Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2002, n. 10924
CASS
Sentenza 25 luglio 2002

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Il lodo arbitrale costituisce un tutt'uno inscindibile, e nessuna specifica disposizione prescrive che il dispositivo sia formalmente distinto dalla motivazione, e che, a pena di nullità, debba costituire la parte finale della decisione, nella quale, conseguentemente, il dispositivo va coordinato con la motivazione (nella specie, la S.C. ha negato la ricorrenza di un'ipotesi di nullità nel lodo non contenente, in dispositivo, statuizioni su una domanda di risoluzione per inadempimento rigettata in motivazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2002, n. 10924
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10924
    Data del deposito : 25 luglio 2002

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