Sentenza 30 giugno 1999
Massime • 1
Nella giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civili - prevista dall'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 - rientrano le controversie concernenti l'accertamento dell'esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico, ovvero della qualità demaniale del suolo, nonché le questioni relative alla rivendicazione, intesa come attività diretta al recupero dei suddetti terreni per consentire il pieno e pacifico esercizio del godimento degli usi civici da parte della collettività beneficiaria, ogni qualvolta attengano a controversie aventi ad oggetto l'accertamento tra i titolari delle rispettive posizioni soggettive e debbano essere risolte con efficacia di giudicato. E tra tali controversie rientrano anche quelle aventi ad oggetto la declaratoria della nullità del decreto di esproprio in quanto in contrasto con la natura demaniale del bene.
Commentari • 4
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RITENUTO IN FATTO 1.- La Corte d'appello di Roma, sezione specializzata degli usi civici, con ordinanza del 15 febbraio 2019, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 2019, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34, «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002», per violazione degli artt. 3, 9, 42 e 117, secondo comma, lettera s), (recte: lettera l), della Costituzione. Il giudice rimettente premette di essere investito del reclamo, ai sensi dell'art. 32 della …
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Comune di Alfedena (AQ), al momento dell'eversione della feudalità nel Regno di Napoli, era infeudato alla famiglia Caracciolo (ramo dei Principi di Santa Maria). I terreni - sui quali verte la controversia di cui si tratterà in seguito - insistevano interamente nel demanio civico dell'ex feudo di Biscurri, acquistato, unitamente all'ex feudo di Roccasecca del Popolo di Alfedena, con atto del 14 novembre 1594 dall'ultimo feudatario, Francesco Antonio Marchesano (pag. 5 e seguenti della relazione storico-giuridica datata 5 settembre 1936, integrata in data 6 gennaio 1937, approvata dal Ministero dell'agricoltura in data 1° febbraio 1937). Con la sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 30 giugno 1999 |
Testo completo
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Franco BILE P. Presidente f. f.
" Francesco AMIRANTE " sezione
" Gaetano GAROFALO Consigliere
" Vincenzo CARBONE "
" Giuseppe IANNIRUBERTO "
" Mario Rosario VIGNALE "
" Paolo VITTORIA "
" Roberto PREDEN "
" Francesco SABATINI relatore "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal
MINISTERO PER LE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato per legge in OM, via dei Portoghesi n. 12
ricorrente contro
COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA, in persona del sindaco p.t. sig. Francesco Chiola, elett. dom. in OM, viale Parioli n. 180, presso lo studio dell'avv. Mario Sanino che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Tommaso Marchese, in virtù di procura a margine del controricorso e delibera G.M. n. 255/97
controricorrente nonché
VARASSO ANTONIO ALFREDO, REGIONE ABRUZZO SPECIALE RAPPRESENTANZA DEGLI UTENTI DEI DIRITTI DI USO CIVICO DI CASTIGLIONE A CASAURIA, PROCURATORE GENERALE CASSAZIONEintimati
avverso la sentenza n. 9 in data 23.4. - 14.5.1997 della Corte di Appello di OM - sezione speciale usi civici (r.g. n. 2/1995). Udita nella pubblica udienza del 4 marzo 1999 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini.
È comparso per il controricorrente per delega, l'avv. Biasiotti che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sentito il P.M. in persona dell'avvocato generale dott. Giovanni Lo Cascio, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del Commissario agli usi civici e restituirsi gli atti al Primo Presidente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 29 aprile 1972 il Ministro per l'agricoltura e per le foreste autorizzò l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ad occupare permanentemente un complesso di terreni siti nel Comune di Castiglione a Casauria.
Con sentenza del 2 febbraio 1995 il Commissario Regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo, provvedendo, nel contraddittorio delle parti sulle istanze in date 12 febbraio e 18 agosto 1990 del sig. Alfredo Antonio Varrasso, dichiarò la natura demaniale civica universale di terreni della estensione complessiva di oltre 200 ettari siti nel predetto Comune alle località Tre Monti e Rocca Tagliata e Difesa e, conseguentemente, privi di efficacia gli atti di disposizione, in contrasto con tale natura, compresi il suindicato decreto di espropriazione nonché gli atti di captazione di sorgenti e di costruzione di acquedotto, adottati dalla Regione Abruzzo.
Tale decisione reclamata dal Ministero per le risorse agricole alimentari e forestali, è stata confermata dalla Corte di Appello di OM , sezione speciale usi civici con la pronuncia ora gravata. Per quel che qui rileva la Corte ha disatteso il secondo motivo del reclamo, con il quale l'Amministrazione reclamante aveva dedotto la mancanza di prove certe in ordine alla natura demaniale dei beni, l'intervenuta espropriazione di essi, e l'applicabilità dell'art. 12 legge 31.1.1994 - in base al quale nei Comuni montani i decreti di espropriazione determinano la cessazione degli usi civici - osservando testualmente: "a parte il rilievo che la Corte costituzionale con sentenza 8-10 maggio 1995 n. 156 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma predetta non può non osservarsi che nel caso che ne occupa il decreto di espropriazione risale al 1972. E se è vero che - come anche si osserva - l'Azienda di Stato per le foreste era autorizzata ad espropriare ai sensi dell'art. 29 legge 27.10.1966 n. 910, per il quale gli usi civici eventualmente gravanti sui terreni sono estinti ed i relativi diritti dovranno farsi valere sull'indennità di espropriazione, è anche vero che non risulta neppure dedotto che nella specie l'espropriazione abbia avuto luogo nell'ambito e con le finalità dalla legge specificamente determinate e, quindi sotto l'aspetto oggettivo , con riguardo a terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma della norma predetta terreni nudi incolti cespugliati e boscati, atti alla produzione forestale e foraggera o alla protezione della selvaggina); sul piano funzionale, per le finalità analiticamente indicate nel terzo comma della stessa disposizione (ricostituzione dei boschi deteriorati e rimboschimento ed impianto di colture di legno, istituzione ed esercizio dei necessari vivai, eventuale formazione ed esercizio di prati e pascoli, nonché di aziende zootecniche montane e di zone di ripopolamento faunistico). Chè anzi appare incontestato in senso contrario, che i fondi considerati sono stati oggetto di usurpazione, per l'avvenuta installazione di opere di captazione di sorgenti e la realizzazione di un acquedotto, in totale difformità rispetto alle finalità suddette".
Per la cassazione di tale decisione il Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali ha proposto ricorso , affidato ad unico motivo, cui il Comune di Castiglione a Casauria resiste con controricorso, poi illustrato con memoria. Il ricorso è stato assegnato alle sezioni unite per la decisione della sola questione di giurisdizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso l'amministrazione ricorrente deduce , con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. , la violazione e falsa applicazione dell'art. 29 legge 27 ottobre 1966 n. 910 e - sulla premessa che l'espropriazione di terreni, disposta sulla base di tale legge, comporta l'estinzione dei diritti di uso civico, da cui essi siano gravati - afferma che la decisione impugnata non solo ha illegittimamente negato che l'effetto estintivo si fosse nella specie prodotto, ma ha anche sindacato il procedimento espropriativo in assenza di potere giurisdizionale che spetta invece al giudice amministrativo, cui è devoluta la cognizione di detti provvedimenti e la verifica della loro legittimità.
La censura di difetto di giurisdizione così elevata, è destituita di fondamento, atteso che prima il commissario e poi la corte di appello hanno pronunciato in giudizio avente ad oggetto controversia circa l'esistenza di diritti di uso civico, come tale rimessa alla giurisdizione commissariale ai sensi dell'art. 29 legge 16 giugno 1927 n. 1766: rientrano infatti in tale giurisdizione le controversie concernenti, appunto l'accertamento dell'esistenza, della natura e della estensione dei diritti di uso civico, ovvero della qualità demaniale del suolo, nonché le questioni relative alla rivendicazione, intesa come attività diretta al recupero dei suddetti terreni per consentire il pieno e pacifico esercizio del godimento degli usi civici da parte della collettività beneficiaria, ogni qual volta attengano a controversie aventi ad oggetto l'accertamento tra i titolari delle rispettive posizioni soggettive e debbano essere risolte con efficacia di giudicato (Cass. sez. un.14.6.1995 n. 6689). Nel corso del giudizio di merito l'attuale ricorrente aveva bensi sostenuto, in primis, che mancava la prova della esistenza di diritti di uso civico e, subordinatamente che essi erano rimasti estinti per effetto del decreto di esproprio del 1972, emesso ai sensi dell'art. 29 della citata legge n. 910/66 e non impugnato. Orbene, è vero che il secondo comma di quest'ultima norma testualmente dispone che "qualora i terreni siano gravati da usi civici questi sono estinti ed i diritti relativi saranno fatti valere sul prezzo di acquisto o sull'indennità di espropriazione", e, tuttavia, tale disposizione non può essere interpretata, diversamente da quanto si pretende, come derogativa della competenza giurisdizionale, quale stabilita dal citato art. 29 legge n. 1766/29. La declaratoria di nullità del decreto di esproprio , perché in contrasto con la natura demaniale del bene, è, infatti, un provvedimento meramente accessorio e conseguenziale alla declaratoria di esistenza degli usi civici e pertanto è anch'esso rimesso alla giurisdizione commissariale, come questa Corte ha avuto occasione di affermare (sez. un. 14.4.1964 n. 893, 11.6.1973 n. 2073, 9.6.1992 n. 7071).
Il richiamo al decreto di esproprio del 1972 ed alla legge n.910 del 1966 investe pertanto, non una questione di giurisdizione sibbene la decisione di merito - di diniego del preteso effetto estintivo -, adottata dal commissario nell'esercizio del proprio potere giurisdizionale, e, dunque, attiene alla diversa questione del legittimo e corretto svolgimento di detto potere.
Respinta, pertanto, la censura di difetto di giurisdizione gli atti vanno trasmessi al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso alla sezione semplice designata per la decisione in ordine alle altre censure elevate.
P.Q.M.
La Corte
dichiara la giurisdizione del Commissario Regionale per il riordinamento degli usi civici, rigetta il corrispondente motivo di ricorso e rimette gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione della causa alla sezione semplice.
Così deciso in OM, nella camera di consiglio delle sezioni unite, il 4 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 30 giugno 1999