Sentenza 30 agosto 1999
Massime • 1
Dall'esame coordinato delle disposizioni di cui al quindicesimo comma dell'art. 15 della legge n. 223 del 1990 e dell'art. 29 del d.P.R. n. 255 del 1992, si desume che, al fine di poter diffondere trasmissioni in sede locale, è sempre necessaria una concessione che abiliti alla sola diffusione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale la concessione è rilasciata; si desume, altresì, che, per poter trasmettere pubblicità e programmi differenziati nel territorio ricompreso nella concessione, è indispensabile un preventivo provvedimento autorizzativo da parte del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/08/1999, n. 9108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9108 |
| Data del deposito : | 30 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
PRIMANTENNA Srl di CASALE MONFERRATO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 138/96 della Pretura di CASALE MONFERRATO, depositata l'01/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/03/99 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato Bonizzi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.10.1995 la s.r.l. Primantenna esponeva di avere ricevuto il 4.9.1995 dal Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria ingiunzione di pagamento della somma di £ 10.000.000 per " violazione dell'art. 15 comma 15 della L. 223/90, per avere trasmesso pubblicità e notiziari differenziati nel proprio bacino di utenza.
Rilevava la società opponente che aveva iniziato a svolgere l'attività di programmazione differenziata già prima dell'entrata in vigore della L. 223/1990 in quanto nel suo bacino d'utenza era ricompresa la Valle d'Aosta, caratterizzata da diversità linguistiche e culturali, precisando che anche le provincie piemontesi necessitavano di un'informazione locale differenziata. L'attività svolta inoltre doveva ritenersi autorizzata ex art. 32 L.223/90, essendo stata indicata nella domanda di concessione.
Si costituiva in giudizio il Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria che chiedeva la reiezione dell'opposizione. Con sentenza in data 1.6.1996 il Pretore di Casale Monferrato accoglieva l'opposizione, sul presupposto che la società opponente aveva richiesto le necessarie concessioni-autorizzazioni, poi concesse con effetto sanante.
Ricorre per cassazione, con ricorso fondato su unico motivo, l'Avvocatura Generale dello Stato.
Non svolge attività la s.r.l. Primantenna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'Avvocatura Generale dello Stato lamenta, in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 32 della L. 223/90 e dell'art. 29 II comma del D.P.R.255/92. Rileva l'Avvocatura che contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore di Casale Monferrato, la s.r.l.Primantenna ha richiesto l'autorizzazione alla diversificazione dei programmi solo in data 11.10.1994, dopo che il 14.9.1994 le era stata notificata l'ordinanza-ingiunzione opposta.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Invero in base all'art. 15 comma 15 della L. 223/90 le emittenti locali, munite di apposita concessione, possono trasmettere solo "il medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciata la concessione".
In base all'art. 29 del D.P.R.27.marzo.1992 inoltre la regola stabilita dall'art. 15 comma 15 della L.233/90 può essere derogata, a seguito di apposita e specifica autorizzazione, rilasciata dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, qualora ricorrano le seguenti condizioni" 1) in relazione alla rilevanza locale del contenuto del programma;
2) nel caso in cui i programmi siano diretti alle diverse comunità linguistico culturali presenti nel territorio servito;
3) nel caso di eventi occasionali o eccezionali e non prevedibili" Dall'esame coordinato delle norme indicate si desume all'evidenza che al fine di poter diffondere trasmissioni in sede locale è necessaria sempre una concessione che abilita solo alla diffusione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale la concessione è rilasciata ed altresì che per poter trasmettere pubblicità e programmi differenziati nel territorio ricompreso nella concessione è indispensabile un preventivo provvedimento autorizzativo, da parte del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.
Ipotesi questa non ricorrente nella specie posto che, come risulta dall'impugnata sentenza, l'autorizzazione alla diffusione di programmi diversificati è stata richiesta dalla s.r.l.Primantenna dopo la notifica della contestazione dell'infrazione e quindi dopo che l'art. 15 comma 15 L.133/90 era stato violato. Nè è dato rinvenire nelle norme contenute nelle leggi indicate alcuna statuizione che legittimi la decisione del Pretore di Casale Monferrato, in ordine ad un preteso effetto sanante della autorizzazione richiesta dalla soc. Primantenna.
Per mera completezza di esposizione giova infine precisare che, prima della contestazione dell'infrazione, era stata dalla società Primantenna richiesta esclusivamente la concessione, mentre l'autorizzazione alla diffusione di programmi differenziati è stata richiesta successivamente per cui, neppure in via di interpretazione, nella specie, è possibile attribuire alla concessa autorizzazione un effetto sanante posto che a tutto concedere, in via di mera ipotesi, l'autorizzazione potrebbe al massimo estendere i suoi effetti alla data della domanda di concessione dell'autorizzazione medesima ma non oltre.
Pertanto l'impugnata sentenza va cassata senza rinvio e, giudicando nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, l'opposizione proposta avverso l'ordinanza-ingiunzione va respinta.
Ricorrendone le condizioni di legge si stima equo compensare fra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e decidendo nel merito, respinge l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione del Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria; spese compensate.