Sentenza 11 marzo 2009
Massime • 1
Non è causa di nullità della perizia l'omesso avviso al consulente tecnico di parte della data di prosecuzione delle operazioni, se la comunicazione sia stata data al difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2009, n. 24493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24493 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 11/03/2009
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1075
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 22426/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SU AL, n. Casazza (BG) l'8 giugno 1954;
avverso la sentenza emessa in data 16 febbraio 2005 dalla Corte di appello di Torino;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, sost. Proc. Gen. Dott. Monetti Vito, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 16 febbraio 2005 la Corte di appello di Torino riformava parzialmente, riducendo la pena ad anni sei, mesi otto di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, la sentenza del Tribunale di Verbania in data 23 aprile 2004 con la quale UA AL era stato dichiarato colpevole del reato di concorso in rapina aggravata commessa in una banca di Arona il 26 luglio 2001 ed era stato condannato alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 2.300,00 di multa con le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena. Avverso la predetta sentenza l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per Cassazione deducendo:
1) la violazione degli artt. 229 e 230 c.p.p. e il difetto di motivazione con riferimento alla perizia fisiognomica disposta dal giudice di primo grado che sarebbe nulla poiché, dopo la prima attività compiuta in contraddittorio con il consulente della difesa, il perito aveva reso noto il deposito della relazione solo poco prima dell'udienza del 23 aprile 2004 senza aver preventivamente comunicato al consulente le date del proseguimento delle operazioni peritali (nonostante i reiterati solleciti), per cui il consulente non era stato messo in grado di visionare ed analizzare la videocassetta in originale ne' di assistere alle operazioni di estrapolazione dei fotogrammi;
solo due giorni prima dell'udienza il perito aveva inviato al consulente un CD rom contenente le immagini di uno degli autori della rapina estrapolate dal filmato e utilizzate per la comparazione con le fotografie dell'imputato; il ricorrente si duole inoltre che al consulente della difesa, che non aveva avuto a disposizione (come il perito) l'originale della videoregistrazione, non sarebbe stata data la possibilità, una volta disposta la perizia, di estrapolare le immagini in formato digitale utilizzate invece dal perito, evidenziando ulteriormente che il contraddittorio tra i due esperti era stato assicurato solo nella fase iniziale delle operazioni peritali (allorché il UA era stato fotografato nel carcere di Verbania) ma non in quelle successive;
2) la manifesta illogicità nella valutazione della prova con riferimento all'art. 192 c.p.p., comma 1, avendo la Corte territoriale dato immotivatamente rilievo preminente ai risultati della perizia fisiognomica, senza considerare che i testi avevano fornito una descrizione fisica del rapinatore che non corrispondeva alle caratteristiche dell'imputato e senza fornire una spiegazione scientifica circa l'irrilevanza attribuita alle deduzioni del consulente della difesa sulla differenza tra l'orecchio dell'imputato e quello dell'individuo ripreso nel filmato.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Quanto al primo motivo, che peraltro reitera sostanzialmente le doglianze già espresse con i motivi di appello sulla ritualità della perizia fisiognomica, la Corte osserva che nella sentenza impugnata si da atto che all'inizio delle operazioni peritali, allorché nella casa circondariale di Verbania erano state effettuate le fotografie dell'imputato, erano presenti sia il difensore dell'imputato che il consulente di parte, i quali erano stati evidentemente avvisati ai sensi dell'art. 229 c.p.p., comma 1, e si afferma, per quanto riguarda la prosecuzione dell'attività peritale consistita nell'elaborazione delle immagini in formato digitale e nella comparazione con la videoregistrazione effettuata nella banca durante le fasi della rapina, che l'eventuale mancanza dell'avviso informale previsto dall'art. 229 c.p.p., comma 2, non avrebbe leso i diritti della difesa in quanto il consulente avrebbe potuto mettersi in contatto con il perito per essere informato della prevista ulteriore attività (non risultano, dopo gli accordi presi tra perito e consulente in occasione delle prime operazioni, i "reiterati solleciti" cui si fa riferimento nel ricorso) o comunque rivolgersi al Tribunale ai sensi dell'art. 228 c.p.p., comma 4. Le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, per respingere sul punto l'eccezione di nullità della perizia, sono adeguate e immuni da vizi logici e giuridici. Peraltro il ricorrente sembra dolersi specificamente nel ricorso del mancato avviso del prosieguo delle operazioni peritali al proprio consulente (con il quale il perito avrebbe preso "accordi"), mentre la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente espresso il principio, condiviso dal Collegio, secondo il quale l'avviso dato al difensore dell'inizio o del prosieguo delle operazioni peritali soddisfa le esigenze di tutela dell'assistenza dell'imputato quale prevista dall'art. 178 c.p.p., lett. c) e che, conseguentemente, l'omessa analoga comunicazione al consulente di parte non comporta nullità alcuna (Cass. 16 ottobre 1998 n. 2885, Russo G.; sez. 6, 26 novembre 1996 n. 275, Tornabene). Quanto all'ulteriore doglianza relativa alla mancata disponibilità da parte del consulente dell'originale del filmato effettuato nella banca, la Corte territoriale ha osservato che lo stesso perito nominato dal Tribunale non aveva operato sull'originale del filmato, per non danneggiarlo, ma ne aveva effettuato un duplicato convertendo successivamente la versione analogica in una serie di immagini digitali sequenziali ed estrapolando, per effettuare la comparazione fisiognomica, le immagini più nitide ritraenti l'autore della rapina. La Corte di appello ha inoltre evidenziato che anche la difesa avrebbe potuto richiedere, sin dal momento del conferimento dell'incarico peritale, analogo duplicato e che sarebbe stato così possibile al consulente di parte procedere autonomamente alle successive operazioni di digitalizzazione e comparazione. Nella sentenza impugnata, con una motivazione giuridicamente corretta e argomentata in maniera logicamente ineccepibile, si è quindi ritenuto che al consulente di parte non sia stato sostanzialmente precluso l'accesso al filmato originale (prodotto dal pubblico ministero all'udienza del 13 febbraio 2004) e che non si sia realizzata una situazione di disparità tra il consulente della difesa e il perito. Quest'ultimo infatti ha solo avuto la possibilità di duplicare autonomamente il filmato originale, secondo una tecnica che non viene specificamente contestata dal ricorrente, ed ha utilizzato per compiere detta operazione apparecchiature di cui non risulta che la cancelleria del Tribunale fosse sprovvista (nel qual caso, ha osservato la Corte di appello, al perito sarebbe stato possibile affidare l'ulteriore incarico di realizzare una copia anche per la difesa, salvaguardando anche per questa attività le garanzie difensive). Nè del resto nel ricorso sono evidenziate le ragioni tecniche per le quali il duplicato realizzato dal perito in formato analogico (e solo successivamente convertito in forma digitale, con conseguente estrapolazione di immagini sequenziali più nitide) sarebbe stato diverso da quello eventualmente ottenuto dalla difesa tramite l'ufficio copie della Cancelleria del Tribunale o dallo stesso perito all'uopo incaricato. L'estrapolazione delle immagini nel caso concreto non risultano comunque essere state realizzate sul filmato originale della cui disponibilità, secondo il ricorrente, il consulente della difesa sarebbe stato illegittimamente privato. Peraltro, come osservato puntualmente nella sentenza impugnata, il consulente nonostante la lamentata brevità del termine per prendere visione dei fotogrammi estrapolati dal perito e dallo stesso utilizzati per la comparazione (il prof. Balossino aveva ricevuto dal perito, due giorni prima dell'udienza di discussione del 23 aprile 2004, un CD contenente i fotogrammi in questione) aveva avuto modo di depositare un'ampia e documentata memoria e di illustrare in udienza le proprie osservazioni.
Infondato è anche il secondo motivo in quanto nella sentenza impugnata (ed anche in quella di primo grado) si è dato ampiamente conto della sicura affidabilità, rispetto ai ricordi soggettivi e non sempre precisi dei testimoni, dell'indagine peritale conclusa con un giudizio di totale compatibilità tra l'immagine del rapinatore che impugnava una pistola e quella dell'imputato individuando numerose, specifiche ed oggettive coincidenze rilevate sulla base di conoscenze specialistiche di indiscussa validità scientifica (proporzioni generali della corporatura, leggera flessione della spalla destra, particolari anatomici facciali quali le sopracciglia, la struttura della bocca, il naso, l'orecchio). La Corte territoriale non ha del resto mancato di esporre le ragioni per le quali sono state disattese le conclusioni del consulente della difesa, il quale aveva espresso una valutazione di mera compatibilità soffermandosi su una pretesa difformità della conformazione dell'orecchio del rapinatore rispetto a quello dell'imputato. Infatti, seguendo un percorso argomentativo razionale e logicamente corretto, ha posto in evidenza la maggior precisione dell'indagine effettuata dal perito il quale aveva proceduto alla sovrapposizione strutturale, con estrazione dei contorni, verificando una coincidenza in generale dell'orecchio di entrambi i soggetti, e aveva rilevato come l'orecchio del rapinatore nel fotogramma che lo ritraeva di lato fosse parzialmente occultato per cui non era stato possibile verificare la coincidenza della caratteristica costituita da un rilievo in corrispondenza dell'apice del padiglione (c.d. tubercolo di Darwin), aggiungendo che comunque tale particolare non sarebbe stato sufficiente a far venir meno il giudizio di totale compatibilità delle immagini.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2009