Sentenza 9 luglio 2001
Massime • 1
La controversia avente ad oggetto l'accertamento dell'inquadramento attualmente spettante al dipendente di un ente pubblico territoriale in forza del ccnl 31 marzo 1999 rientra, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 80 del 1998, nella giurisdizione del giudice ordinario (nella specie, il lavoratore aveva impugnato la delibera della Giunta comunale 24 luglio 1999 che gli aveva attribuito un dato trattamento tabellare, senza formulare specifiche pretese riferibili al periodo antecedente alla delibera).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/07/2001, n. 9318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9318 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ORATINO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO BASSI 3, rappresentato e difeso dall'avvocato ENNIO MAZZOCCO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AM AS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell'avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI DE NOTARIIS, giusta delega in atti;
- resistente con mandato -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 134/00 del Tribunale amministrativo regionale di CAMPOBASSO - sezione del Molise;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/01 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato Giovanni DE NOTARIIS;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al T.A.R. del Molise OM AC, dipendente del Comune di Oratino, ha impugnato (con ogni atto presupposto) la delibera adottata dall'ente in data 24.7.1999, con cui gli era stato attribuito un trattamento tabellare corrispondente al livello D.2; il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al superiore trattamento D.3, con la condanna del Comune al pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione, deducendo l'erronea applicazione del contratto nazionale del settore, pubblicato il 24 aprile 1999.
Instaurato il giudizio, il Comune di Oratino ha proposto istanza per regolamento preventivo di giurisdizione.
L'intimato si è costituito con atto depositato il 21 febbraio 2001. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune ricorrente sostiene che la controversia in esame è devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, in base al disposto dell'art. 68, comma primo, del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito, dall'art. 29 del d.lgs. 31 marzo, 1998 n. 80, e modificato dall'art. 18 del d.lgs. 29 ottobre n. 387. La tesi è fondata.
Premesso che la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, identificato alla stregua del criterio del petitum sostanziale, e cioè in base all'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio, indipendentemente dalla qualificazione fornita dall'attore, si rileva che nella specie il sig. AC ha riferito la sua pretesa relativa al diritto al superiore inquadramento alle previsioni del contratto collettivo nazionale sottoscritto il 31 marzo 1999, impugnando la deliberazione del 24 luglio 1999 con cui la Giunta comunale gli ha attribuito il trattamento tabellare D.2: la domanda proposta riguarda dunque l'inquadramento attualmente spettante in base alla richiamata disciplina, non risultando invece formulate specifiche pretese riferibili ad un periodo antecedente la delibera impugnata. La questione attiene pertanto al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, e la controversia deve ritenersi attribuita al giudice ordinario in applicazione del principio posto dall'art. 45, comma 17, d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, che attribuisce al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie in materia di impiego pubblico di cui all'art. 68 d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29, relative a tale fase temporale. Si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2001