Sentenza 18 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/03/2003, n. 3995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3995 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
LA CORTE SUPR0 3 9 9 5 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME IX POP O IT Oggellu SEZIONE TERZA CIVILE Risarciments Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20454/99 Dott. Vittorio DOVA Presidente Relatore - Consigliere Cron.Dott. Michele LO PIANO 5088 Dott. Fabio MAZ ZA Consigliere Rep. 133 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud.16/10/02 Dott. Giovanni TT PETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA ان sul ricorso proposto da: OR LO ES, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO BENNICELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIULIO CEVOLOTTO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato NATALE CALLI PARI, giusta delega in att:; - ricorrente
contro
VE TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BANCO SANTO SPIRITO 48, prosao 10 studio dell'avvocato MARTO D'OTTAVI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato 2002 1947 1 LUCIANO GRI3I, giusta delega in atti;
controricorrente AVTеISO la sentenza n. 1518/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione IП T Civile, emessa 1 08/06/98 e depositata il 09/09/98 (R.G. 1516/93), udita la relazione della Causa svolta neila pubblica udienza del 16/10/02 dal Presidente Dott. Vittorio DUVA;
udi e l'Avvocato Mario D'OTTAVI; Edito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Cor: citazione del 21 febbraio 1999, ullio CC, quale promittente venditore, proponeva ne confront.i di SA LO RT domanda risarcitoria dei danni su- biti da esso istante in conseguenza deila risoluzione (Giudizialmente dichiarata) di un preliminare di vendila di immobile per fatto e colpa della convenuta, promissaria acquirente. La convenuta resisteva, Con sentenza del 10 giugno 1993, l'aaito Tribunale di Verona accoglieva la domanda dell'attore limitatamente zl rimborso della provvigione di lire 8.000.000 corrisposta 2 al mediatore per la conclusione del preliminare poi di- chiaralo risolto. Proposti appello principale dal HI e appello inci- dentale dalia RT, la Corte di Appelio di Venezia, con Sentenza del 9 settembre 1998, in parziale accoglimento del gravame principale, condannava la RT, anche ai sensi dell'art. 1224, 2° comura, C.C. , al pagamento comples - sivamente, a titolo risarcitorio, del 10% annuo o per fra- ziono di anno sul residuo prezzo di lire 55.000.000 dal IO agosto 1982 (data prevista per la stipula del contralto definitivo di vendita a per il saldo) con gli ulteriori interessi legali;
rigettava l'appello incidentale della RT confermava nel resto. Ricorre per cassazione la RT, in base a due moti- vi. Resisto con controricorso il CC, che eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso siccome a divo. Motivi della decisione In via preliminare, l'ecceziono di inammissibilità del ricorso é infondata, risultando tempestiva l'impugnazione (la sentenza non notificata - è stata pubblicata il 9 settembre 1998; il termine annuale, tenuto conto deila so- spension.c del periodo feriale, scadeva il 11 novembre 3 1999; il ricorso è stato notificato il 29 ottobre 1999). Con il primo motivo la ricorrente deduce che è stato erroneamente riconosciuto il risarcimento del maggior dan- no indipendentemente dalla prova di questo;
deduce, inol- tre, che nella specie si ipotizzerebbe comunque una rinunzia al risarcimento del maggior danno, poiché l'attore CC nella causa di risoluzione si riservò di chiedere in altra sede l'eventuale maggior danno, ma ha poi proposto solo una domanda di interessi moratori. La censura va disattesa. Sotto il primo profilo, i giudici di appello hanno correttamente valutato il maggior danno secondo i presup- le posti indicati dalla giurisprudenza deila S.C. (cfr. in 2368/1906, particolare le pronunzie deile SS.UU. 3004/1986, 1115/1989). Quanto all'altro profilo dedolto di carattere preli- minare), si deve rilevare che i giudici medesimi hanno in- terpretato l'ambito della domanda dell'attore, con apprez- zamento insindacabile in quesic giudizio di legittimità. Con il secondo motivo la ricorrente deduce che non vi fu un pacto tra le part: per la provvigione mediatoria di iire 8.000.000; precisa che è in atti soltanto una fattura relativa ad un semplice pagamento un laterale del compenso al mediatore, sicché doveva farsi ricorso agli usi locali per il 2% in lire 1.400.000. La censura va disattesa. I giudici di appello, nel libero apprezzamento delle risultanze probatorie, hanno ritenuto acquisito che fosse stato concordato tra le parti un patto per la provvigione: sul punto la motivazione è adeguata. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Sussisto- no giusti motivi per la compensazione delle spese del giu- dizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il 16 ottobre 2002 nella Camera di Consi- glio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. 7 7 IL PRESIDENTE RELATORE-ESTENSORE Vittorio سه IL CANCELLIERE C1 Innocenzo attista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 MAR 2003 IL CANCELLIERE C1 Oggi Innocenzo TT 5