Sentenza 12 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/01/2004, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMFA S.P.A., in persona dell'Amministratore Delegato MICHAEL JOSEPH SPRUZS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO CRISPI 89, presso lo studio dell'avvocato LEONE PONTECORVO, che lo difende, giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE, AGENZIA ENTRATE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 64/00 della Commissione tributaria regionale di BOLOGNA, depositata il 20/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/03 dal Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato PONTECORVO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.p.a. Amfa ha impugnato, nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la sentenza della C.T.R. di Bologna, depositata, il 20 giugno 2000, che, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio delle Entrate di Rimini, aveva dichiarato non dovuto alla ricorrente il richiesto rimborso delle ritenute per l'importo di L. 91.046.873, effettuate sugli interessi bancari maturati nel 95. Lamenta la ricorrente: 1) la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia da parte della C.T.R. sulla sua eccezione d'inammissibilità dell'appello, perché privo "dei motivi specifici della impugnazione"; 2) la falsa applicazione dell'art. 26 co. 4^ D.P.R. 600/73, atteso che l'"attività interpretativa" di cui all'art. 14 L. 28/99, non ne implicava necessariamente l'efficacia retroattiva;
perché contraria ai principi della ragionevolezza e dell'affidamento, trattandosi di norma sostanzialmente innovativa. Il Ministero non resiste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Privo di giuridico fondamento si palesa il 1^ motivo, atteso che la C.T.R. di Bologna, riportando nell'impugnata decisione lo specifico motivo di gravame dell'ufficio, e decidendo in merito, ha implicitamente e motivatamente disatteso l'inerente eccezione d'inammissibilità; per mancanza di specifici motivi, dell'appello;
non essendo all'uopo necessaria una esplicita statuizione in tal senso.
Anche il 2^ motivo risulta destituito di qualsiasi fondamento, basandosi sull'apodittica, quanto errata, affermazione di "sostanziale innovatività" del disposto di cui all'art. 14 L. 28/99, che, invece, non fa che ribadire l'inequivoca valenza letterale del comma 4^, terzo periodo dell'art. 26 D.P.R. 600/73, che per l'appunto estende anche alle persone giuridiche esentate dall'Irpeg, le ritenute a titolo d'imposta sui redditi di capitale. Il ricorso va pertanto rigettato.
Nessuna statuizione in ordine alle spese, attesa la contumacia del Ministero.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2004