Sentenza 25 giugno 2008
Massime • 1
In tema di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo davanti al giudice del dibattimento, l'estrema ristrettezza dei tempi del procedimento, connessa allo "status custodiae", non richiede che l'avviso dell'udienza sia oggetto di formale notificazione al difensore, dovendo ritenersi sufficiente l'avviso dato dalla polizia giudiziaria al difensore oralmente ovvero a mezzo fax.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/06/2008, n. 31454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31454 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 25/06/2008
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1315
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 11536/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
RT CO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 1 ottobre 2003 dalla Corte di appello di Roma;
- udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
- sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
- sentito il difensore dell'imputato, avv. VINCENTINI Odoardo di Roma che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la condanna, in giudizio abbreviato, di RT CO (alle pene di mesi quattro di reclusione ed Euro 1.000,00, di multa, riconosciuta la circostanza attenuante della lieve entità del fatto) per il reato di coltivazione di "cinque piante di marijuana", accertato in Roma il 19 agosto 2002.
La Corte territoriale disattendeva la questione di nullità sollevata dal difensore dell'imputato, che lamentava che l'avviso previsto dall'art. 558 c.p.p., comma 1, fosse stato comunicato "via fax" dalla polizia giudiziaria, a ciò non autorizzata dal giudice, e non fosse pervenuto a sua conoscenza.
Osservavano i giudici di appello che il difensore di fiducia dell'imputato, avv. VINCENTINI Odoardo era ritualmente comparso dinanzi al Tribunale per il giudizio direttissimo e nulla aveva eccepito. In ogni caso, pertanto, si era verificata la sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p., comma 1, alla stregua del quale "la nullità ... di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa ...".
2. Avverso l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento ed affidando le proprie doglianze a due motivi.
2.1. Con il primo motivo il difensore ripropone la questione di nullità, osservando che non era comparso all'udienza del 20 agosto 2002 (in cui si era proceduto alla convalida dell'arresto ed all'instaurazione del successivo giudizio direttissimo), ma a quella successiva del 26 agosto, fissata a seguito della richiesta di termini a difesa.
La natura assoluta della nullità aveva impedito la rituale instaurazione del giudizio, inficiando la convalida dell'arresto in flagranza e tutti gli atti successivi.
2.2. Con il secondo motivo il difensore denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza di elementi dimostrativi del fatto che la sostanza stupefacente fosse destinata all'uso personale dell'imputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
3.1. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato, seppur per ragioni diverse da quelle prospettate dalla Corte territoriale. L'art. 558 c.p.p., stabilisce che gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria, che conducono l'arrestato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo, sono tenuti ad avvisare il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'art. 97 c.p.p., comma 3. L'estrema ristrettezza dei tempi del procedimento, connessa allo status custodiale, non richiede, tuttavia, che l'avviso dell'udienza sia oggetto di formale notificazione al difensore.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. 6^ 28 febbraio 2001, Nallo, RV 218438) è, in tal caso, sufficiente anche l'avviso orale dato dalla polizia giudiziaria al difensore. A maggior ragione, pertanto, detto avviso può essere dato via fax, mezzo certamente adeguato per comunicare.
Ciò detto, deve rilevarsi che, nel caso in esame, non è in discussione che l'avviso sia stato dato (via fax).
Non può parlarsi, dunque, di omesso avviso, sicché la nullità non è annoverabile - come sostiene il ricorrente - tra quelle "assolute" indicate nell'art. 179 c.p.p.. Richiamandosi all'atto di appello, il ricorrente lamenta, invece, di non essere venuto a conoscenza dell'avviso, ma non ne chiarisce le ragioni. Ma, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. S.U. 30 ottobre 2002, Arrivoli, RV 222554), una volta accertata l'adeguatezza del mezzo usato, con riguardo al tempo disponibile ed all'insussistenza di strumenti di comunicazione alternativi, è irrilevante la circostanza della mancata conoscenza dell'avviso da parte del difensore, gravando sul medesimo sia l'onere di assicurarsi della perfetta funzionalità dell'apparecchio di cui è dotato il proprio studio professionale, sia quello di controllare con la necessaria assiduita l'eventuale ricezione di comunicazioni o altri documenti.
3.2. Il secondo motivo del ricorso è infondato.
È sufficiente in proposito ricordare che - e recentemente le Sezioni Unite di questa Corte lo hanno ribadito (si veda l'informazione provvisoria di Cass. S.U. 24 aprile 2008, Di Salvia) - la condotta di coltivazione non autorizzata di piante, dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti, è penalmente rilevante anche qualora sia realizzata per destinazione del prodotto ad uso personale.
4. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare in Euro 1.000,00, (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00, (mille/00). Così deciso in Roma, il 25 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2008