Sentenza 5 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/06/2002, n. 8149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8149 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2002 |
Testo completo
9 / IN NOM DELROPOL ITA9/ 02 REPUBBLICA ITALIANA 0 8 SSAZIONE LA CORT Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE azione Livorntona Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22462/98 Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente Dott. Ernesto LUPO - Consigliere Cron.22384 Consigliere Dott. Michele VARRONE Rep. 1667 Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Ud.14/01/02 - Rel. Consigliere Dott. Bruno DURANTE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA SPA, in persona dei per diritti € 1,55 -5 GIU 2002 legali rappresentanti Dott. Romeo Maestri e Dott. Pier IL CANCELLIERE Franco Donato, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRIGGERI 817 presso 10 studio dell'avvocato MARIO CANCELLERIA FIANDANESE, difeso dall'avvocato GIULIO CERNITORI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TI RI, nella qualità di erede di RG IS, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE G. MAZZINI 6, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2002 presso lo studio dell'avvocato SCRIVO PASQUALE, che lo es.f.Richlesta copia esecutiva Scrive dal Sig. 39 difende, giusta delega in atti;
per diritti € 1446 Il 8-2-03 IL CANCELLIERE
- controricorrente -
nonchè
contro
ON UI;
- intimato avversO la sentenza n. 826/98 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione IV Civile, emessa il 04/03/98 e depositata il 27/03/98 (R.G. 375/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Banca nazionale dell'agricoltura conveniva in- nanzi al tribunale di Milano ON LU e IS Ser- gio;
deduceva che il ON, dopo avere prestato fide- iussione a garanzia di qualsiasi obbligazione già as- sunta e da assumere da parte della s.r.l. Dino Alberti, si era spogliato della quasi totalità del suo patrimo- Bomank a preggo vi- nio, trasferendo al IS alcuni immobili chiedeva che venisse dichiarata l'inefficacia nei le;
suoi confronti degli atti di trasferimento onde potere soddisfare sugli immobili le proprie ragioni creditorie nascenti da scoperto di conto corrente e ricevute ban- 2 carie rimaste insolute. Si costituivano in giudizio i convenuti e resiste- deducendo la nullità della fideiussione e la ca- vano, renza di presupposti dell'azione revocatoria. Il processo veniva interrotto per la morte del Pa- ris e riassunto nei confronti della erede, BE IN. Il tribunale rigettava la domanda;
il rigetto veni- va confermato dalla corte di appello di Milano con sen- tenza resa il 4.3.1998 su gravame della banca in base all'assorbente considerazione che il contesto delle ri- sultanze rimaneva quello della carenza di prova della consapevolezza, da parte del terzo acquirente, del pre- giudizio che l'atto di vendita arrecava alla banca. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ri- tre motivi;
ha resistito corso la banca sulla base di controricorso la BE;
con provvedimento emesso con all'udienza del 10.4.2001 questa Corte ha ordinato del contraddittorio nei confronti del Bumech. l'integrazione ON. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata si presenta irrimediabilmente affet- ta da vizio di motivazione nella parte che concerne il "consilium fraudis", avendo acriticamente recepito la motivazione della sentenza di primo grado senza prende- 3 re posizione sulle censure esposte con l'appello. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia viola- 2901, n. 2, c.c. zione e falsa applicazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c.; sostiene che in relazione all'art. la sentenza impugnata ha ritenuto che ai fini del "consilium fraudis" è necessario che il terzo abbia co- noscenza di una situazione debitoria del venditore che può essere aggravata dall'atto di disposizione, mentre ai detti fini è sufficiente che il terzo sia consapevo- le che mediante l'atto di disposizione il debitore di- minuisca il suo patrimonio e quindi la garanzia del credito. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia disatteso senza adeguata moti- vazione la richiesta di prova testimoniale inter a di- mostrare gli stretti rapporti anche commerciali esi- stenti tra il IS, il ON e la società, di cui il ON era amministratore. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la stretta complementarietà, non possono ricevere accogli- mento. Rileva la corte che, anche se la sentenza impugnata non avesse motivato, come, invece, ha fatto, il rigetto della richiesta di prova testimoniale, la doglianza che concerne il punto sarebbe stata inammissibile a causa 4 della mancata indicazione delle specifiche circostanze che formano oggetto della richiesta stessa, indispensa- bile al fine di consentire la valutazione di decisività sulla base del solo ricorso senza necessità di indagini suppletive (ex plurimis Cass. 2.8.1997, n. 7177). Allorquando ha ritenuto che a concretare il requi- sito soggettivo dell'azione revocatoria (consilium frau- è necessaria la consapevolezza, da parte del terzodis). acquirente, del pregiudizio che l'atto di disposizione arreca alle ragioni del creditore, la sentenza impugna- ta si è adeguata alla più recente giurisprudenza di questa Corte, la quale ha precisato che la prova del requisito può essere fornita anche а mezzo di presun- zioni (Cass. 28.9.1996, n. 8581; Cass. 4.11.1995, n. 11518). Dopo aver riassunto la motivazione della sentenza di primo grado concernente il "consilium fraudis" ed avere enunciato & relative censure, la sentenza impu- gnata è passata alla valutazione critica delle censure tr stesse, pervenendo alla conclusione che fa in effetti difetto la prova dell'indicato elemento. In questa situazione bisogna riconoscere che la sentenza impugnata ha pienamente adempiuto all'obbligo motivazionale, non senza aggiungere che è consentita la uper motivazione relationem" a condizione che il giudice 5 del gravame non si limiti a riprodurre la motivazione della sentenza impugnata, ma mostri di farla propria, tenendo nella debita considerazione i motivi di gravame (ex plurimis Cass. 23.1.1990, n. 385). Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna della ricorrente alle spese.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- al rimborso, in favore di BE IN, delle spe- te Se EURO 66,66 Oltre onorari liquidati in € 2000,00. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 14.1.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE свиби Мата Вчино Алганы 109T 129,11 IL CANCE 4 456T 2066 TOT. 149,771 5.06.02MCINTA OYLLE ENTRAGE ROMA 2 0.4560 15277 (eur 0 0 3 i