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29 novembre 2011
29 novembre 2011
Art. 13. Stato di previsione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e disposizioni relative 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario 2012, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario 2012, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» di cui alla missione «tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici», relativi al Fondo unico dello spettacolo.
e le attivita' culturali e disposizioni relative 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario 2012, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario 2012, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» di cui alla missione «tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici», relativi al Fondo unico dello spettacolo.
Giurisprudenza • 1
- 1. CGUE, n. C-170/13, Sentenza della Corte, Huawei Technologies Co. Ltd contro ZTE Corp. e ZTE Deutschland GmbH, 16/07/2015Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 16 luglio 2015 ( *1 ) «Concorrenza — Articolo 102 TFUE — Impresa titolare di un brevetto essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica che si è impegnata, nei confronti dell'organismo di normalizzazione, a concedere in licenza a terzi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie dette “FRAND” (“fair, reasonable and non-discriminatory”) — Abuso di posizione dominante — Azione per contraffazione — Azione inibitoria — Azione per richiamo di prodotti — Azione diretta ad ottenere la presentazione di dati contabili — Azione per il risarcimento del danno — Obblighi del titolare di un brevetto essenziale ai fini dell'applicazione di una …Leggi di più...
- art. 102 TFUE·
- tutela proprietà intellettuale·
- organismo di normalizzazione·
- azione per contraffazione·
- presentazione dati contabili·
- azione inibitoria·
- risarcimento danni·
- abuso di posizione dominante·
- richiamo prodotti·
- licenza FRAND·
- norma tecnica·
- brevetto essenziale