Sentenza 3 febbraio 1990
Massime • 1
Nel caso di ricorso per Cassazione contro una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove la Corte di Cassazione deve fare applicazione dell'art. 254 delle norme transitorie relative al nuovo codice di procedura penale e, a norma dell'art. 538, comma ultimo, del codice di procedura penale del 1930, deve provvedere alla rettificazione sostituendo la formula dubitativa con la formula piena che il giudice di merito avrebbe adottato se avesse ritenuto la prova mancante anziché insufficiente. Qualora solo l'imputato sia ricorrente la Corte di Cassazione provvede alla rettificazione senza esaminare i motivi del ricorso perché in presenza di una prova insufficiente o contraddittoria essa è tenuta a sostituire la formula dubitativa con quella piena indipendentemente dalla fondatezza dei motivi di impugnazione.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 03/02/1990, n. 3974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3974 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1990 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi. Sigg.: N. 2
Dott. Ecc. NI BRANCACCIO Presidente
1. Dott. MARCO BOSCHI Consigliere REGISTRO GENERALE
2. " GA LO CO " N. 20387/88
3. " RR NE "
4. " LF EB "
5. " EL DO "
6. " RD NO "
7. " NI CA "
8. " GIORGIO LATTANZI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN SC, nato a [...] il [...] ;
ZA MA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte Appello Roma in data 23.9.1987;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO LATTANZI;
Udito il Pubblico Ministero in persona del l'Avvocato Generale dott. PICCININNI che ha concluso per annullamento senza rinvio perchè il fatto non sussiste in ordine al reato di concussione e rigetto nel resto;
Udito il difensore Avv. Giuseppe MADIA di Roma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma con sentenza del 6 novembre 1982 ha ritenuto SC AN e MA ZA responsabili dei reati di ricettazione, omessa denuncia di reato e concussione, unificati a norma dell'art. 81 c.p., e con le attenuanti generiche li ha condannati ciascuno alla pena di tre anni e due mesi di reclusione e di lire settecentomila di multa.
A quanto risulta dalla sentenza l'8 aprile 1982 RO UN aveva denunciato ai carabinieri il furto della sua autoradio dicendo che l'autore del furto era stato visto da un vigile.
Questi era stato identificato in Augusto PEROTTI ed aveva dichiarato che il furto era stato commesso da un giovane di nome NG TO. Il TO aveva ammesso il furto ed aveva riferito ai carabinieri che dopo avere commesso il reato si era recato, portando con sè l'autoradio, in un bar dove due agenti della polizia lo avevano fatto salire su un'autovettura dicendogli che dovevano accompagnarlo in questura e che lo avrebbero rilasciato se avesse dato loro l'apparecchio.
Intimorito il TO aveva consegnato l'autoradio, ad uno degli agenti ricevendo in cambio lire 15.000 mentre l'altro agente lo aveva invitato a procurargli una seconda autoradio. Gli agenti erano stati identificati nel AN e nello SAINO e questi avevano affermato che il TO aveva proposto loro la vendita dell'autoradio, dicendo che era di sua proprietà, aveva chesto il prezzo di lire 100.000, poi ridotto a lire 80.000, e si era dichiarato in grado di reperire per lo ZA un altro apparecchio dello stesso tipo, acqistandolo a buon prezzo da un amico. Questi, in sintesi, i fatti che hanno dato luogo alla sentenza di condanna.
In seguito all'impugnazione degli imputati la Corte di appello di Roma con sentenza del 23 novembre 1987 ha assolto i due agenti dall'imputazione di concussione per insufficienza di prove, ha dichiarato estinta per amnistia l'omessa denuncia di reato, ha riconosciuto agli imputati anche l'attenuante dell'art.62 n.4 c.p. ed ha determinato per ciascuno di essi la pena in undici mesi di reclusione e lire 500.000 di multa.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione sia alla condanna per la ricettazione, sia all'assoluzione per insufficienza di prove dall'imputazione di concussione.
Il presidente della sesta sezione penale, alla quale era stato assegnato il ricorso, lo ha trasmesso al Primo presidente prospettando l'opportunità di un intervento delle Sezioni Unite sulla questione: "se l'art. 254 disp. trans. del c.p.p. (d.l. 28 luglio 1989, n.271) sia applicabile anche alle sentenze pronunciate dalla Corte di cassazione". Il ricorso è stato quindi assegnato alle Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo i ricorrenti hanno dedotto che la motivazione della sentenza impugnata è "contraddittoria e carente" per quanto concerne il dolo della ricettazione;
più in particolare hanno sostenuto ce gli elementi "posti a carico degli imputati sono talmente ambivalenti che potrebbero indifferentemente costituire motivazione relativa alla fattispecie prevista dalla contravvenzione di cui all'art. 712 c.p.". Il motivo è privo di fondamento. È vero che la sentenza impugnata per motivare la consapevolezza degli imputati circa la provenienza furtiva dell'autoradio ha fatto riferimento alle modalità dell'offerta e al prezzo pagato ma il riferimento non giustifica la censura mossa dal ricorrente perchè questa Corte ha più volte avuto occasione di affermare che il dolo del delitto di ricettazione può essere desunto anche dagli elementi indicati nell'art. 712 c.p., quando essi sono così univoci da dare la certezza che le cose acquistate provengono da un delitto (ved. Sez. II, 27 ottobre 1983, De Grignis, in Cass. pen. 1985, p. 651).
È da aggiungere che nella specie, oltre che dai ricordati elementi, la consapevolezza negli agenti della provenienza furtiva dell'autoradio risulta anche dalle dichiarazioni del TO, al quale la Corte di appello ha dato nel complesso credito decidendo in modo dubitativo sull'imputazione di concussione solo perchè ha ritenuto che mancasse "la completa prova che il TO si indusse alla consegna dell'autoradio per il "metus" derivante dalla qualifica rivestita dai due imputati" anzichè spontaneamente, come l'autore del furto aveva dichiarato in un secondo momento.
Deve quindi escludersi che la sentenza impugnata sia contraddittoria o carente nella motivazione quando afferma che i due agenti erano ben consapevoli che l'autoradio loro data dal TO proveniva da un furto.
Con un secondo motivo gli imputati hanno denunciato vizi di motivazione circa l'assoluzione per insufficienza di prove dall'imputazione di concussione, ed è in relazione a questo motivo che è stata disposta l'assegnazione del ricorso alle Sezioni unite. Nel nuovo sistema processuale penale, com'è noto, è venuta meno la formula dell'assoluzione per insufficienza di prove: a norma dell'art. 530, comma, 2 c.p.p. il giudice pronuncia sentenza di assoluzione piena sia quando manca, sia quando "è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile". È da aggiungere che per l'art. 254 norme transitorie (d. lg. 28 luglio 1989 n. 271) "Le sentenze di proscioglimento possono essere pronunciate solo con le formule previste dal codice", cioè con formula piena, e che secondo l'art. 245, comma 1 delle stesse norme transitorie quella dell'art. 254 è una delle disposizioni da osservare nei procedimenti che proseguono con l'applicazione del codice di rito abrogato.
In base a questi due articoli si è posta la questione di come debba provvedere la Corte di cassazione in seguito ad un ricorso dell'imputato contro una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove pronunciata prima dell'entrata in vigore del nuovo codice. Secondo un orientamento minoritario la Corte di cassazione non può applicare la nuova disciplina delle formule assolutorie ma deve limitarsi a giudicare sul ricorso pronunciandone il rigetto, se infondato, od altrimenti annullando la sentenza impugnata (vedi sez. VI 29 novembre 1989, ric. De Nicola); secondo l'orientamento maggioritario invece la corte è tenuta ad applicare la nuova disciplina. Nell'ambito di questo secondo orientamento esistono però opinioni diverse circa la pronuncia da adottare e l'oggetto del giudizio: per alcune decisioni la corte deve limitarsi ad operare una rettificazione a norma dell'art. 538 comma 3 c.p.p. del 1930 (vedi Sez. III 6 novembre 1989, ric. Faldi); per altre la corte deve annullare la sentenza impugnata senza giudicare sulla fondatezza del ricorso (vedi Sez. VI, 26 ottobre 1989, ric. La Neve); per altre ancora la corte prima di pronunciare l'annullamento deve esaminare i motivi per accertare se vi siano o meno le condizioni per pervenire ad un'assoluzione piena indipendentemente dalla sostituzione della formula imposta in ogni caso dalla nuova disciplina (vedi Sez. V 27 ottobre 1989, De Vita). All'origine del contrasto è la lettera dell'art. 254, perchè questo articolo, diversamente da altre disposizioni transitorie, non si limita a stabilire l'applicazione della nuova disciplina nei procedimenti che proseguono secondo il vecchio rito ma dice che "le sentenze di proscioglimento possono essere pronunciate solo con le formule previste dal codice" e da questa formulazione è stato dedotto che la disposizione riguarda solo i giudici di merito, posto che solo questi istituzionalmente pronunciano sentenze di proscioglimento. Di conseguenza, la Corte di cassazione in seguito ad un ricorso dell'imputato contro una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove dovrebbe decidere emettendo una pronuncia di rigetto o di annullamento del provvedimento impugnato senza fare applicazione della nuova disciplina.
È da notare che l'art. 13 del progetto preliminare delle norme transitorie, dal quale ha avuto origine l'art. 254, era così formulato: "Le sentenze di proscioglimento possono essere pronunciate solo con le formule previste dal codice di procedura penale. Ove ne ricorrano le condizioni, la Corte di cassazione provvede alla rettificazione della formula della sentenza". Nel progetto definitivo e successivamente nel testo approvato è venuta meno la seconda parte della disposizione, relativa alla Corte di cassazione, ma in mancanza di rilievi in proposito e di chiarimenti nelle osservazioni del governo è da ritenere che la soppressione sia stata operata per una considerazione di superfluità e non per regolare il giudizio di cassazione diversamente da quanto era stato espressamente previsto nel progetto preliminare.
In effetti l'applicabilità della nuova disciplina sulle formule di proscioglimento in tutto il corso dei procedimenti che proseguono in base al vecchio rito, e quindi anche nel giudizio di cassazione, si desume dal richiamo operato dall'art. 254 comma 1 delle norme transitorie all'art. 254 ed è quindi pensabile che il legislatore abbia considerato inutile ribadirla in quest'ultima disposizione. È certo che al contrario della maggior parte delle disposizioni del codice del 1930, che continuano ad applicarsi nei procedimenti che proseguono con il vecchio rito, la norma sull'assoluzione con formula dubitativa è stata espunta in modo radicale dal sistema (come risulta anche dall'art. 237 norme di coordinamento, che comporta l'eliminazione delle iscrizioni delle assoluzioni per insufficienza di prove dal casellario giudiziale) ed è insuscettibile di ulteriore applicazione nel corso di qualunque procedimento penale, sicchè l'esame da parte della Corte di cassazione di un ricorso dell'imputato volto a contestare un'assoluzione con formula dubitativa risulterebbe privo del necessario riferimento normativo.
Sotto altro aspetto è consistente il rilievo che, se la Corte di cassazione non facesse applicazione della nuova disciplina nel caso in cui il ricorso dell'imputato fosse fondato (ad esempio per un travisamento di fatto), senza possibilità per la corte di pervenire essa stessa alla conclusione di una mancanza di prova e di provvedere in conseguenza, verrebbe disposto un annullamento con rinvio assolutamente inutile, dal momento che il giudice di rinvio anche se dovesse ritenere ancora una volta insufficiente o contraddittoria la prova non potrebbe fare altro che pronunciare un'assoluzione con formula piena.
In sintesi, l'unica regola di decisione applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice è quella che impone l'assoluzione con formula piena "anche quando... è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile". Questa situazione probatoria è parificata alla mancanza di prova: in un caso come nell'altro è prescritta l'assoluzione con formula piena e ad essa non può non provvedere anche la Corte di cassazione quando in base all'accertamento del giudice di merito si trova in presenza di una prova insufficiente o contraddittoria. È da aggiungere che non occorre che la Corte esamini il ricorso dell'imputato, dato che in presenza di una prova insufficiente o contraddittoria essa è tenuta a sostituire la formula dubitativa con quella piena indipendentemente dalla fondatezza dei motivi di impugnazione. In altre parole, l'esame della motivazione della sentenza impugnata, che viene generalmente sollecitato con i motivi di ricorso contro una pronuncia per insufficienza di prove, risulta irrilevante ai fini della decisione della Corte perchè in ogni caso il giudizio di cassazione si deve concludere con un'assoluzione piena.
A ben vedere, una volta stabilito che la corte deve fare applicazione della nuova regola di decisione, la situazione processuale conseguente all'impugnazione di una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove appare non diversa da quella in cui la corte si troverebbe se venisse impugnata una sentenza di assoluzione con formula piena emessa sotto il vigore del nuovo codice in base all'accertamento di una prova insufficiente o contraddittoria compiuto dal giudice di merito ed impugnato per cassazione, ed è noto che secondo la giurisprudenza consolidata di questa corte un ricorso del genere non sarebbe ammissibile perchè investirebbe la motivazione senza conseguenze sul dispositivo e cioè sulla statuizione del giudice rispetto alla quale si forma il giudicato (ved. Sez. V, 3 giugno 1983, Santisi, in Cass. pen., 1985, p. 140, n.79, Sez. VI, 15 giugno 1984, La Mendola, ivi, 1985, p. 2068, n.1353 - Sez. I, 21 marzo 1983, Bortolotti, ivi, 1984, p. 1977, n. 1364). Del resto, se si ritenesse ammissibile un ricorso che senza incidere sulla decisione concernesse solo la motivazione sull'insufficienza di prove si riprodurrebbe, sotto un diverso profilo, una differenza che il nuovo codice ha inteso negare parificando alla mancanza l'insufficienza della prova per la comune caratteristica costituita dalla incapacità che tutte e due le situazioni probatorie presentano di superare la presunzione di non colpevolezza (ved. la Premessa della Relazione al testo definitivo del codice di procedura penale, in Gazz. Uff.del 24 ottobre 1988, suppl. ord. n. 2, p.164).
Resta da stabilire quale provvedimento debba essere adottato dalla Corte di cassazione per sostituire la formula dubitativa, se cioè la Corte debba operare una rettificazione a norma dell'art. 538, comma 3 c.p.p. del 1930, come hanno ritenuto alcune decisioni, ovvero debba pronunciare un annullamento senza rinvio a norma dell'art. 539, n. 4, oppure n. 9 c.p.p. del 1930, come hanno ritenuto altre decisioni. Si tratta di una questione essenzialmente formale perchè, com'è stato rilevato in dottrina, la rettificazione a norma dell'art. 538 comma 3 produce effetti non dissimili da quelli dell'annullamento. Sta però di fatto che la situazione in esame rientra letteralmente nella previsione dell'art. 538, comma, 3 ed è quindi questa la disposizione di cui, per provvedere in modo corretto, va fatta applicazione. È vero che in giurisprudenza e in dottrina c'è stata una tendenza a parificare la formula "disposizioni... più favorevoli" dell'art. 538, comma 3 a quella analoga dell'art. 2, comma 3 c.p. ma la lettera della legge non autorizza una limitazione della portata normativa dell'art. 538, comma 3 alle sole norme sostanziali e non occorre perciò rifarsi a quell'opinione interpretativa che vuole estendere la portata dell'art. 2 comma 3 c.p. ad alcune fondamentali norme processuali (tra le quali a quanto pare dovrebbero rientrare le regole di giudizio e di decisione) per giungere alla conclusione che in seguito alla soppressione della formula dubitativa ci si trova, a norma dell'art. 538, comma 3 , in presenza di una nuova disposizione più favorevole all'imputato, la quale legittima la Corte ad una rettificazione della sentenza impugnata. È da aggiungere che la rettificazione appare corretta anche considerando che l'annullamento si collega generalmente, anche se non sempre, ad un vizio del provvedimento annullato per la violazione di una norma che il giudice era tenuto ad osservare, mentre nel caso in esame l'intervento della corte, sostitutivo della formula assolutoria, dipende non da una violazione ma da una sopravvenienza normativa. Per concludere va infine chiarito che la pronuncia di rettificazione, come quella di annullamento senza rinvio (alla quale la prima è assimilata dall'art. 550 c.p.p. del 1930), non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende.
Non rimane ora che fare applicazione ai ricorsi in esame dei principi fin qui esposti, in base ai quali, rispetto all'imputazione di concussione, la formula dubitativa adottata dalla sentenza impugnata deve essere sostituita con l'assoluzione perchè il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte di cassazione sostituisce la formula assolutoria dubitativa con quella dell'assoluzione perchè il fatto non sussiste in ordine al reato di concussione. Rigetta nel resto il ricorso. Roma 3 febbraio 1990.