Sentenza 25 luglio 2002
Massime • 1
Il lodo arbitrale costituisce un tutt'uno inscindibile, e nessuna specifica disposizione prescrive che il dispositivo sia formalmente distinto dalla motivazione, e che, a pena di nullità, debba costituire la parte finale della decisione, nella quale, conseguentemente, il dispositivo va coordinato con la motivazione (nella specie, la S.C. ha negato la ricorrenza di un'ipotesi di nullità nel lodo non contenente, in dispositivo, statuizioni su una domanda di risoluzione per inadempimento rigettata in motivazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2002, n. 10924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10924 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCCIO - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n^. 21005/2000 proposto da
RE UG CA & C. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Tre Cannelle 22 presso l'avv. Lucrezia Vaccarella, che la rappresenta e difende in unione con l'avv. Andrea Manzi, per procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro
ASL n. 8 DELLA REGIONE PIEMONTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli 180, presso l'avv. Mario Sanino, che la rappresenta e difende in unione con l'avv. Mario Vecchione, per procura speciale a margine del controricorso,
- intimata -
nonché sul ricorso n^. 22002/2000, proposto da
ASL n. 8 DELLA REGIONE PIEMONTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli 180, presso l'avv. Mario Sanino, che la rappresenta e difende in unione con l'avv. Mario Vecchione, per procura speciale a margine del controricorso,
- ricorrente -
contro
RE UG CA & C. S.R.L.,
- intimata -
avverso la sentenza della corte d'appello di Torino del 18 luglio 2000. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. Dott. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 30 ottobre 2001;
sentito l'avv. Manzi e l'avv. Vecchione;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. Dott. Stefano Schirò che ha concluso per l'accoglimento del secondo e del terzo motivo con rigetto del primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atti di citazione notificati il 7 ottobre e il 3 dicembre 1999 la ASL n. 8 di Chieri ha proposto davanti alla corte d'appello di Torino impugnazione per nullità del lodo sottoscritto il 22 e il 26 luglio 1999 con il quale è stata risolta la controversia relativa all'appalto per la ristrutturazione e l'ampliamento dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri, aggiudicato con contratto del 19 maggio 1997 all'Impresa RO LL & c.
La corte d'appello ha dichiarato la nullità del lodo per non avere gli arbitri statuito nella parte dispositiva in ordine alla domanda di risoluzione per inadempimento dell'impresa avanzata dal Comune e perché la decisione non poteva desumersi dalle affermazioni contenute in motivazione nella quale, in conseguenza della ritenuta illiceità della rescissione disposta dall'amministrazione, è stata rigettata la domanda di risoluzione per fatto e colpa dell'appaltatore, non essendosi ravvisati comportamenti inadempienti. Tale motivazione, inoltre, sarebbe irrilevante perché non sono state neppure individuate le obbligazioni che si assumono inadempiute e non si fa riferimento ad alcun elemento istruttorio.
Avverso la sentenza della corte d'appello di Torno l'impresa ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La AS resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a un motivo. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e il ricorso incidentale, proposti nei confronti della stessa sentenza debbono essere riuniti.
1. Contrariamente a quanto sostiene la controricorrente il ricorso è ammissibile, perché contiene un'esposizione dei fatti di causa sufficiente a consentire una adeguata valutazione dei motivi dedotti. Con il primo motivo, deducendo la violazione degli articoli 112 e 342 c.p.c., la società ricorrente sostiene che la AS non aveva proposto impugnazione del lodo prospettandone la nullità per omessa menzione della pronuncia nel dispositivo o per omessa motivazione e che pertanto la corte territoriale, pronunciando la nullità del lodo per detti motivi avrebbe deciso al di là delle domande proposte. Il motivo è infondato perché con il primo motivo dell'impugnazione ex art. 829 c.p.c. la AS ha dedotto la nullità del lodo per omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione.
Con il secondo e il terzo motivo, che debbono essere congiuntamente esaminati perché strettamente connessi, la ricorrente, deducendo la violazione degli articoli 132 e 823 n. 4 c.p.c. e vizio di motivazione censura le affermazioni della corte territoriale secondo cui il lodo sarebbe nullo perché non contiene pronuncia sulla domanda di risoluzione in dispositivo e perché le affermazioni contenute in motivazioni sarebbero irrilevanti.
I motivi sono infondati. È principio pacifico, costantemente affermato da questa Corte che la sentenza costituisce un tutto uno inscindibile, con la conseguenza che il dispositivo va coordinato con la motivazione. Analogo principio va affermato rispetto al lodo, anche perché nessuna disposizione normativa prescrive che il dispositivo sia formalmente distinto dalla motivazione e che debba, a pena di nullità, costituire la parte finale del lodo (Cass. 3044/2000). L'accoglimento dei motivi del ricorso principale, che comporta la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Torino, anche per le spese di questo giudizio, comporta l'assorbimento del ricorso incidentale con il quale la controricorrente ha lamentato l'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione di quanto pagato in adempimento del precetto intimato sulla base del lodo esecutivo.
P.Q.M.
la Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale;
rigetta il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della corte d'appello di Torino.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 30 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2002