Sentenza 28 settembre 2007
Massime • 1
In tema di sottoscrizione dell'ordinanza collegiale ex art. 309 cod.proc.pen., costituisce nullità relativa, non deducibile con i "motivi nuovi" a sostegno del ricorso per cassazione, la mancata apposizione in calce alla motivazione della firma del presidente che ha effettivamente presieduto il collegio, sottoscrivendo il dispositivo del provvedimento, e l'erronea sottoscrizione, in qualità di presidente, da parte di un magistrato che non ha fatto parte di quel collegio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2007, n. 39920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39920 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 28/09/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 3133
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 016430/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US SA, N. IL 06/10/1952;
avverso ORDINANZA del 23/11/2006 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Ciampoli, che ha concluso il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv. Pecorella.
OSSERVA
US RI è stato raggiunto da ordinanza di custodia in carcere emessa il 26/10/06 dal GIP del Tribunale di Catania perché ritenuto gravemente indiziato di avere fatto parte con ruolo direttivo di un'associazione di stampo mafioso, il clan facente capo a UN LO collegato alla più nota organizzazione denominata clan Santapaola, attiva in territorio di RR e Fiumefreddo di Sicilia e dedita a traffico di stupefacenti ed estorsioni (capo A della rubrica).
Gli indizi in ordine alla perdurante esistenza del sodalizio, anche dopo l'arresto del capo e di altri esponenti di vertice, e al coinvolgimento in esso dell'indagato sono stati desunti da intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite dal settembre al dicembre 2003, dopo la denuncia per tentata estorsione subita ad opera di appartenenti all'associazione (tra cui IO, titolare dell'agenzia "Multiservice Point", e RI CA) sporta il 20/6/03 dal consulente finanziario RA Antonino, e dai correlati servizi di osservazione.
Sono state in particolare disposte intercettazioni: nell'ufficio del RA;
sull'utenza cellulare e sull'autovettura Y10 del coindagato PA AL, che secondo gli inquirenti aveva svolto nell'associazione il ruolo di referente del gruppo di RR durante la latitanza di RI PI;
nei locali dell'agenzia "Multiservice Point" del NA e sulle utenze cellulari di costui e del RI;
e negli uffici dell'impresa edile "Cosma Costruzioni" del US ove sono stati eseguiti anche servizi di videoripresa. Il provvedimento restrittivo è stato confermato dal Tribunale di Catania, in sede di riesame, con ordinanza in data 23/11/06. Avverso quest'ultima pronuncia i difensori dell'indagato hanno proposto ricorso per cassazione, integrato da motivi nuovi, con il quale deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'esistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari. Si contesta anzitutto, sotto il primo profilo, l'utilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni, e in particolare di quelle disposte sull'utenza di PA, per asserita mancanza di idonea motivazione sull'esistenza dei presupposti di legge, contestandosi tra l'altro l'esistenza di indizi di un coinvolgimento del predetto PA nel tentativo di estorsione ai danni del RA, e per violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3. Con uno dei motivi nuovi si è inoltre eccepita la nullità del provvedimento impugnato, per violazione del principio di immediatezza di cui all'art. 525 c.p.p., comma 2, risultando lo stesso sottoscritto, come presidente, da un magistrato che non aveva fatto parte del collegio.
Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. Per quanto concerne la questione riguardante la sottoscrizione dell'ordinanza impugnata, come presidente del collegio, da parte di un magistrato che non ne aveva fatto parte va detto anzitutto che non si è verificata, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la nullità assoluta di cui all'art. 525 c.p.p., comma 2 poiché tale sanzione processuale è prevista solo quando alla deliberazione abbiano partecipato giudici diversi da quelli che hanno trattato il procedimento e nel caso di specie invece, come negli stessi motivi di ricorso si da atto, dal dispositivo dell'ordinanza - depositato il 23/11/06 e sottoscritto dal presidente effettivo - risulta che la decisione è stata presa dallo stesso collegio che figura nel verbale di udienza.
Il provvedimento con la motivazione, depositato il 13/3/07, è stato poi regolarmente redatto e sottoscritto come estensore da un giudice che aveva fatto parte del collegio, ma non è stato sottoscritto dal magistrato che l'aveva presieduto avendo, per un evidente disguido, apposto la sua firma un altro magistrato.
La mancanza della firma del presidente effettivo ha dato luogo a una nullità che però, come questa Corte in casi analoghi ha già avuto occasione di affermare (cfr. Sez. 1^ 25/6/04, Tomedi, rv. 229.852 e Sez. 6^ 17/10/05, Sassone, rv. 232.754), ha carattere solo relativo e doveva pertanto essere eccepita con i motivi originari di ricorso e non, come invece è avvenuto, con quelli nuovi.
Questi ultimi invero - come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 25/2/98, Bono e altri - anche per quanto concerne il ricorso ex art. 311 c.p.p. in materia cautelare possono avere ad oggetto soltanto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame. Quanto alle questioni attinenti alla utilizzabilità delle intercettazioni, va premesso che quelle di cui si tratta - a partire da quelle disposte sulle utenze cellulari del NA e del RI, con decreto autorizzativo del GIP in data 20/8/03 e decreto esecutivo del P.M. in data 29/8/03, e nello studio del RA, con decreto autorizzativo del GIP in data 28/8/03 e decreto esecutivo del P.M. in data 29/8/03, seguite, come estensione, da quelle ambientali e telefoniche nei confronti del PA disposte in via di urgenza dal P.M. con decreto in data 6/9/03 convalidato dal GIP il 8/9/03 e da quelle nei locali della Multiservice Point del NA disposte in via di urgenza dal P.M. con decreto in data 13/10/03 convalidato dal GIP il 15/10/03 - sono tutte tra di loro strettamente collegate e sono state cadenzate in diretta relazione con gli sviluppi che per tale via ha avuto l'indagine sull'episodio estorsivo in danno del predetto RA e sulla perdurante operatività e attuale composizione del clan UN.
Con la richiesta iniziale del P.M. in data 14/8/03 sono state richiamate le allegate note della Compagnia Carabinieri di RR in data 1, 7, 8 e 9/8/03 in cui si rendeva conto sia dell'eccezionale urgenza di ricorrere al mezzo captativo, stante la verosimile imminenza della consumazione dell'estorsione in danno del RA con il pagamento di quanto preteso, sia dell'inidoneità - quanto meno sotto il rilevante profilo investigativo (cfr. al riguardo le sentenze di questa Sezione 14/11/05, Cerchi e altri, rv. 233.794 e 17/2/06, Secchione e altri, rv. 233.794) - degli impianti della Procura per la necessità di un tempestivo coordinamento degli esiti delle indagini ai fini di un pronto intervento dell'autorità di polizia giudiziaria nella flagranza del reato, come è avvenuto con l'arresto dell'Arena nell'atto di riscuotere il provento dell'estorsione; e per quanto concerne in particolare le intercettazioni disposte nei confronti del PA nel decreto del P.M. è stata evidenziata, esplicitandone la ragione (mancanza di "risponditore" necessario per le caratteristiche della utenza del predetto), anche l'inidoneità tecnica degli impianti della Procura. Poiché dunque dalla concatenazione degli atti della complessa e unitaria serie procedimentale era sin dall'inizio dato chiaramente evincere la sussistenza di tutti i presupposti legittimanti il ricorso ad impianti esterni il giudice del riesame, nel respingere con puntuale motivazione le questioni attinenti alle intercettazioni che sono poi state riproposte in questa sede, ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. le sentenze 21/6/00, Primavera e altri;
31/10/01, Policastro e altri;
26/11/03, Gatto) in tema di legittimità dell'adozione nei relativi decreti di una motivazione per relationem, anche sotto il profilo della esistenza di eccezionali ragioni di urgenza ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, purché riferita ad atti conoscibili dagli interessati, il che nel caso di specie è fuori discussione, e congrua.
Va poi ricordato che ai sensi dell'art. 267 c.p.p., comma 1 le intercettazioni possono essere disposte quando vi sono gravi, ovvero anche solo sufficienti quando come nella vicenda in esame è applicabile il D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 13, comma 1 indizi "di reato", e cioè dell'esistenza di illeciti penali - il che nel caso di specie, come già detto, è stato desunto dalla denuncia per estorsione del RA e dalle strettamente collegate indagini che hanno evidenziato la perdurante attività del clan mafioso UN - mentre non occorre che vi siano indizi di reità a carico della persona nei cui confronti devono essere eseguite (cfr. al riguardo, tra le molte, Sez. 1^ 3/12/03, Prota e altro, rv. 227.914 e Sez. 4^ 16/11/05, Bruzzese e altro, rv. 233.184). Del tutto legittimamente d'altra parte le prime captazioni sono state disposte non già su fonte confidenziale, come si afferma nei motivi nuovi di ricorso, ma sulla base della denuncia formalizzata dal RA a carico di ignoti e delle successive rivelazioni dello stesso, recepite nella nota dei Carabinieri in data 1/8/03 equivalente per il contenuto a una relazione di servizio, circa la visita da costui ricevuta da parte del NA e del RI e la indicazione delle utenze da contattare per il pagamento di quanto dagli stessi richiestogli.
Per il resto le critiche contenute nei motivi di ricorso in ordine alla ritenuta esistenza della condizione di cui all'art. 273 c.p.p. non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità poiché investono solamente aspetti di fatto e il merito delle valutazioni, sorrette da esauriente apparato argomentativo immune da vizi di logicità, con cui il Tribunale ha desunto il collegamento del US con gli altri affiliati da conversazioni intercorse il 1, il 15, il 18, il 19, il 23 e il 27/10/03 sull'autovettura e sull'utenza del PA e nei locali della Multiservice Point, conversazioni da cui ha tratto una serie di concreti elementi, analiticamente indicati, sulla cui base ha ritenuto che l'indagato, la cui risalente frequentazione con il UN e altri appartenenti al suo clan risulta anche da controlli di polizia, avesse manifestato una permanente disponibilità verso tale organizzazione criminale assumendo all'interno del gruppo di RR una posizione di responsabilità, riconosciuta anche dagli esponenti di vertice, che gli consentiva di ingerirsi in questioni concernenti la soluzione di controversie nelle quali erano implicati affiliati (soprattutto il PA e il NA, personaggio emergente nel gruppo) o l'autorizzazione allo svolgimento di affari illeciti in quel territorio.
Nessun significativo elemento infine è stato dedotto, neppure con il ricorso, idoneo a fare ritenere superata la presunzione di esistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2007