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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1646/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4743/2023 depositato il 31/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Augusta - Piazza D'Astorga N. 10 96011 Augusta SR
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Avv. Difensore_4 - CF_Difensore_4
Avv. Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 890/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
6 e pubblicata il 29/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6527 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti.
Resistente/Appellato: Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1, titolare di concessione demaniale, impugnava l'Avviso di accertamento IMU 2014 n. 6527 notificato il 27/11/2019 dal Comune di Augusta (importo € 8.153,00) relativamente a due immobili accatastati in categoria D 8: deduceva l'illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa
(cfr. ricorso introduttivo in atti).
Si costituiva il Comune il quale contro deduceva.
Il primo Giudice ha rigettato il ricorso ritenendo che il concessionario è legittimato passivo, che l'atto è adeguatamente motivato e la tassazione è corretta sulla previsione della categoria catastale regolarmente applicata in D8 (cfr. sentenza di I grado in atti).
La contribuente ha gravato la sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati - la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il Comune il quale ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il provvedimento originariamente impugnato è congruamente motivato: indica i presupposti di fatto e le ragioni di diritto (art. 1 c. 161 legge 296/2006), indica l' “insufficiente pagamento” del tributo,
i beni oggetto di pretesa, gli estremi catastali, il periodo di imposta,
2.- La giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Ordinanza n. 26432 dell'8 novembre 2017) ha ritenuto che “ … L'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva”.
3.- La categoria D8 è stata determinata dal Demanio Marittimo: la si ricava dalla rendita catastale rivalutata al 5% e moltiplicata per il coefficiente catastale specifico.
Alla base imponibile è stata applicata l'aliquota deliberata dal Comune.
Il relativo atto - avente natura generale - richiamato nel provvedimento non doveva essere allegato poiché di facile consultazione nel sito internet istituzionale: quindi conoscibile.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna la contribuente alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in euro 600,00 (seicento/00).
Palermo, 24 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
GN RO
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4743/2023 depositato il 31/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Augusta - Piazza D'Astorga N. 10 96011 Augusta SR
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Avv. Difensore_4 - CF_Difensore_4
Avv. Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 890/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
6 e pubblicata il 29/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6527 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti.
Resistente/Appellato: Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1, titolare di concessione demaniale, impugnava l'Avviso di accertamento IMU 2014 n. 6527 notificato il 27/11/2019 dal Comune di Augusta (importo € 8.153,00) relativamente a due immobili accatastati in categoria D 8: deduceva l'illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa
(cfr. ricorso introduttivo in atti).
Si costituiva il Comune il quale contro deduceva.
Il primo Giudice ha rigettato il ricorso ritenendo che il concessionario è legittimato passivo, che l'atto è adeguatamente motivato e la tassazione è corretta sulla previsione della categoria catastale regolarmente applicata in D8 (cfr. sentenza di I grado in atti).
La contribuente ha gravato la sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati - la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il Comune il quale ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il provvedimento originariamente impugnato è congruamente motivato: indica i presupposti di fatto e le ragioni di diritto (art. 1 c. 161 legge 296/2006), indica l' “insufficiente pagamento” del tributo,
i beni oggetto di pretesa, gli estremi catastali, il periodo di imposta,
2.- La giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Ordinanza n. 26432 dell'8 novembre 2017) ha ritenuto che “ … L'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva”.
3.- La categoria D8 è stata determinata dal Demanio Marittimo: la si ricava dalla rendita catastale rivalutata al 5% e moltiplicata per il coefficiente catastale specifico.
Alla base imponibile è stata applicata l'aliquota deliberata dal Comune.
Il relativo atto - avente natura generale - richiamato nel provvedimento non doveva essere allegato poiché di facile consultazione nel sito internet istituzionale: quindi conoscibile.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna la contribuente alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in euro 600,00 (seicento/00).
Palermo, 24 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
GN RO