Sentenza 28 febbraio 2002
Massime • 1
La disciplina contenuta nell'art. 303, comma 1, lett. b), n.3 bis cod. proc. pen., introdotta dal d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 2001, n. 4 - che prevede per taluni gravi reati, indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen., un aumento fino a sei mesi del termine di fase relativo al dibattimento di primo grado, da imputare a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero, e per la parte residua, al termine di cui al comma 1, lettera d), relativo alla fase compresa tra la pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello ed il passaggio in giudicato della stessa, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, il termine di fase previsto dalla lett. d) va proporzionalmente ridotto - non ha abrogato la norma generale in tema di doppia condanna, sicché essa non trova applicazione quando sia intervenuta una doppia condanna di merito, in primo grado e in grado di appello, ovvero quando l'impugnazione, dopo la condanna di appello, sia stata proposta solo dal P.M. poiché, in tale ipotesi, scatta l'operatività dei termini complessivi prevista dall'art. 303, comma 4, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2002, n. 31319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31319 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARIO SOSSI - Presidente - del 28/02/2002
1. Dott. VITO LA GIOIA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SEVERO CHIEFFI - Consigliere - N. 844
3. Dott. PAOLO BARDOVAGNI - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. EMILIO GIRONI - Consigliere - N. 30360/2001
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ME LE, n. 11.9.1969 a Novate Milanese,
avverso l'ordinanza in data 4.5.2001 del Tribunale di Milano Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Udite le richieste del P.M., Dott. Vincenzo GERACI, che conclude per il rigetto del ricorso
Non comparso il difensore.
O S S E R V A
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, costituito ex art. 310 c.p.p., respingeva il gravame proposto il 2.2.2001 da ME LE avverso il provvedimento in data 11.1.2001, con cui la Corte d'Assise di Appello della sede aveva rigettato la richiesta di scarcerazione per scadenza dei termini massimi della custodia cautelare. Con l'appello veniva dedotta la decorrenza del termine di fase di cui alla lett. d) dell'art. 303, co. 1, c.p.p., peraltro, ad avviso del Tribunale, nella fattispecie inapplicabile in virtù dell'esclusione stabilita nell'ultimo periodo, di tenore inequivoco e tale da non lasciare spazio ad una diversa interpretazione. Infatti, nei confronti dei soggetti condannati in entrambi i gradi di merito, come appunto il ME, non si applicano i termini di cui alla disposizione citata, ma soltanto quelli complessivi di cui al successivo co. 4, tenendo altresì conto delle cause di sospensione intervenute nei limiti precisati dall'art. 304, co.6, c.p.p. L'interessato ha personalmente proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione del diritto alla difesa perché nella procedura egli figurava assistito dal difensore di fiducia Avv. Francesco Piscopo, che era stato da lui revocato, onde era venuta meno qualsiasi difesa fiduciaria, come comunicato al giudice "de libertate" il 28.3.2001. deduce altresì l'irritualità del procedimento ex art. 310 c.p.p., per tardiva trasmissione degli atti - pervenuti il 23.3.2001 - da parte dell'autorità procedente e ulteriore, ingiustificato ritardo nella definizione, nonché l'incompletezza della documentazione su cui si era basato l'organo decidente, in quanto il fascicolo del procedimento di merito era stato "medio tempore" (8.3.2001) trasmesso a questa Corte. Denuncia, inoltre, l'erronea applicazione del co. 1, lett. d), dell'art. 303 c.p.p.. Il termine ivi cprevisto per la custodia nella fase successiva alla condanna in appello e fino alla decisione irrevocabile doveva ritenersi sganciato sia dalla previsione del successivo co. 4, sia dal criterio della doppia condanna conforme, seguito dal giudice "a quo", posto che nell'ultimo periodo viene fatto riferimento solo alla condanna in primo grado;
d'altra parte, il D.L. 24.11.2000 n. 341, convertito nella L. 19.1.2001 n. 4, nel prevedere un meccanismo di recupero degli incrementi ai termini massimi delle precedenti fasi previsti per taluni reati, stabilisce che tale recupero sia operato sul termine di cui alla lett. d), presupponendone la piena applicabilità (argomento a suo tempo prospettato e non menzionato in motivazione).
Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto alla questione relativa al difensore, va rilevato che all'udienza camerale del 6.4.2001 il Tribunale, preso atto della comunicazione, pervenuta il 28.3.2001, di revoca del mandato fiduciario all'Avv. Francesco Piscopo, nominava d'ufficio al ME l'Avv. Pierfrancesco Pinessi di Milano, rinviando la decisione al 4.5.2001 e disponendo che ne venisse dato avviso entro il 24.4.2001 al difensore officioso;
a ciò la cancelleria risulta avere provveduto (v. conferma del messaggio trasmesso in facsimile il 10.4.2001). Pertanto, all'udienza del 4 maggio, in cui è stata pronunciata la decisione impugnata, la difesa dell'imputato è stata regolarmente assicurata, ne' alcuna nullità può ravvisarsi per il fatto conseguente a mero errore materiale - che nell'intestazione dell'ordinanza sia indicato come difensore l'Avv. Piscopo. Il ritardo nella decisione è dovuto alla tardiva comunicazione della revoca;
esso, d'altra parte, non incide sull'efficacia della misura, essendo pacifica la natura ordinatoria del termine di 20 giorni stabilito dall'art. 310 C.P.P. (la disposizione in parola non contiene infatti alcun rinvio al co. 10 del precedente art. 309: cfr., "ex multis", Cass., Sez. 1^, 24.6/23.7.1993, Cilona;
Sez. 2^ 27.10.1995/30.4.1996, Andreini;
Sez. 6^ 16.1/21.2.1995, Pelosi). Ciò, del resto, risponde alla diversa funzione dalla legge attribuita ai rimedi previsti dagli artt. 309 (riesame) e 310 (appello cautelare), il primo destinato ad un immediato controllo delle condizioni di legittimità del provvedimento coercitivo, e perciò soggetto a brevi e perentori termini, il secondo apprestato per la verifica di situazioni sopravvenute incidenti su una misura in origine legittimamente applicata. Per analoghe considerazioni è priva di rilevanza la non immediata trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente;
infatti, non essendo richiamato dall'art. 310 C.P.P. neppure il co. 5 dell'art. 309, l'inosservanza, in sede di appello cautelare, del termine per l'inoltro degli atti non determina ne' la caducazione automatica della misura coercitiva, ne' alcun'altra sanzione processuale (Cass., Sez. 1^, 23.6/23.7.1997, Dander). Quanto poi alla pretesa incompletezza della trasmissione, va rilevato che la legge richiede soltanto l'invio degli atti "su cui si fonda" l'ordinanza impugnata dinanzi al Tribunale della libertà e quindi, trattandosi di provvedimento in tema di computo dei termini di durata massima della custodia cautelare, della sola documentazione relativa all'applicazione della misura coercitiva, ai termini di fase, all'eventuale regresso, alle proroghe, sospensioni e congelamenti verificatisi, onde del tutto irrilevante è il contenuto del fascicolo del procedimento di merito, della cui mancanza si duole il ricorrente.
Quanto alla principale questione sollevata, il ricorrente sostiene che sarebbe per lui trascorso il termine massimo previsto dalla lett. d) dell'art. 303, co. 1, C.P.P. per la fase compresa fra la sentenza di condanna in grado di appello e l'irrevocabilità della decisione. Il giudice "a quo" ha ritenuto inapplicabile nel caso di specie la previsione normativa, avendo l'imputato riportato condanna anche in primo grado onde, come stabilito al secondo periodo della disposizione citata, doveva applicarsi soltanto il termine massimo complessivo di cui al successivo co. 4, non ancora decorso. La coordinata lettura dei due periodi della lett. d) dell'art. 303, co. 1, non consente dubbi circa il significato della norma, che esclude l'operatività del termine di fase (ma non di quello complessivo) quando vi sia stata condanna sia in primo, sia in secondo grado;
la "ratio" è costituita dall'affievolimento della presunzione di non colpevolezza in presenza di un doppio e conforme giudizio di responsabilità, ed è in questi termini rispondente a criteri di ragionevolezza e compatibile con le previsioni costituzionali (Cass., Sez. 4^, 9.12.1999/22.1.2000, Galetti). Il ricorrente deduce che tale disciplina sarebbe in almeno virtuale conflitto con quella successivamente introdotta dal D.L. 24.11.2000 n. 341, convertito con modifiche nella L. 19.1.2001 n. 4, che, inserendo nella lett. b) del co. 1 dell'art. 303 C.P.P. il n. 3 bis, ha previsto per taluni gravi reati - ivi compresi quelli per cui si procede a carico del ME - un "aumento" fino a sei mesi del termine di fase relativo al dibattimento di primo grado, "imputato" a quello della fase precedente, ove non completamente utilizzato, ovvero, e per la parte residua, al termine previsto dalla lett. d). In sostanza, secondo il ricorrente, tale ultima imputazione sarebbe impossibile, o meramente fittizia, ove la fase successiva alla condanna in appello fosse meramente eventuale e quindi potesse in concreto essere vanificato il recupero previsto dalla legge. Va al proposito osservato che la nuova disposizione, che riguarda un numero limitato di procedimenti (quelli per i delitti di cui all'art. 407, co. 2 lett. a) del codice) non ha abrogato la norma generale in tema di doppia condanna, onde può semmai configurarsi un difetto di coordinamento che va risolto in via interpretativa;
il problema, tuttavia, non investe la personale posizione del ME, per il quale la fase di primo grado si è svolta in tempi ben anteriori all'innovazione legislativa e, quindi, senza che fosse utilizzato l'"aumento" dei termini da essa previsto, onde non può farsi questione di recupero dopo la condanna in appello.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non emergendo motivi di esonero - di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in 500 euro.
P.Q.M
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 alla Cassa delle ammende. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 L.
8.8.1995 n. 332. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2002