Sentenza 8 marzo 2006
Massime • 1
Il reato di indebito trattenimento nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore, ha natura permanente e si protrae fino a quando non venga posto in essere il comportamento dovuto, ossia l'abbandono del territorio dello Stato.
Commentario • 1
- 1. Le spese per innovazioni nel condominio: come ripartirleAvv. Valentina Antonia Papanice · https://www.fiscoetasse.com/ · 15 maggio 2018
Le spese per le innovazioni deliberate dalla maggioranza si ripartiscono tra tutti secondo il valore proporzionale della proprietà. Salvo il caso di innovazioni gravose e voluttuarie. 1) Riparto spese innovazioni condominiali secondo il valore della proprietà Le spese per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono incluse espressamente dall'art. 1123, co.1, c.c. tra quelle che vanno ripartite in base al valore di ogni proprietà (ed eventualmente ex art. 1123, co.3 c.c.). Le innovazioni sono previste dall'art. 1120 c.c., il quale oggi (a seguito della riforma del condominio) prevede: le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2006, n. 12564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12564 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 08/03/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 297
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 042238/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
1) DEMCIUC SILVIEA, N. IL 23/07/1979;
avverso SENTENZA del 28/07/2005 TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
udito il difensore avv. NAPOLETANO Maria Teresa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28/07/2005 (dep. l'01/08/2005) il Tribunale di Brescia ha assolto, per insussistenza del fatto, la cittadina moldava UC Silviea, tratta a giudizio - nelle forme del rito abbreviato - per rispondere del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter (modif. dalla L. n. 189 del 2002, art. 13), commesso per essersi trattenuta sul territorio nazionale in violazione dell'ordine di allontanamento dato dal Questore di Treviso il 07/10/2004 ai sensi del Decreto citato, art. 14 comma 5 bis. Ha rilevato in fatto il Tribunale che la UC era stata dal Questore intimata di allontanamento, e non accompagnata coattivamente alla frontiera, con motivazione che da un canto faceva richiamo - rettamente - alla carenza di elementi certi sulla di lei nazionalità ed alla mancanza di documenti di espatrio ma che, dall'altro canto, appariva tautologicamente attestata sulla sola affermazione di impossibilità di trattenimento presso il CPTA. Ha aggiunto il Tribunale che per tale profilo la motivazione non rispondeva ai requisiti di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1, - norma applicabile alla materia - e non consentiva in alcun modo di verificarne la giustificatezza;
ha quindi concluso nel senso che, disapplicato l'ordine del Questore per assenza di sufficiente motivazione, l'imputata dovesse essere assolta per insussistenza del fatto addebitato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il P.G. presso la Corte di Brescia con atto del 6/8/2005 nel quale ha prospettato la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, avendo il Tribunale, a suo avviso, totalmente mancato di considerare il fermo indirizzo interpretativo della Corte di legittimità a mente del quale l'ordine del Questore di cui alla citata norma non deve affatto recare una specifica motivazione sulle ragioni - di natura tecnico organizzativa (e che oltre tutto esulano dall'ambito dell'interesse giuridicamente protetto dell'espulso) - per le quali non è possibile il trattenimento presso l'apposito Centro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento. L'intimazione di allontanamento di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis, nel testo introdotto dalla L. n. 189 del 2002, art. 13, e la cui inosservanza trova nella specie la sanzione di cui al comma 5 ter, viene configurata come strumento - di attuazione del decreto espulsivo-alternativo all'accompagnamento coattivo immediato (costituente modalità "normale" di esecuzione ex art. 13, comma 4) e residuale rispetto alle esigenze o possibilità di temporaneo restringimento presso il CPTA. L'intimazione stessa, stante il suo carattere attuativo del decreto prefettizio di espulsione e come da questa Corte già rammentato (cfr. Cass. 1 pen. sent. n. 40299/2003), non deve essere assistita da specifica motivazione al proposito ma deve essere adottata nella rigorosa sussistenza delle condizioni, ovviamente accertande dal Giudice penale in sede di sindacato sulla legittimità dell'atto presupposto (esistenza del decreto prefettizio di espulsione, non ricorrenza dell'ipotesi di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5). E se, dunque, è sufficiente una sintetica enunciazione delle ragioni che hanno consigliato la scelta della modalità espulsiva, deve convenirsi con il ricorrente che nella specie si è certamente data adeguata motivazione della scelta operata, e ciò non solo (come riconosciuto anche dall'estensore della sentenza impugnata) con riguardo al mancato ricorso alla espulsione coattiva ma con riguardo, altresì, al mancato trattenimento presso un centro di trattenimento temporaneo. Ed invero, tenuto conto che le condizioni afferenti il mancato o decorso trattenimento presso un CPTA vanno, stante la loro evidente tassatività (cfr. Cass. sez. 1^ sent. n. 47677/04), certamente enunciate e verificate, ma senza che sia dato al Giudice ordinario alcun controllo sugli assetti organizzativi e sulle scelte amministrative della P.A., spettandogli solo il controllo sul corretto esercizio della scelta in termini di scrutinio dei sintomi di eventuale eccesso di potere, deve ritenersi che l'indicazione della indisponibilità di posti nella struttura, quale giustificazione del mancato trattenimento, è certamente motivazione adeguata.
Quanto alle osservazioni di cui alla memoria difensiva relative alle modifiche introdotte dalla L. n. 271 del 2004, si sottolinea che - come più volte affermato da questa Corte (cfr. ex multis: Cass. sentenze nn. 27399/2003 - 46242/2003)- il reato di indebito trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal Questore ha natura permanente e si protrae fino a quando non si pone in essere il comportamento dovuto, ossia l'abbandono del territorio dello Stato. Ne consegue che, ove un siffatto tipo di condotta (costituente reato ai sensi delle normative succedutesi in materia) sia iniziata sotto la normativa previgente e sia altresì continuata sotto la nuova, essa diventa sanzionabile nei termini previsti da quest'ultima normativa, con tutta evidenza realizzandosi con il protrarsi di tale condotta il reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, prima parte, come modificato dalla L. 12 novembre 2004, n. 271. Spetterà al Giudice di merito verificare - ed argomentare in merito - la sussistenza nella specie dell'elemento soggettivo del reato come attualmente delineato dalla norma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio di secondo grado alla Corte di Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2006