Sentenza 23 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/05/2002, n. 7529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7529 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSIONE UFFICIO COPIE IN0.75 29 /02 Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 3.40 REPUBBLICA ITALIANA 2.3.MAG 2002 IL CANCELLIERE PREMA DICASSAZIONE LA CORTE Oggetto VENDITA RISOLU SEZIONE SECONDA CIVILE 2LIONE per INADEMPE MENTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario Presidente DE JULIO R.G.N. 20127/99 Cron. 21007 - Rel. Consigliere COLARUSSO Dott. Vincenzo Rep.1543 Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Ud.29/01/02 - GOLDONI Consigliere Dott. Umberto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente ichiosia Richiesta copia studio dal Sig onesie per diritti 9.30 SENTENZA 23 MAG. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE RE AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato CANCELLE FABRIZIO LOFOCO, che lo difende unitamente all'avvocato TEODOMIRO CENTOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente €0.77, L1500
contro
ER EL LE, SO IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo F858477 studio dell'avvocato BENITO PIERO PANARITI, che li €0.77-11500 all'avvocato ERNESTO CICCHETTI,difende unitamente ANCELLER 2002 giusta delega in atti;
controricorrenti 140 -1- avverso la sentenza n. 495/99 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 19/05/99; ERIA udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito l'Avvocato Fabrizio LOFOCO, difensore del € 0,77 1.1500 ricorrente che ANEL ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Benito Pietro PANARITI, difensore del F898482 resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
15000 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ERIA concluso per Generale Dott. Rosario RUSSO che ha dei primi quanttro motivi e l'accoglimento l'assorbimento del quinto motivo del ricorso, il rigetto della richiesta di decidere nel merito ex art.384 cpc. ERIA EL €0,77 1.1500 ERIA €0,77 11500 ERIA ERIA ERIA -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 20.3.1995, CI IO convenne innanzi al Tribunale di Foggia i coniugi LL Pasquale e LI Angiolina per sentir dichiarare la risoluzione del contratto preliminare con il quale i convenuti gli avevano promesso in vendita un appartamento di loro proprietà e condannare in solido gli stessi al risarcimento del danno ed al pagamento del doppio della caparra da lui versata, oltre agli interessi. L'attore esponeva che per l'appartamento promesso in vendita, sito in Foggia, era stato pattuito il 160.000.000 e che egli aveva versatoprezzo di L. la somma di L. 60.000.000 a titolo di caparra confirmatoria;
che non era stato possibile addivenire alla stipula del definitivo per l'esistenza di manufatti abusivi per i quali non era stata richiesta la sanatoria;
che esso promittente non aveva potuto realizzare, secondo il suo intendimento, le opere di riattamento dell'immobile poiché i promittenti venditori non avevano richiesto la necessaria concessione edilizia;
che era stata operata da costoro la sostituzione della serratura della porta di 2 ingresso all'appartamento; che esisteva un contenzioso con il condominio, taciuto dai convenuti i quali, peraltro, non avevano approntato la documentazione necessaria per la stipula del rogito notarile. Si costituivano i coniugi LL LI contestando la domanda e chiarendo che l'attore, dopo il preliminare, aveva manifestato disinteresse all'acquisto tanto da incaricare il mediatore di reperire altro acquirente;
che aveva convocato essi convenuti avanti al notaio per la stipula del definitivo con preavviso di un solo giorno e nonostante non fosse in grado di pagare il residuo prezzo con danaro contante assegni circolari, come pattuito. I convenuti spiegavano, pertanto, domanda riconvenzionale per sentir dichiarare legittimo il loro recesso dal contratto, con diritto a trattenere la caparra, a causa del grave inadempimento dell'attore. Il Tribunale, assunte le prove, pronunciava sentenza con la quale riteneva non gravi gli adempimenti ascrivibili ad entrambi i contraenti e rigettava le rispettive domande dichiarando che il preliminare era risolto per reciproco recessSO e 3 condannando convenuti a restituire all'attore l'acconto ricevuto, con gli interessi dalla sentenza. I coniugi LL -LI proponevano appello per sentir dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento del CI ed il loro diritto a trattenere la caparra. Il CI instava per il rigetto dell'appello e l'accoglimento dell'appello incidentale, proposto al sole fine di ottenere la condanna degli appellanti al pagamento degli interessi a far tempo dalla data quanto meno, dalla datadel reciproco recesso della domanda fino al soddisfo. La Corte di Appello di Bari, con sentenza resa in data 9.4.1999, ha così statuito: 1) ha dichiarato inammissibile l'appello essere leincidentale del CI per non proposte doglianza suffragate da specifici motivi;
2) ha accolto l'appello incidentale dei coniugi LL ― LI dichiarando legittimo il loro recesso dal contratto preliminare, con diritto a trattenere la caparra ricevuta. Quanto all'accoglimento della domanda riconvenzionale da costoro proposta, la Corte ha Osservato : My a) che si era formato il giudicato, non essendo sul punto stata avanzata alcuna censura, in ordine alla insussistenza a carico degli appellanti di un inadempimento di gravità tale da giustificare il recesso dal contratto da parte dell'attore; b) che, fronte a alla 11 scarsa caratura " dell'addebito delle controparti, esisteva, per l'inadempimento del CI avente converso, carattere di gravità poiché costui: bl) aveva convocato le controparti innanzi al notaio di sabato e con appena un giorno di preavviso;
b2) aveva manifestato in precedenza al mediatore il suo disinteresse a concludere il contratto;
b3 ) si era recato dal notaio senza la provvista necessaria per il saldo del prezzo ponendosi, quindi, volontariamente nella condizione di non adempiere. Avverso la cennata sentenza ricorre per cassazione il CI con cinque motivi illustrati da memoria. Resistono con controricorso i coniugi Pallegrino LI. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel primo motivo il ricorrente deduce erronea 5 applicazione dei principi in materia di giudicato interno, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Nelle richieste finali dell'atto di appello, le controparti avrebbero chiesto alla Corte di merito di " statuire secondo diritto, quindi accertato non essere ravvisabile inadempimento alcuno а carico degli appellanti, accertati, quindi, parimenti il grave e reiterato inadempimento imputabile all'appellato IO dichiarare risolto per fatto e colpa di CI - questi il contratto preliminare ". Siffatta censura proposta dai coniugi LL - LI aveva posto in discussione la statuizione di primo grado in punto di incidenza delle rispettive responsabilità, come accertato dal giudice di prime cure. Nel secondo motivo si deduce illogicità della sentenza, difetto assoluto di motivazione travisamento del fatto violazione e falsa applicazione dell'art. 1385 C.C.. Premesso il dovere del giudice di operare di fronte ad addebiti di inadempimento reciproci una valutazione comparativa delle condotte e di accertarne la effettiva la gravità ed efficienza causale rispetto alla complessiva economia del 6 contratto, il ricorrente lamenta che la Corte di Appello non avrebbe potuto accertare il suo presunto inadempimento senza un comparazione tra le condotte delle due parti contraenti. Nel terzo motivo si lamenta ancora violazione e falsa applicazione dell'art. 1385 c.c. per essere stato consentito ai coniugi LL LI di trattenere la caparra nonostante il loro inadempimento agli obblighi contrattuali così, impedendo illegittimamente al ricorrente di ottenere il doppio della stessa. Nel quarto motivo si lamenta manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione per avere la Corte, da un lato premesso di doversi occupare del solo inadempimento dell'Avv. CI e, dall'altro lato, proceduto all'apprezzamento ed alla qualificazione, peraltro immotivata ed apodittica, come di scarsa caratura di quello delle controparti. Nel quinto motivo si deduce " erronea presupposizione di fatto irrazionalità e difetto - di motivazione " della sentenza quanto alla dellavalutazione gravità del presunto inadempimento di esso ricorrente: la Corte avrebbe illogicamente apprezzato, travisandole, le 7 risultanze processuali ed in particolare la dichiarazioni del mediatore OM ed il fatto che gli intendesse saldare il restante prezzo con un assegno di conto corrente, peraltro coperto, che era il mezzo di pagamento già usato in precedenza. Il primo, secondo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente poiché tra loro connessi. Essi sono infondati. Ed invero, di fronte alla pronuncia di scarsa rilevanza degli inadempimenti che le parti reciporcamente si addebitavano, l'attore CI aveva sicuramente interesse ad inmpugnare la sentenza di primo grado che aveva negato, respingendo la sua domanda, la gravità dell'inadempimento dei convenuti, tanto più che costoro avevano proposto appello insistendo per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento da addebitarsi al CI. proposizione dell'appello anche La mancata da parte di costui ha comportato la incidentale - formazione del giudicato in punto di non gravità dell'inadempimento addebitabile ai coniugi, LI e lapromittenti venditori, LL impossibilità per la Corte di Appello di riesaminare la questione dedotta nella domanda 8 principale del CI. esatto ritenere ( come assume il E non ricorrente) che l'appello proposto dai coniugi LL - LI rimetteva in discusssione anche l'entità del loro inadempimento, essendo evidente che, in mancanza di una specifica doglianza da parte dell'attore, costoro non avevano nessun interesse ad ottenere un pronuncia che, sul punto, potesse in ipotesi peggiorare quella a loro favorevole emessa in primo grado. A seguito dell'appello dei promittenti venditori restava controversa la risoluzione del contratto per inadempimento negata dai primi giudici e la Corte di Appello aveva, da un lato, il dovere di apprezzare nell'ambito del devolutum e qualificare l'inadempi mento del CI e, dall'altro lato, di effettuare una valutazione comparativa del comportamento complessivo di ambdue le parti ma, in ordine alla incidenza delle trasgressioni agli obblighi incombenti ai promittenti venditori ed alla loro incidenza sull'equilibrio del sinallagma contrattuale, era preclusa alla corte di appello ogni valutazione diversa da quella compiuta dai giudici di prmo grado. Non restava, quindi, che apprezzare il 9 comporamento del CI e, nel compararlo con quello degli originari convenuti, non poteva non riconoscersi la scarsa entità di quest'ultimo nell'alterazione della economia del contratto. delEbbene, per quanto riguarda l'inadempimento CI la Corte di Appello ha ritenuto che il comportamento di costui abbia avuto decisiva incidenza nell'alterazione dell'equilibrio contrattuale essendo emerso un suo disinteresse successivo all'esecuzione del preliminare ricavabile da una serie di fatti sintomatici e, soprattutto, dalla pregnante circostanza che egli si era recato dal notatio senza avere con sé la notevole somma ( L. 100.000.000 ) necessaria per il saldo del prezzo. L'apprezzamento della Corte territoriale deve ritenersi congruo e logicamente coerente e, perciò, incensurabile in questa sede di legittimità, essendo notoriamente attinente al merito. contraddizione nella sentenza che haNon vi è comparativamente i comunque apprezzato comportamenti delle parti definendo di "1 scarsa "1 caratura quello degli appellanti la valutazione del quale, in quei termini, era resa obbligata e 10 今 necessaria dal giudicato. Il terzo motivo è del pari infondato nei termini in cui è stato formulato, essendo evidente che, una volta accertato che il contratto si era risolto per inadempimento del CI, i promittenti venditori erano, di conseguenza, autorizzati a trattenere la caparra ricevuta. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei 109T129.11 resistenti, delle spese che liquilida in complessive AGST 4132 2089,35 di cui euro 2000 ( euro 170,43 duemila ) per onorario. Così deciso in Roma addì 29 gennaio 2002 nella camera di consiglio seconda sezione civile. IL PRESIDENTE Il Consigliere estensore Belaruſ AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 ! in data 2.0 460 2002 € rsate a ato ve IL CANCELLIERE C1 al n36217 Valeria Neri CEM SETANTA/43 (euro 9. Il Dirigente Area vidi (Dott.ssa Mara Sa N Responsabile Servi (Dr. M. RA N 23 MAG. 2002 IL CANCELLIERE OF 11