Sentenza 19 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/05/2023, n. 21456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21456 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2023 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Sezione Terza penale della Corte di Cassazione, con sentenza n.12951 del 25/01/2021, aveva annullato limitatamente al trattamento sanzionatorio la sentenza della Corte di appello di Bari del 5/06/2020. 1.1. Tale sentenza aveva parzialmente riformato la pronuncia emessa dal Tribunale di Bari nei confronti di RO RA, imputato del reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per aver detenuto a fini di spaccio otto dosi preconfezionate di sostanza stupefacente del tipo eroina del peso netto complessivo di gr. 3,626 in Altamura il 18 maggio 2013 (capo A) e del reato di cui all'art. 81, comma 2, cod.pen. e 73, comma 1, T.U. Stup. per avere in più circostanze, nella specie in circa venti occasioni, venduto a BR SA sostanza stupefacente del tipo eroina all'interno della sua abitazione dietro il pagamento della somma di euro 15 per ogni dose venduta. In Altamura, nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di maggio del 2013 (capo B), con recidiva reiterata a pena eseguita.
1.2. Il tribunale aveva condannato l'imputato alla pena di anni quattro, mesi uno di reclusione ed euro 19.000 di multa previo giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, mentre la Corte di appello aveva riqualificato i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. Stup. rideterminando la pena in anni due, mesi uno di reclusione ed euro 7.000 di multa.
2. Nella sentenza rescindente, la Corte di Cassazione ha ritenuto mancante la motivazione relativa al trattamento sanzionatorio e la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice del rinvio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la sentenza emessa il 17/03/2015 dal tribunale rideterminando la pena in anni uno, mesi nove di reclusione ed euro 1800 di multa.
3. RA RO propone ricorso per cassazione censurando tale sentenza, con un primo motivo, per violazione dell'art. 157 c:od. pen. in quanto ritiene errato il giudizio espresso dalla Corte territoriale secondo il quale si sarebbe già formato il giudicato in ordine alla responsabilità dell'imputato a seguito della sentenza rescindente, posto che a seguito della riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 T.U. Stup., il termine di prescrizione è spirato prima della pronuncia della sentenza di annullamento. Con un secondo motivo deduce illogicità o contraddittorietà della motivazione ritenendo che la Corte territoriale si sia limitata a indicare la pena base con i relativi aumenti e diminuzioni omettendo, tuttavia, di giustificare sotto il profilo argomentativo l'entità della sanzione e soprattutto la scelta di discostarsi dal minimo edittale.
4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
5. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
5.1. Con la sentenza rescindente la Corte di Cassazione ha dichiarato l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., espressamente esaminando l'eccezione di intervenuta prescrizione del reato e rigettandola sul presupposto che il ricorrente avesse omesso di considerare la sospensione del predetto termine, pari a 70 giorni.
5.2. Giova ricordare che le questioni decise con efficacia di giudicato non possono essere rimesse in discussione nella fase di rinvio tranne nel caso, che non ricorre nell'ipotesi in esame, in cui venga dedotta l'intervenuta prescrizione antecedente la sentenza di annullamento sulla base di una sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260695 - 01; Sez. 6, n. 48832 del 25/10/2022, Distefano, Rv. 284028 - 01).
5.3. Il caso in esame neppure rientra nell'ipotesi in cui il diverso termine di prescrizione, determinato in base alla diversa qualificazione giuridica del fatto, dipenda dalle ragioni dell'annullamento sottoposte alla valutazione del giudice nella fase di rinvio (Sez. 3, n.4334 del 22/10/2021, dep. 2022, Ferretti, Rv. 282801 - 01), considerato che la diversa qualificazione giuridica del fatto è stata operata sin dalla sentenza di appello parzialmente annullata e che, comunque, il relativo termine di prescrizione non era decorso prima della pronuncia della sentenza di annullamento.
6. Il secondo motivo è manifestamente infondato. È sufficiente esaminare la sentenza emessa dal giudice del rinvio per desumerne che la pena base per il più grave reato di cui al capo B) è stata determinata in anni due di reclusione ed euro 2100 di multa «avuto riguardo al carattere molteplice delle cessioni di eroina nell'intervallo temporale attenzionato». Con tale espressione il giudice ha, chiaramente e adeguatamente, espresso le ragioni sulle quali si è fondata la determinazione del trattamento sanzionatorio, peraltro in misura non superiore alla misura media edittale che, è bene ricordarlo, si determina dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949; Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, RV. 265283).
7. Conclusivamente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: Corte Cost. n.186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M
I. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così d