Sentenza 19 maggio 2006
Massime • 1
Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi previsto dall'art. 474 cod. pen. non può avere ad oggetto beni che costituiscono una mera imitazione figurativa di prodotti industriali, senza alcun marchio o altro segno distintivo della merce che risulti abusivamente riprodotto ovvero falsificato. (Fattispecie relativa alla riproduzione di pupazzi di noti cartoni animati privi di qualsiasi marchio riferibile ai licenziatari autorizzati alla produzione ed alla distribuzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2006, n. 28159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28159 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2006 |
Testo completo
28 159 /06 REPUBBLICA ITALIANA Udienza in Camera
Pubblico Udienzo di Consiglio in IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE data 19 ueffo 2006
SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg. : SENTENZA
Dott. Lupo Envero Presidente N. 858
1. Dott. Post. flione Auedes Consigliere
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da UC малко п 22.10 1860
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Sentita la relazione fatta dal Consigliere Suesson
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 8 aprile 2003, il Tribunale di Monza ha ritenuto RO
RC responsabile dei reati previsti dagli artt.81, 474 cp, 171 c.1 lett.a L.633/1941 per aver introdotto in Italia, e posto in vendita, pupazzetti riproducenti personaggi di cartoni animati tutelati da marchio registrato e lo ha condannato alla pena di giustizia oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili.
In parziale annullamento della decisione del Tribunale, la Corte di
Appello di Milano, con la sentenza in epigrafe precisata, ha assolto l'imputato dal delitto ex art.474 cp con la formula perché il fatto non sussiste ridimensionando la sanzione (in euro 3000 di multa), revocando la sospensione condizionale della pena concessa dal primo
Giudice e confermando nel resto.
Per giungere a tale conclusione, la Corte territoriale ha rilevato come non sia configurabile la ipotesi di reato di cui all'art.474 cp in quanto i pupazzi, pur riproducenti personaggi di noti cartoni animati, erano privi di qualsiasi marchio riferibile ai licenziatari autorizzati alla produzione ed alla distribuzione.
Per l'annullamento della sentenza, ricorrono in Cassazione sia l'imputato sia le parti civili deducendo violazione di legge e difetto di motivazione. Il primo rileva:
-che i pupazzi commercializzati avevano caratteristiche particolari ed autonome che li distinguevano da quelli oggetto di marchio ( a tale fine il ricorrente passa in rassegna le peculiarità dei suoi personaggi per evidenziare come non coincidano con le opere di ingegno delle società costituite parti civili);
-che il personaggio di fantasia IN UH della AL EY non è originale perché tratto dal libro omonimo di A.A.IL ;
-che è illegittima la costituzione delle parti civili in quanto la procura speciale non può considerarsi rilasciata a sensi dell'art. 122 cpp, ma ex art. 100 cpp.
Le parti civili, con il ricorso in Cassazione, si dolgono per la assoluzione dal delitto di cui all'art.474 cpp deducendo:
-che hanno tutelato i loro personaggi nel modo più incisivo possibile registrando ogni rappresentazione figurativa degli stessi presso l'Ufficio Marchi e Brevetti e l'Ufficio Copyright degli Stati Uniti;
-che, pertanto, ogni riproduzione e/o commercializzazione delle rappresentazioni figurative dei personaggi è riconducibile alla ipotesi di reato di cui all'art.473 o art.474 cp.
Le deduzioni di entrambi i ricorrenti non sono meritevoli di accoglimento.
Per quanto concerne la posizione dell'imputato, si rileva come i
Giudici di merito abbiano dato atto che i pupazzi per cui è processo, pur riproducendo animali esistenti in natura, hanno caratteristiche tali da rendere immediatamente riconoscibili i personaggi dei cartoni animati, oggetto di tutela, ai quali si ispirano sicché sono idonei a trarre in inganno l'acquirente; trattasi di un accertamento fattuale che,
in quanto sorretto da congruo apparato argomentativo, sfugge al sindacato di legittimità.
La censura sulla non originalità del personaggio IN UH ora al vaglio di legittimità è già stata sottoposta all'esame dei Giudici di merito che l'hanno confutata con corretta motivazione che la Corte
о condivide e recepisce;
l'imputato - solo contestando in sede civile la validità della registrazione del marchio ed allo esito di una pronuncia favorevole sulla nullità dello stesso- avrebbe potuto importare e porre in vendita imitazione del personaggio in questione.
Di conseguenza, è coerente con le emergenze processuali, la conclusione della Corte di Appello circa la violazione della normativa sul diritto di autore per la riproduzione abusiva di una opera dell'altrui ingegno.
Non fondata è la eccezione procedurale del ricorrente inerente alla irritualità di costituzione delle parti civili anche se i principi di diritto dallo stesso enucleati in materia sono puntuali.
La costituzione di parte civile è esperibile, oltre che con dichiarazione personale, a mezzo di procura speciale che, per il disposto dell'art.122 cpp, deve contenere la determinazione dell'oggetto per il quale è conferita e dei fatti ai quali si riferisce;
il ricorrente nega che tali specificazioni siano inserite nella procura in oggetto che contiene solo i requisiti richiesti dall'art. 100 cpp per la rappresentazione processuale della parte civile.
La censura si fonda su di una lettura parcellizzata dello atto di costituzione di parte civile ed, in particolare, solo sul contenuto della ultima pagina, in cui sono elencate le facoltà del difensore, mentre una disamina dell'intero documento applalesa l'esistenza di tutti i requisiti dalla legge richiesti per la validità non solo della procura alle liti, ma di quella speciale per la costituzione delle parti civili.
Costoro, nei motivi di impugnazione, per sostenere la configurabilità della fattispecie di reato di cui all'art.474 cp,fondano le loro censure sulla esistenza di un marchio emblematico o figurativo a tutela dei loro personaggi. La censura non è fondata. 66Ora è indiscusso che possano costituire segno" e possano essere oggetto di valido marchio le forme tridimensionali dei prodotti a condizione che (come precisato dall'art. 18 c.1 lett. a RD 929/ 1942 modificato dall'art. 18 DLvo 480/1992) non si tratti di forme funzionali imposte dalla natura stessa del prodotto o necessarie per ottenere un risultato tecnico e che danno valore sostanziale al prodotto senza mutarne la funzione ontologica.
Il marchio figurativo da luogo ad una fattispecie nella quale il segno del mercato è distinguibile dal prodotto solo sul piano logico in quanto la sua materialità tridimensionale coincide con quella del prodotto.
Nel caso in esame, si esula dalla ipotesi di un marchio figurativo perché non si ravvisa una perfetta identità tra prodotto e segno distintivo dello stesso.
La condotta dell'imputato non rientra nella previsione della fattispecie di cui all'art.474 cp che richiede per il suo perfezionamento una effettiva contraffazione o alterazione di marchi o dei segni distintivi della merce .Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi non può avere ad oggetto beni che costituiscono una mera imitazione figurativa di prodotti industriali senza alcun marchio o segno distintivo della merce che risulti abusivamente riprodotto ovvero falsificato ( conf. Sezione 3 sentenza
26754/2001).
Per le esposte considerazioni, la Corte rigetta in ricorsi e condanna i proponenti in solido al pagamento delle spese processuali e l'imputato alla rifusione di metà delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate in complessivi euro 3483,00, con compensazione della residua metà stante la loro parziale soccombenza.
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Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché l'imputato a pagare la metà delle spese sostenute dalle parti civili, spese che liquida per tutte le parti nella somma totale di euro 3.483,00 compensando tra le parti la metà di detta somma.
Roma 19 maggio 2006
Il Presidente
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Paolo Mensurati