Sentenza 5 dicembre 2008
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali l'ematoma è riconducibile alla nozione di "malattia".
Commentario • 1
- 1. Lesioni personali: l'ematoma rientra nella nozione di malattiaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023
La massima In tema di lesioni personali, l'ematoma rientra nella nozione di malattia in quanto consiste in un versamento ematico nei tessuti sottocutanei che comporta un'alterazione anatomica alla quale segue un naturale processo riabilitativo (Cassazione penale , sez. I , 25/09/2020 , n. 31008). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza Cassazione penale , sez. I , 25/09/2020 , n. 31008 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 settembre 2019, il Tribunale di Agrigento ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di B.G.E. avverso la sentenza del Giudice di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2008, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 05/12/2008
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 4389
Dott. BRUNO Paolo NI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE NI - Consigliere - N. 032016/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE IO AN N. IL 28/04/1979;
avverso SENTENZA del 08/05/2008 TRIBUNALE di AVEZZANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato Avvocato Retico Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
De IL NI è stato condannato in entrambi i gradi di merito - sentenze del Giudice di pace di Avezzano del 24 novembre 2006 e del Tribunale di Avezzano in data 8 maggio 2008 - per il delitto di lesioni volontarie lievi in danno di ID CO. Con il ricorso per cassazione il De IL deduceva i motivi di seguito discussi. Con il primo motivo di impugnazione il De IL deduceva la erronea applicazione degli artt. 120 e ss. c.p., ed il vizio di motivazione sul punto perché in calce alla querela presentata personalmente dal ID non vi era l'identificazione del querelante da parte del pubblico ufficiale che la querela aveva ricevuto.
Il motivo è infondato perché la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela da parte dell'Autorità che la riceve non genera invalidità dell'atto allorché risulti altrimenti certo che il proponente è il soggetto legittimato a proporla (così Cass., Sez. 5^ penale, 15 marzo 2005 - 8 aprile 2005, n. 15253, CED 232137).
In effetti dall'atto di querela risulta che il proponente, del quale erano indicate con precisione le generalità, era il soggetto legittimato a proporre l'istanza punitiva;
si tratta, quindi, di una mera irregolarità di carattere amministrativo sfornita di sanzione processuale (Cass., Sez. 3^, 13 maggio 2004 - 8 luglio 2004, n. 29660, CED 229356 ). Con un secondo motivo di impugnazione il De IL deduceva la erronea applicazione dell'art. 521 c.p.p., comma 2, e degli artt. 581 e 582 c.p., ed il vizio di motivazione sul punto. Il motivo è infondato perché per malattia rilevante ai sensi dell'art. 582 c.p.. deve intendersi qualsiasi lesione, ancorché di piccola entità che non si esaurisca in una semplice sensazione dolorosa, ma importi una alterazione patologica dell'organismo.
Con specifico riferimento all'oggetto del presente processo va detto che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che vanno comprese nel novero delle malattie, e, dunque, sussunte nell'ambito dell'art.582 c.p., anziché in quello del delitto di percosse, anche determinate alterazioni anatomiche di minima rilevanza quali gli ematomi (vedi Cass., Sez. 1^ penale, 9 maggio 1978 - 13 settembre 1978, n. 11000). In effetti non vi è alcun dubbio che anche l'ematoma comporti una alterazione patologica dell'organismo che deve essere definita malattia.
Correttamente, pertanto, i giudici del merito hanno qualificato il fatto come violazione dell'art. 582 c.p., e non hanno ritenuto necessario disporre una perizia medico - legale.
Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 157 c.p., comma 5. Il motivo è infondato perché con una recente pronuncia la Corte Costituzionale ha stabilito che i reati di lesioni ed ingiuria non rientrano tra quelli che prevedono pene paradetentive disciplinati dall'art. 157 c.p., comma 5, trattandosi di reati che originariamente prevedono la pena detentiva.
Di merito è il quarto motivo di impugnazione perché i giudici dei primi due gradi hanno negato le attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali del ricorrente, facendo, quindi, un preciso riferimento ad uno dei criteri indicati dall'art. 133 c.p.. La valutazione compiuta non può essere rimessa in discussione in questa sede di legittimità.
Quanto, infine, alla mancata applicazione dell'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006, - motivo quinto -, va detto che ciò non comporta l'annullamento della sentenza impugnata potendo l'indulto essere applicato, se ne ricorrono i presupposti, anche in sede esecutiva. Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2009