Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2007, n. 39920
CASS
Sentenza 28 settembre 2007

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In tema di sottoscrizione dell'ordinanza collegiale ex art. 309 cod.proc.pen., costituisce nullità relativa, non deducibile con i "motivi nuovi" a sostegno del ricorso per cassazione, la mancata apposizione in calce alla motivazione della firma del presidente che ha effettivamente presieduto il collegio, sottoscrivendo il dispositivo del provvedimento, e l'erronea sottoscrizione, in qualità di presidente, da parte di un magistrato che non ha fatto parte di quel collegio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2007, n. 39920
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39920
    Data del deposito : 28 settembre 2007

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